IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 febbraio 1994, n. 33; Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 128/1996 riguardante "Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca"; Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 1996, n. 213, con cui sono stati approvati i nuovi ordinamenti didattici universitari delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, tra cui quelli di "anestesia e rianimazione" e di "medicina interna"; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine, rispettivamente in data: Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 20 gennaio 1997 e del 12 marzo 1997; Senato accademico del 9 aprile 1997 e del 9 luglio 1997; Consiglio di amministrazione del 27 marzo 1997 e del 24 luglio 1997; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 17 luglio 1997 relativo alla scuola di specializzazione in "medicina interna"; Visto l'atto di indirizzo del M.U.R.S.T. del 5 agosto 1997 - prot. n. 2079 - di attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge n. 127/1997; Preso atto che il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico in data 10 luglio 1997, e' in corso di approvazione da parte del competente Ministero; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come appresso: Articolo unico L'art. 122 e seguenti - del Capo VIII del Titolo VIII (facolta' di medicina e chirurgia) - relativi alla scuola di specializzazione in "anestesia e rianimazione" sono sostituiti con conseguente scorrimento della numerazione: ----> Vedere Testo da pag. 54 a pag. 65 della G.U. <---- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 16 settembre 1997 Il rettore: Strassoldo