IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto - legge 22  ottobre 1992, n. 415, convertito dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1 marzo
1986,   n.   64,   disciplinante   l'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno;
  Visto il decreto  legislativo 3 aprile 1993, n.  96, concernente la
cessazione dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno, e visto in
particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un apposito "Fondo" al
quale affluiscono le disponibilita'  di bilancio per il finanziamento
delle iniziative nelle aree depresse del Paese;
  Visto il  decreto-legge 8  febbraio 1995,  n. 32,  convertito dalla
legge   7  aprile   1995,   n.  104,   recante   norme  per   l'avvio
dell'intervento   ordinario  nelle   aree  depresse   del  territorio
nazionale;
  Vista la propria delibera  in data 8 agosto 1996, con  la quale - a
valere sulle risorse recate dal  decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344,
da ultimo  reiterato con  il decreto-legge 23  ottobre 1996,  n. 548,
convertito dalla legge 20 dicembre 1996,  n. 641 - questo Comitato ha
attribuito, tra l'altro, un finanziamento di 500 miliardi di lire per
agevolazioni  alle   attivita'  di   ricerca,  sviluppo   e  relativa
diffusione;
  Visto l'accordo  per il  lavoro, sottoscritto  dal Governo  e dalle
parti sociali il  24 settembre 1996, che prevede  l'attivazione di un
piano straordinario  per l'occupazione,  in particolare nelle  aree a
piu' basso  tasso di sviluppo  ed a maggiore  tensione occupazionale,
attraverso il ricorso a  specifiche misure concernenti la formazione,
la promozione  dell'occupazione, la ricerca e  l'innovazione, nonche'
il potenziamento  della dotazione infrastrutturale,  anche attraverso
il coinvolgimento delle forze produttive locali;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto  - legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito  dalla   legge  23   maggio  1997,   n.  135,   il  quale,
nell'autorizzare   il  Ministro   del   tesoro   a  contrarre   mutui
quindicennali con  varie istituzioni  finanziarie con  ammortamento a
totale carico dello Stato, demanda  a questo Comitato la ripartizione
dei relativi ricavi,  che affluiscono al Fondo di cui  al citato art.
19 del decreto legislativo n. 96/1993;
  Tenuto conto delle  quote gia' finalizzate dallo stesso  art. 1 del
decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997;
  Tenuto conto  che l'art. 2, comma  100, lettera b), della  legge 23
dicembre  1996, n.  662,  prevede che,  nell'ambito  delle risorse  a
favore delle aree depresse per il triennio 1997/1999, questo Comitato
destini  una somma  fino  ad un  massimo di  lire  600 miliardi,  nel
suddetto  triennio,  per il  finanziamento  degli  interventi di  cui
all'art. 1 della legge 23 gennaio 1997, n. 32 e di lire 300 miliardi,
sempre nel triennio 1997/1999,  per il finanziamento degli interventi
di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Tenuto conto  che l'art. 9  della legge 7  agosto 1997, n.  266, al
fine  di  consentire  il  completamento  del  programma  generale  di
metanizzazione del  Mezzogiorno previsto dall'art. 11  della legge 28
novembre  1980,  n.  784,  e successive  modifiche  ed  integrazioni,
autorizza la spesa massima di lire 400 miliardi per il 1997 e di lire
300 miliardi  per ciascuno degli anni  1998 e 1999, prevedendo  a tal
fine  l'utilizzazione   delle  somme  assegnate  per   interventi  di
metanizzazione dall'art. 1,  comma 79, della legge  28 dicembre 1995,
n.  549, e  dall'art.  1 del  menzionato  decreto-legge n.  548/1996,
convertito  dalla  legge  n.  641  / 1996,  nonche'  a  valere  sulle
disponibilita'  dei mutui  di  cui all'art.  1  del decreto-legge  n.
67/1997, convertito dalla legge n. 135 / 1997;
  Tenuto conto che l'art. 10 della citata legge n. 266/1997, a valere
sulle somme derivanti  dai mutui di cui all'art.  4 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito  dalla legge 8 agosto 1995, n. 341
e di  cui al citato art.  1 del decreto-legge n.  67/1997, convertito
dalla legge n.  135/1997, destina un importo di lire  430 miliardi al
completamento funzionale delle  opere infrastrutturali da realizzare,
in regime di  concessione in essere, ai sensi dell'art.  39 del testo
unico delle  leggi per gli  interventi nei territori  della Campania,
Basilicata,  Puglia e  Calabria -  colpiti dagli  eventi sismici  del
novembre 1980,  del febbraio 1981  e del  marzo 1982 -  approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista la  propria delibera in data  23 aprile 1997, con  la quale a
valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1 del citato
decreto - legge n.  67 / 1997, convertito dalla legge  n. 135 / 1997,
e' stata ripartita in via programmatica una prima quota di lire 5.000
miliardi ed e' stato accantonato  l'importo di lire 100 miliardi, che
e'  stato   finalizzato  alla  predisposizione   della  progettazione
esecutiva  nell'ottica   di  consentire  un  piu'   rapido  avvio  di
interventi infrastrutturali nelle aree depresse;
  Vista la propria  delibera in data 26 giugno 1997,  con la quale e'
stato  assegnato   al  Ministero  dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato  l'importo di  lire 1.800  miliardi, riservato  alle
agevolazioni industriali nell'ambito del riparto programmatico di cui
alla  citata delibera  del 23  aprile 1997,  ed e'  stata disposta  a
favore del suddetto Ministero un'assegnazione integrativa di lire 700
miliardi  sempre   a  valere  sulle  risorse   ritraibili  a  seguito
dell'accensione  dei   mutui  di  cui   all'art.  1,  comma   1,  del
decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135 / 1997;
  Ritenuto di procedere al riparto di ulteriori lire 4.400 miliardi a
valere sulle risorse di cui trattasi;
  Preso  atto   che  le  esigenze  finanziarie   rappresentate  dalle
amministrazioni superano i 10.000 miliardi di lire;
  Ritenuto di  adottare, per quanto possibile,  criteri e metodologie
analoghi a quelli assunti nelle  proprie delibere in data 18 dicembre
1996  e 23  aprile  1997 per  il riparto  -  rispettivamente -  delle
risorse recate  dal citato decreto-legge n.  548/1996, poi convertito
nella  legge n.  641/1996, e  delle  risorse recate  dall'art. 4  del
richiamato decreto -  legge n. 244 / 1995, convertito  nella legge n.
341 / 1995, in modo  da assicurare continuita' all'azione di sostegno
delle aree depresse del territorio nazionale;
  Ritenuto  che detta  azione di  sostegno delle  aree depresse,  per
conseguire  effettivi risultati,  richieda un  impegno che  interessi
ancora piu' esercizi finanziari;
  Ritenuto che gli  interventi da ammettere a  finanziamento a carico
delle risorse in  questione debbano essere quindi  considerati in una
prospettiva di pluriennalita'  che consenta di non  concentrare in un
unico  esercizio  la  copertura  del  costo  delle  opere  di  soglia
dimensionale maggiore, al fine di evitare accantonamenti di fondi non
corrispondenti  all'effettiva   capacita'  di  spesa   delle  singole
amministrazioni proponenti  ed eccessivi accumuli di  risorse in aree
determinate;
  Ritenuto, sul  filo delle  considerazioni esposte, di  prevedere un
ulteriore   specifico    finanziamento   per    la   riqualificazione
dell'autostrada  Salerno -  Reggio Calabria,  gia' individuata  quale
opera  strategica  per  il  rilancio   del  Mezzogiorno  in  sede  di
approvazione  delle grandi  opere infrastrutturali  effettuata, nella
menzionata  delibera del  23 aprile  1997, ai  sensi dell'art.  4 del
decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341 / 1995;
  Ritenuto  di  confermare  quali  ulteriori  settori  prioritari  di
intervento l'ambiente, il sistema dei  trasporti ed in particolare il
settore  ferroviario,  con  riferimento all'aspetto  della  sicurezza
considerato  nelle  componenti  della  realizzazione  di  sistemi  di
controllo  automatico   del  traffico,  dell'acquisto   di  materiale
rotabile e dell'eliminazione dei passaggi a livello;
  Ritenuto,  in linea  con gli  indirizzi governativi  conseguenti al
richiamato accordo sul lavoro,  di conferire specifica rilevanza alla
formazione   nella  logica   di  realizzare   un  sistema   integrato
scuolaformazionelavoro  che   promuova  lo  sviluppo   di  un'offerta
formativa   di   qualita'   ed   anche  in   vista   di   un'adeguata
professionalizzazione  di operatori  che  nell'ambito della  pubblica
amministrazione  inneschino processi  di  adeguata utilizzazione  dei
fondi  comunitari e  rilevato  che  in tema  di  formazione e'  stato
predisposto  un  progetto  integrato  tra  piu'  amministrazioni  che
risponde   alla  suddetta   logica   e  rappresenta   un'apprezzabile
estrinsecazione del principio della  concertazione cui deve ispirarsi
l'azione dell'apparato pubblico;
  Ritenuto  che, nell'ambito  delle aree  depresse e  nell'ottica del
rilancio  dell'occupazione   che  rappresenta  una   delle  finalita'
prioritarie  della manovra  di cui  trattasi, particolare  attenzione
debba essere  riservata alle  regioni dell'obiettivo  1 che  non solo
sono  caratterizzate  dalla piu'  elevata  estensione  e dal  maggior
deficit infrastrutturale,  ma che soprattutto rappresentano  oltre il
78% delle aree depresse stesse,  alla stregua del parametro complesso
del peso  della popolazione  delle zone interessate  e dell'incidenza
della disoccupazione che e'  stato adottato nella richiamata delibera
del 18  dicembre 1996  per ripartire il  75% delle  risorse riservate
alle regioni a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 548/1996;
  Ritenuto  che,  in  coerenza  con le  indicazioni  del  piu'  volte
richiamato accordo  sul lavoro,  per gli  interventi infrastrutturali
sia  opportuno  venga  acquisita  specifica  documentazione  che  dia
certezza  dell'appaltabilita'  a breve  delle  opere  e sia  altresi'
opportuno  prevedere misure  per  la revoca  dei  finanziamenti e  la
riallocazione delle risorse nell'ipotesi che gli interventi non siano
avviati entro i termini stabiliti;
  Considerato  che  tra  le amministrazioni  interessate  sono  state
raggiunte intese  per un riparto  che tenga conto sia  delle esigenze
piu' immediate,  come sopra  considerate, sia  dei diversi  canali di
finanziamento che in particolare alcune di esse possono attivare;
  Rilevata l'opportunita' di procedere  a prime assegnazioni a carico
dell'accantonamento per  la progettazione disposto con  la richiamata
delibera del 23 aprile 1997;
  Su  proposta  del  Ministro  del bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
 1. Ricerca.
  A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma
1, del decreto-legge n. 67/1997,  convertito dalla legge n. 135/1997,
e'   assegnato  al   Ministero  dell'universita'   e  della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  l'importo   di  lire  500  miliardi  per
agevolazioni  alle   attivita'  di   ricerca,  sviluppo   e  relativa
diffusione, ad  integrazione del finanziamento previsto  con delibera
di  questo Comitato  in data  8  agosto 1997,  meglio specificata  in
premessa.
 2. Formazione.
  A  valere   sulle  risorse  di   cui  all'art.  1,  comma   1,  del
decreto-legge  n. 67/1997,  convertito  dalla legge  n. 135/1997,  e'
disposto  un  finanziamento  di   complessivi  500  miliardi  per  la
realizzazione  di   progetti  di  formazione,  secondo   la  seguente
articolazione:
  2.1. Ministero della pubblica istruzione:
   corsi postdiploma: lire 120 miliardi;
  interventi di qualificazione professionale: lire 42,6 miliardi;
  sviluppo delle tecnologie didattiche: lire 100,1 miliardi;
   totale: lire 262,7 miliardi.
  Per  l'istituzione di  corsi di  postdiploma mirati  all'attuazione
delle  aree protette  ed al  recupero ambientale  il Ministero  della
pubblica istruzione adottera' adeguate  forme di concertazione con il
Ministero dell'ambiente.
  2.2. Progetto integrato Funzione pubblicalavoro:
  progetto RAP agenti di sviluppo locale: lire 169,9 miliardi;
   progetto "decentramento istituzionale":
    decentramento Ministero del lavoro: lire 8,9 miliardi;
    autonomia scolastica: lire 5,9 miliardi;
    subtotale: lire 14,8 miliardi;
  progetto innovazione e coesione amministrativa: lire 52,6 miliardi;
   totale: lire 237,3 miliardi.
  Quale amministrazione  capofila per  la realizzazione  del progetto
integrato  di formazione  viene  individuato il  Dipartimento per  la
funzione pubblica cui viene quindi assegnato l'importo complessivo di
237,3 miliardi.
 3. Autostrada Salerno-Reggio Calabria (A3).
  3.1.  A carico  delle  risorse  di cui  all'art.  1,  comma 1,  del
decreto-legge n.  67/1997, convertito dalla  legge n. 135 /  1997, e'
disposto il finanziamento delle seguenti tratte per l'importo accanto
a ciascuna di esse indicato.
Soggetto                 Intervento                       Finanzia-
attuatore                                                   mento
                                                            (mld.)
  --                        --                               --
ANAS       Adeguamento norme  CNR 1 b  costr. 3  corsia      100
            e corsia  di emergenza tronco 1, tratto 1,
            lotto 1; dal km 2+500 al km 6+000
 
ANAS       Adeguamento norme  CNR 1 b  costr. 3  corsia      120
            e corsia  di emergenza tronco 1, tratto 1,
            lotto 2; dal km 6+000 al km 13+000
 
ANAS       Tronco 1, tratto 6, lotto 1; dal km 76+000         50
            al km 83+700
 
ANAS       Tronco 1, tratto 6, lotto 2; dal km 83+700         35
            al km 88+500
 
ANAS       Tronco 1, tratto 6, lotto 3; dal km 88+500         80
            al km 103+900
 
ANAS       Tronco 1, tratto 6, lotto 4; dal km 103+900        30
            al km 108+000
                                                             ___
                                          Totale . . .       415
 
  Entro  dieci giorni  dalla  pubblicazione  della presente  delibera
nella  Gazzetta  Ufficiale  l'amministrazione titolare  individua  il
responsabile  del  procedimento di  cui  all'art.  7 della  legge  11
febbraio 1994,  n. 109,  come modificata  dal decreto-legge  3 aprile
1995,  n. 101,  convertito dalla  legge 2  giugno 1995,  n. 216.  Nei
successivi  dieci  giorni  detto   responsabile  fara'  pervenire  al
Ministero  competente  una  dichiarazione  nella  quale  attesti  che
l'apertura della gara  di appalto o delle altre  forme di affidamento
dei lavori puo' avvenire entro il termine massimo di otto mesi.
  Alla  dichiarazione, redatta  secondo l'unito  schema che  fa parte
integrante della presente delibera, verranno allegati:
  il GANTT con  unita nota di dettaglio che individui,  per ogni fase
del  procedimento sino  all'apertura  dei  cantieri, gli  adempimenti
necessari  alla  sua  realizzazione   con  il  relativo  cronogramma,
indicando anche i tempi occorrenti  per il rilascio e la formulazione
di ogni autorizzazione, parere e proposta, nonche' i tempi occorrenti
per l'espletamento della gara;
  il  calendario dei  lavori,  comprensivo dell'individuazione  della
data del collaudo finale.
  La  dichiarazione  e  la documentazione  allegata  dovranno  essere
sottoscritte, in ogni loro parte, dal responsabile del procedimento.
  Qualora entro il  predetto termine di complessivi  venti giorni non
pervenga  la suddetta  documentazione,  il  finanziamento come  sopra
assegnato sara' revocato da questo Comitato.
  3.2.   E'  inoltre   posta,   a   carico  dell'accantonamento   per
progettazione previsto dalla delibera 23 aprile 1997 e per un importo
massimo  di  lire 15  miliardi,  la  spesa  per la  progettazione  di
interventi  infrastrutturali  idonei   ad  eliminare  le  strozzature
esistenti nei tratti  campani dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria
ed  in  particolare  nel  tratto  Mercato  San  Severino-Fratte  dopo
l'uscita Caserta- Salerno.
 4. Ulteriori assegnazioni.
  4.1.  A carico  delle  risorse  di cui  all'art.  1,  comma 1,  del
decreto-legge n.  67/1997, convertito  dalla legge n.  135/1997, sono
inoltre disposte le seguenti assegnazioni:
   Ministero per l'ambiente, lire 800 miliardi;
   Ministero dei lavori pubblici, lire 700 miliardi;
   Ministero per le politiche agricole, lire 485 miliardi;
  Ministero dei trasporti e della navigazione, lire 1.000 miliardi.
  4.2.  Nell'ambito   delle  risorse  assegnate  e   delle  priorita'
rappresentate le amministrazioni interessate selezioneranno i singoli
interventi   da   finanziare   attraverso   un'opportuna   opera   di
concertazione  coordinata   dal  Ministero   del  bilancio   e  della
programmazione economica ed alla stregua dei seguenti criteri:
  immediata eseguibilita' degli  interventi, intesa l'espressione nel
senso di appaltabilita' nel termine massimo di otto mesi;
  efficientamento,  funzionalizzazione  e completamento  delle  opere
avviate,  anche   in  una  logica  di   integrazione  tra  iniziative
complementari delle diverse amministrazioni e, per quanto concerne in
particolare  il comparto  dei  trasporti, di  sinergia  tra le  varie
modalita':  carattere  prioritario  in   tale  contesto  verra'  dato
all'eventuale integrazione della  copertura finanziaria di interventi
sbloccati ai sensi dell'art. 13  del citato decreto-legge n. 67/1997,
convertito dalla legge n. 135/1997;
  enucleazione  di aree  strategiche  fra cui  in particolare  quella
ferroviaria,  con specifico  riferimento all'aspetto  della sicurezza
nelle  tre   componenti  ricordate   in  premessa,  e   quella  della
depurazione:  per  quanto  attiene  in particolare  alla  prima  area
considerata,  la dislocazione  del materiale  rotabile nelle  singole
regioni verra'  confermata negli  accordi stipulati tra  il Ministero
dei trasporti e  della navigazione e le regioni  stesse in attuazione
delle disposizioni recate dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;
  adozione di  una logica  di pluriennalita' nella  definizione della
copertura finanziaria del costo degli interventi la cui realizzazione
interessi piu' esercizi.
  Carattere prioritario verra'  attribuito ai progetti caratterizzati
dalla  coesistenza di  cofinanziamenti comunitari  e/o regionali  e/o
locali  e/o  privati.  In  sede  di  selezione  degli  interventi  da
ammettere a finanziamento particolare attenzione verra' dedicata alle
regioni  dell'obiettivo 1  in  modo che,  anche  tenendo conto  della
localizzazione delle  iniziative di  cui ai  punti 1  e 2  che verra'
comunicata  dalle   amministrazioni  interessate  al   Ministero  del
bilancio e della programmazione economica entro quindici giorni dalla
pubblicazione della  presente delibera  nella Gazzetta  Ufficiale, il
complesso  delle  risorse  ripartite  con la  delibera  medesima  sia
destinato alle suddette regioni in  percentuale non inferiore al 75%,
tenendo   conto  del   parametro   del  peso   della  popolazione   e
dell'incidenza della disoccupazione ricordato in premessa.
  4.3. Gli  interventi come  sopra selezionati vengono  approvati dal
Ministro titolare con decreto  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale stessa.
  4.4. Entro dieci giorni da detta pubblicazione l'organismo titolare
individua per ogni intervento il responsabile del procedimento di cui
all'art.  7  della   legge  n.  109  /  1994,   come  modificata  dal
decreto-legge n. 101 / 1995,  convertito dalla legge n. 216/1995. Nei
successivi  dieci  giorni  detto   responsabile  fara'  pervenire  al
Ministero competente la  documentazione di cui al punto  3.1. In caso
di  interventi  di  completamento funzionale,  il  responsabile  deve
attestare  altresi'  l'effettiva  e completa  fruibilita'  dell'opera
mediante il finanziamento assentito.
  Qualora entro il predetto termine di complessivi venti giorni dalla
pubblicazione del decreto il responsabile del procedimento non faccia
pervenire  la documentazione  in  questione  il Ministero  competente
procede alla revoca del finanziamento.
  4.5.  A valere  sull'accantonamento per  progettazione di  cui alla
delibera 23 aprile  1997 meglio specificata in  premessa e' assegnato
al Ministero dei trasporti e della  navigazione un importo di lire 40
miliardi per indagini, lavori preparatori e progettazioni esecutive.
 5. Disposizioni comuni ai punti 3 e 4.
  5.1. Alla scadenza del termine di venti giorni fissato al punto 4.4
il Ministro competente sottopone a  questo Comitato una relazione che
evidenzi per quali opere e'  stata trasmessa la documentazione di cui
ai punti 3 e 4.
  5.2.  L'apertura  della  gara   d'appalto  o  l'avvio  delle  altre
modalita' di  affidamento dei lavori  deve avvenire entro  otto mesi,
rispettivamente, dalla data di  pubblicazione della presente delibera
per gli  interventi di cui al  punto 3 e dalla  data di pubblicazione
del  decreto ministeriale  di cui  al  punto 4.3  per gli  interventi
selezionati ai sensi del punto 4  e comunque non oltre sei mesi dalla
messa a disposizione dei finanziamenti.
  Per  le opere  di importo  superiore all'equivalente,  in lire,  di
cinque milioni di  ECU l'apertura dei cantieri  dovra' avvenire entro
diciotto mesi dalla  data di messa a  disposizione dei finanziamenti.
Per le  opere di  importo inferiore a  quello indicato  tale apertura
dovra' essere assicurata entro dodici mesi dalla data suddetta.
  In caso di mancato rispetto  dei termini previsti al presente punto
il finanziamento sara' revocato da questo Comitato.
  L'amministrazione titolare e' comunque responsabile del rispetto di
detti termini.
  5.3.  Le economie  che  si  realizzino nella  fase  della gara  per
l'affidamento  dell'esecuzione degli  interventi saranno  accantonate
per imprevisti in una percentuale  non eccedente il 7% dell'importo a
base d'asta  e potranno essere utilizzate,  previa autorizzazione del
Ministro competente, per le finalita'  e con i criteri previsti dalla
richiamata legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni,
ed  in  particolare per  le  varianti  in  corso  d'opera e  per  gli
agggiornamenti  del  prezzo  nei  casi e  nei  limiti  tassativamente
stabiliti, rispettivamente, dall'art. 25  e dall'art. 26 della citata
legge, nonche' per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della legge
30 dicembre 1991, n. 412. Il residuo restera' acquisito allo Stato.
  5.4.  Il  nucleo  ispettivo  del Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  effettuera'  le verifiche  di  competenza,
nella  fase   di  realizzazione   degli  interventi   finanziati,  in
coordinamento con il Ministero titolare.
  Qualora  gli  investimenti  siano   finanziati  anche  con  risorse
comunitarie  o facendo  ricorso  a mutui  di istituzioni  finanziarie
europee,  le  amministrazioni  competenti assicureranno  un  adeguato
monitoraggio delle opere finanziate, in linea con i regolamenti delle
suddette istituzioni.
 6. Relazioni.
  Il  Ministro competente  provvedera'  a  riferire semestralmente  a
questo Comitato  sullo stato  di attuazione della  presente delibera,
evidenziando  i  riflessi  delle iniziative  finanziate  sui  livelli
occupazionali, nonche'  formulando eventuali proposte  per l'adozione
di  ulteriori  direttive da  parte  di  questo Comitato.  Per  quanto
concerne in  particolare gli interventi di  cui ai punti 3  e 4 della
presente  delibera,   il  Ministro  competente   dara'  comunicazione
dell'avvenuto affidamento  dei lavori e relazionera'  poi sullo stato
di avanzamento degli interventi, comunicando altresi', al termine dei
lavori, le economie che -  anche in relazione agli accantonamenti per
imprevisti di cui al precedente punto 5.3 - si siano realizzate.
 7. Utilizzo delle ulteriori disponibilita'.
  Gli  importi che  risultino  comunque disponibili  anche a  seguito
delle revoche disposte  e delle economie realizzate  nelle varie fasi
procedimentali  saranno   destinate  da  questo  Comitato   ad  altri
interventi  rispondenti  alle  priorita' considerate  nella  presente
delibera.
 
                             Raccomanda
 
  alle competenti amministrazioni di  dare massima accelerazione alle
procedure    finanziarie,    in   considerazione    della    rilevata
appaltabilita' a breve degli interventi  da finanziare ai sensi della
presente delibera  e delle indicazioni provenienti  anche dalle parti
sociali per l'immediata  adozione di misure concrete  per il rilancio
dell'occupazione.
   Roma, 29 agosto 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 322