IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto-legge n.  101/1993 piu'  volte reiterato  fino al
decreto-legge 5 ottobre 1993,  n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Visto  in particolare  l'art. 2,  comma  6, della  citata legge  n.
493/1993 che fa  divieto ai comuni di dar corso  ad appalti per nuove
opere  pubbliche  salvo  autorizzazione del  Ministro  del  bilancio,
sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993, contenente direttive circa la
metodologia  e   le  procedure  per  il   rilascio  delle  suindicate
autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;
  Visto il  decreto-legge 12 novembre  1996, n. 576,  convertito, con
modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Visto in particolare l'art. 11-ter  della citata legge n. 677/1996,
che,  parzialmente modificando  l'art.  2, comma  6,  della legge  n.
493/1993, assegna ai  comuni la possibilita' di dar  corso ad appalti
per  opere di  "urbanizzazione essenziali  e strettamente  funzionali
agli insediamenti  abitativi e  per le strutture  scolastiche", salvo
restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;
  Considerato che a seguito delle  direttive impartite dal CIPE nella
seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovra' esprimere il proprio parere
in merito  all'appalto di quelle  opere non ritenute  definibili come
"urbanizzazioni essenziali";
  Vista  la nota  31  luglio 1997,  prot. DV/1135,  con  la quale  in
attuazione di quanto sopra il  Comitato costituito ai sensi del comma
6, dell'art.  2 della  legge n. 493/1993,  ha trasmesso  un ulteriore
elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                     Esprime il seguente parere:
  I  comuni  di cui  all'allegato  1  possono essere  autorizzati  ad
utilizzare i  fondi disponibili  presso gli stessi  comuni, derivanti
dall'art. 3 del decreto legislativo  n. 76/1990, per gli interventi e
gli  importi  indicati  e   con  rispetto  delle  eventuali  relative
prescrizioni formulate.
  Alla  realizzazione  delle  opere   i  comuni  dovranno  provvedere
mediante  espletamento  di  gare  da  effettuarsi  con  le  procedure
previste  dalle   vigenti  normative;  comunicheranno,   inoltre,  al
Ministro  del  bilancio  e  della programmazione  economica  la  data
dell'avvenuta  consegna dei  lavori da  effettuare entro  centottanta
giorni dalla  data del rilascio dell'autorizzazione  del Ministro del
bilancio e della programmazione economica.
  Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'Ente
interessato  dovra'  darne  motivata comunicazione  al  Ministro  del
bilancio e  della programmazione economica e  prospettare una diversa
utilizzazione della somma relativa.
   Roma, 5 agosto 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 323