IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu' volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493; Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993, contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677; Visto in particolare l'art. 11-ter della citata legge n. 677/1996, che, parzialmente modificando l'art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, assegna ai comuni la possibilita' di dar corso ad appalti per opere di "urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche", salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE; Considerato che a seguito delle direttive impartite dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovra' esprimere il proprio parere in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come "urbanizzazioni essenziali"; Vista la nota 31 luglio 1997, prot. DV/1135, con la quale in attuazione di quanto sopra il Comitato costituito ai sensi del comma 6, dell'art. 2 della legge n. 493/1993, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Esprime il seguente parere: I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate. Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'Ente interessato dovra' darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa. Roma, 5 agosto 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 323