IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visti  gli articoli  1,  2 e  3 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;
  Visto l'art. 18 del regio  decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  22 gennaio 1934,  n. 36,
recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore";
  Visto l'art.  17, comma 114,  della legge  15 maggio 1997,  n. 127,
recante:   "Misure   urgenti   per  lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
  Vista la  delibera approvata  nella seduta del  25 giugno  1997 dal
consiglio  della facolta'  di  giurisprudenza dell'Universita'  degli
studi  di   Pavia  con   la  quale  viene   istituito  il   corso  di
perfezionamento in pratica forense;
  Letta l'istanza  di riconoscimento  del corso stesso,  avanzata dal
rettore dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Letta  altresi' la  nota  del 18  settembre 1997  con  la quale  il
Consiglio nazionale  forense comunica di aver  approvato il programma
del corso con delibera dell'11 settembre 1997:
  Ritenuto che  il corso ha  indirizzo teoricopratico ed  il relativo
programma e'  conforme alle  prescrizioni di  cui all'art.  3, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n.
101;
  Considerato che la durata  del corso e' di un anno  e fino a quando
non saranno adottati i decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma
114,  della legge  15 maggio  1997, n.  127, puo'  tener luogo  di un
periodo  di  frequenza dello  studio  di  un professionista  di  pari
durata;
  Fermo restando  il completamento  della pratica forense  secondo le
vigenti disposizioni di legge;
                              Decreta:
  E'  riconosciuto il  corso  di perfezionamento  in pratica  forense
istituito con delibera approvata nella  seduta del 25 giugno 1997 dal
consiglio  della facolta'  di  giurisprudenza dell'Universita'  degli
studi di  Pavia, ai  fini della sostituzione  della frequenza  di uno
studio professionale,  per la  durata di  un anno,  nell'ambito della
pratica forense.
  Il riconoscimento  e' valido  ed efficace,  ai suddetti  fini, solo
fino all'entrata in  vigore dei decreti ministeriali  di cui all'art.
17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
   Roma, 13 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Flick