IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  23 gennaio  1992, n.  32, recante  disposizioni in
ordine  alla  ricostruzione  nei  territori di  cui  al  testo  unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 6;
  Visto il  decreto-legge 12  novembre 1996,  n. 576,  convertito con
modificazioni nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 11-ter;
  Viste le  proprie precedenti delibere 30  dicembre 1992 (pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale n. 25 del  1 febbraio 1993), 7  giugno 1993
(pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 194 del 19  agosto 1993), 13
luglio 1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto
1993),  11 ottobre  1994 (pubblicata  nel supplemento  ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale n.  286 del  7 dicembre  1994), 20  novembre 1995
(pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale n.  9 del  12 giugno  1996), 8
agosto 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre
1996);
  Preso atto delle risultanze  emerse dall'incrocio degli elementi in
possesso degli uffici del Ministero  del bilancio e del Ministero dei
lavori pubblici dalle quali:
  si evincono  le risorse ancora  giacenti e non utilizzate  a valere
sulle precedenti assegnazioni ex lege n. 219 / 1981 e n. 32 / 1992, e
come tali  disponibili ai  sensi dell'art. 2,  comma 6,  della citata
legge n. 493 / 1993;
  si rileva  la necessita'  di apportare modifiche  alle assegnazioni
effettuate  con le  suindicate delibere  CIPE 20  novembre 1995  ed 8
agosto 1996 relativamente  alle somme assegnate ad  alcuni comuni per
la copertura  di passivita' risultate  di fatto inferiori a  quelle a
suo tempo comunicate;
  si rileva la necessita' di  assegnare ulteriori risorse a copertura
di esigenze per ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti in
relazione al terremoto;
  elementi tutti elaborati con quelli acquisiti con le visite in loco
effettuate dal Ministero dei lavori pubblici;
  Ritenuto che dalla presa d'atto di cui sopra (allegato 3), ai sensi
delle  normative vigenti  e delle  direttive gia'  emanate da  questo
Comitato,  i predetti  elementi sono  da  tener presenti  in sede  di
assegnazione  dei   fondi  concorrendo   le  risorse   disponibili  a
costituire  il  plafond  utilizzabile  da parte  dei  comuni  per  il
raggiungimento  degli obiettivi  indicati al  punto 2  della delibera
CIPE  11 ottobre  1994 per  cui,  a valere  sui residui  a suo  tempo
accantonati,  rideterminati  sulla base  delle  modifiche  di cui  al
precitato   allegato  2,   si   procede  a   nuove  assegnazioni   ed
autorizzazioni   all'utilizzo  di   somme  gia'   disponibili  e   si
accantonano L./mld 13 da assegnarsi con successiva deliberazione;
  Vista la nota n. 2284 del 31  luglio 1997 con la quale il Ministero
dei  lavori  pubblici, nella  relazione  allegata,  specifica che  la
proposta tiene conto delle  ulteriori verifiche effettuate cosi' come
da direttive contenute nella precitata delibera 11 ottobre 1994;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
                              Delibera:
  1.  A  valere sui  residui  stanziamenti  previsti dalla  legge  23
gennaio  1992,  n.  32,  ai  comuni  indicati  nell'allegato  1  sono
assegnate le  risorse a fianco  di ciascuno riportate. I  comuni sono
inoltre autorizzati  ad utilizzare  le risorse  disponibili riportate
nella presa  d'atto in  premessa citata  e che  singolarmente saranno
oggetto di comunicazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.
  2.  Sono revocate  le  risorse  assegnate con  le  delibere del  20
novembre 1995 ed 8 agosto 1996 ai comuni di cui all'allegato 2 per le
motivazioni  a fianco  di  ciascuno indicate.  La  somma relativa  al
comune di San Pietro al Tanagro,  riportata nel citato allegato 2, e'
assegnata  in esecuzione  all'ordinanza cautelare  del TAR  Campania,
sezione di Salerno n. 5242197. In relazione alla decisione che il TAR
assumera'   nel   merito   del  ricorso   potranno   essere   assunte
diversificate determinazioni.
  3.  I  comuni  invieranno,  entro   trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della  presente delibera, al  CIPE ed al  Ministero dei
lavori pubblici, ai sensi della legge n.  32 / 1992, art. 3, comma 5,
delibera di  Consiglio comunale  contenente il piano  d'impiego delle
risorse come sopra assegnate unitamente alle  allegate schede A - B e
C, debitamente compilate (allegato 4).  Restano ferme e confermate le
direttive gia'  emanate in merito alla  destinazione ed utilizzazione
delle risorse assegnate a valere sui fondi della legge n. 32 / 1992.
  4.  Tutti i  comuni, anche  se non  assegnatari di  risorse con  la
presente  deliberazione,  sono  tenuti  ad  inviare  al  CIPE  ed  al
Ministero  dei  lavori pubblici,  entro  trenta  giorni, le  allegate
schede A - B e C debitamente compilate. Il comitato tecnico istituito
ai  sensi della  legge 23  dicembre 1993,  n. 493,  art. 2,  comma 6,
curera'  l'esame  e  la  valutazione delle  schede  pervenute,  anche
mediante sopralluoghi, per le finalita'  di cui alla legge 23 gennaio
1992, n. 32, art. 2, e presentera' a questo Comitato le risultanze di
detta  attivita' unitamente  a  proposte  inerenti la  finalizzazione
delle risorse rese disponibili ai sensi della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,  art. 2, comma  100, lettera  b)e dal decreto-legge  25 marzo
1997,  n. 67,  convertito, con  modificazioni, nella  legge 3  maggio
1997, n. 135, art. 1, comma 1.
  5. E' richiamato e ribadito, per  tutti i comuni che non vi abbiano
ancora provveduto,  l'adempimento di  cui al  punto 3  della delibera
CIPE 8  agosto 1996, con la  specificazione che il citato  allegato 3
deve contenere  debitamente compilato il quadro  G (quadro economico)
relativo  ad ogni  singola  opera  appaltata o  in  corso di  appalto
finanziata  con le  risorse  assegnate dal  CIPE  ancorche' non  piu'
soggette ad autorizzazione ai sensi  dell'art. 11-ter, comma 3, della
legge n. 677 / 1996.
   Roma, 5 agosto 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 329