IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 6; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 11-ter; Viste le proprie precedenti delibere 30 dicembre 1992 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1 febbraio 1993), 7 giugno 1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1993), 13 luglio 1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1993), 11 ottobre 1994 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1994), 20 novembre 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 giugno 1996), 8 agosto 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996); Preso atto delle risultanze emerse dall'incrocio degli elementi in possesso degli uffici del Ministero del bilancio e del Ministero dei lavori pubblici dalle quali: si evincono le risorse ancora giacenti e non utilizzate a valere sulle precedenti assegnazioni ex lege n. 219 / 1981 e n. 32 / 1992, e come tali disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493 / 1993; si rileva la necessita' di apportare modifiche alle assegnazioni effettuate con le suindicate delibere CIPE 20 novembre 1995 ed 8 agosto 1996 relativamente alle somme assegnate ad alcuni comuni per la copertura di passivita' risultate di fatto inferiori a quelle a suo tempo comunicate; si rileva la necessita' di assegnare ulteriori risorse a copertura di esigenze per ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti in relazione al terremoto; elementi tutti elaborati con quelli acquisiti con le visite in loco effettuate dal Ministero dei lavori pubblici; Ritenuto che dalla presa d'atto di cui sopra (allegato 3), ai sensi delle normative vigenti e delle direttive gia' emanate da questo Comitato, i predetti elementi sono da tener presenti in sede di assegnazione dei fondi concorrendo le risorse disponibili a costituire il plafond utilizzabile da parte dei comuni per il raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 2 della delibera CIPE 11 ottobre 1994 per cui, a valere sui residui a suo tempo accantonati, rideterminati sulla base delle modifiche di cui al precitato allegato 2, si procede a nuove assegnazioni ed autorizzazioni all'utilizzo di somme gia' disponibili e si accantonano L./mld 13 da assegnarsi con successiva deliberazione; Vista la nota n. 2284 del 31 luglio 1997 con la quale il Ministero dei lavori pubblici, nella relazione allegata, specifica che la proposta tiene conto delle ulteriori verifiche effettuate cosi' come da direttive contenute nella precitata delibera 11 ottobre 1994; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici; Delibera: 1. A valere sui residui stanziamenti previsti dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, ai comuni indicati nell'allegato 1 sono assegnate le risorse a fianco di ciascuno riportate. I comuni sono inoltre autorizzati ad utilizzare le risorse disponibili riportate nella presa d'atto in premessa citata e che singolarmente saranno oggetto di comunicazione da parte del Ministero dei lavori pubblici. 2. Sono revocate le risorse assegnate con le delibere del 20 novembre 1995 ed 8 agosto 1996 ai comuni di cui all'allegato 2 per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate. La somma relativa al comune di San Pietro al Tanagro, riportata nel citato allegato 2, e' assegnata in esecuzione all'ordinanza cautelare del TAR Campania, sezione di Salerno n. 5242197. In relazione alla decisione che il TAR assumera' nel merito del ricorso potranno essere assunte diversificate determinazioni. 3. I comuni invieranno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge n. 32 / 1992, art. 3, comma 5, delibera di Consiglio comunale contenente il piano d'impiego delle risorse come sopra assegnate unitamente alle allegate schede A - B e C, debitamente compilate (allegato 4). Restano ferme e confermate le direttive gia' emanate in merito alla destinazione ed utilizzazione delle risorse assegnate a valere sui fondi della legge n. 32 / 1992. 4. Tutti i comuni, anche se non assegnatari di risorse con la presente deliberazione, sono tenuti ad inviare al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni, le allegate schede A - B e C debitamente compilate. Il comitato tecnico istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 6, curera' l'esame e la valutazione delle schede pervenute, anche mediante sopralluoghi, per le finalita' di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, art. 2, e presentera' a questo Comitato le risultanze di detta attivita' unitamente a proposte inerenti la finalizzazione delle risorse rese disponibili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera b)e dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 3 maggio 1997, n. 135, art. 1, comma 1. 5. E' richiamato e ribadito, per tutti i comuni che non vi abbiano ancora provveduto, l'adempimento di cui al punto 3 della delibera CIPE 8 agosto 1996, con la specificazione che il citato allegato 3 deve contenere debitamente compilato il quadro G (quadro economico) relativo ad ogni singola opera appaltata o in corso di appalto finanziata con le risorse assegnate dal CIPE ancorche' non piu' soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11-ter, comma 3, della legge n. 677 / 1996. Roma, 5 agosto 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 329