IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, disciplinante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un apposito "Fondo" al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Vista la propria delibera in data 8 agosto 1996, con la quale - a valere sulle risorse recate dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641 - questo Comitato ha attribuito, tra l'altro, un finanziamento di 500 miliardi di lire per agevolazioni alle attivita' di ricerca, sviluppo e relativa diffusione; Visto l'accordo per il lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a piu' basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la formazione, la promozione dell'occupazione, la ricerca e l'innovazione, nonche' il potenziamento della dotazione infrastrutturale, anche attraverso il coinvolgimento delle forze produttive locali; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il quale, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo Comitato la ripartizione dei relativi ricavi, che affluiscono al Fondo di cui al citato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993; Tenuto conto delle quote gia' finalizzate dallo stesso art. 1 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997; Tenuto conto che l'art. 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che, nell'ambito delle risorse a favore delle aree depresse per il triennio 1997/1999, questo Comitato destini una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi, nel suddetto triennio, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1997, n. 32 e di lire 300 miliardi, sempre nel triennio 1997/1999, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Tenuto conto che l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno previsto dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni, autorizza la spesa massima di lire 400 miliardi per il 1997 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, prevedendo a tal fine l'utilizzazione delle somme assegnate per interventi di metanizzazione dall'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 548/1996, convertito dalla legge n. 641 / 1996, nonche' a valere sulle disponibilita' dei mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135 / 1997; Tenuto conto che l'art. 10 della citata legge n. 266/1997, a valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destina un importo di lire 430 miliardi al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 - approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Vista la propria delibera in data 23 aprile 1997, con la quale a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1 del citato decreto - legge n. 67 / 1997, convertito dalla legge n. 135 / 1997, e' stata ripartita in via programmatica una prima quota di lire 5.000 miliardi ed e' stato accantonato l'importo di lire 100 miliardi, che e' stato finalizzato alla predisposizione della progettazione esecutiva nell'ottica di consentire un piu' rapido avvio di interventi infrastrutturali nelle aree depresse; Vista la propria delibera in data 26 giugno 1997, con la quale e' stato assegnato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo di lire 1.800 miliardi, riservato alle agevolazioni industriali nell'ambito del riparto programmatico di cui alla citata delibera del 23 aprile 1997, ed e' stata disposta a favore del suddetto Ministero un'assegnazione integrativa di lire 700 miliardi sempre a valere sulle risorse ritraibili a seguito dell'accensione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135 / 1997; Ritenuto di procedere al riparto di ulteriori lire 4.400 miliardi a valere sulle risorse di cui trattasi; Preso atto che le esigenze finanziarie rappresentate dalle amministrazioni superano i 10.000 miliardi di lire; Ritenuto di adottare, per quanto possibile, criteri e metodologie analoghi a quelli assunti nelle proprie delibere in data 18 dicembre 1996 e 23 aprile 1997 per il riparto - rispettivamente - delle risorse recate dal citato decreto-legge n. 548/1996, poi convertito nella legge n. 641/1996, e delle risorse recate dall'art. 4 del richiamato decreto - legge n. 244 / 1995, convertito nella legge n. 341 / 1995, in modo da assicurare continuita' all'azione di sostegno delle aree depresse del territorio nazionale; Ritenuto che detta azione di sostegno delle aree depresse, per conseguire effettivi risultati, richieda un impegno che interessi ancora piu' esercizi finanziari; Ritenuto che gli interventi da ammettere a finanziamento a carico delle risorse in questione debbano essere quindi considerati in una prospettiva di pluriennalita' che consenta di non concentrare in un unico esercizio la copertura del costo delle opere di soglia dimensionale maggiore, al fine di evitare accantonamenti di fondi non corrispondenti all'effettiva capacita' di spesa delle singole amministrazioni proponenti ed eccessivi accumuli di risorse in aree determinate; Ritenuto, sul filo delle considerazioni esposte, di prevedere un ulteriore specifico finanziamento per la riqualificazione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, gia' individuata quale opera strategica per il rilancio del Mezzogiorno in sede di approvazione delle grandi opere infrastrutturali effettuata, nella menzionata delibera del 23 aprile 1997, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341 / 1995; Ritenuto di confermare quali ulteriori settori prioritari di intervento l'ambiente, il sistema dei trasporti ed in particolare il settore ferroviario, con riferimento all'aspetto della sicurezza considerato nelle componenti della realizzazione di sistemi di controllo automatico del traffico, dell'acquisto di materiale rotabile e dell'eliminazione dei passaggi a livello; Ritenuto, in linea con gli indirizzi governativi conseguenti al richiamato accordo sul lavoro, di conferire specifica rilevanza alla formazione nella logica di realizzare un sistema integrato scuolaformazionelavoro che promuova lo sviluppo di un'offerta formativa di qualita' ed anche in vista di un'adeguata professionalizzazione di operatori che nell'ambito della pubblica amministrazione inneschino processi di adeguata utilizzazione dei fondi comunitari e rilevato che in tema di formazione e' stato predisposto un progetto integrato tra piu' amministrazioni che risponde alla suddetta logica e rappresenta un'apprezzabile estrinsecazione del principio della concertazione cui deve ispirarsi l'azione dell'apparato pubblico; Ritenuto che, nell'ambito delle aree depresse e nell'ottica del rilancio dell'occupazione che rappresenta una delle finalita' prioritarie della manovra di cui trattasi, particolare attenzione debba essere riservata alle regioni dell'obiettivo 1 che non solo sono caratterizzate dalla piu' elevata estensione e dal maggior deficit infrastrutturale, ma che soprattutto rappresentano oltre il 78% delle aree depresse stesse, alla stregua del parametro complesso del peso della popolazione delle zone interessate e dell'incidenza della disoccupazione che e' stato adottato nella richiamata delibera del 18 dicembre 1996 per ripartire il 75% delle risorse riservate alle regioni a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 548/1996; Ritenuto che, in coerenza con le indicazioni del piu' volte richiamato accordo sul lavoro, per gli interventi infrastrutturali sia opportuno venga acquisita specifica documentazione che dia certezza dell'appaltabilita' a breve delle opere e sia altresi' opportuno prevedere misure per la revoca dei finanziamenti e la riallocazione delle risorse nell'ipotesi che gli interventi non siano avviati entro i termini stabiliti; Considerato che tra le amministrazioni interessate sono state raggiunte intese per un riparto che tenga conto sia delle esigenze piu' immediate, come sopra considerate, sia dei diversi canali di finanziamento che in particolare alcune di esse possono attivare; Rilevata l'opportunita' di procedere a prime assegnazioni a carico dell'accantonamento per la progettazione disposto con la richiamata delibera del 23 aprile 1997; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ricerca. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, e' assegnato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica l'importo di lire 500 miliardi per agevolazioni alle attivita' di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, ad integrazione del finanziamento previsto con delibera di questo Comitato in data 8 agosto 1997, meglio specificata in premessa. 2. Formazione. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, e' disposto un finanziamento di complessivi 500 miliardi per la realizzazione di progetti di formazione, secondo la seguente articolazione: 2.1. Ministero della pubblica istruzione: corsi postdiploma: lire 120 miliardi; interventi di qualificazione professionale: lire 42,6 miliardi; sviluppo delle tecnologie didattiche: lire 100,1 miliardi; totale: lire 262,7 miliardi. Per l'istituzione di corsi di postdiploma mirati all'attuazione delle aree protette ed al recupero ambientale il Ministero della pubblica istruzione adottera' adeguate forme di concertazione con il Ministero dell'ambiente. 2.2. Progetto integrato Funzione pubblicalavoro: progetto RAP agenti di sviluppo locale: lire 169,9 miliardi; progetto "decentramento istituzionale": decentramento Ministero del lavoro: lire 8,9 miliardi; autonomia scolastica: lire 5,9 miliardi; subtotale: lire 14,8 miliardi; progetto innovazione e coesione amministrativa: lire 52,6 miliardi; totale: lire 237,3 miliardi. Quale amministrazione capofila per la realizzazione del progetto integrato di formazione viene individuato il Dipartimento per la funzione pubblica cui viene quindi assegnato l'importo complessivo di 237,3 miliardi. 3. Autostrada Salerno-Reggio Calabria (A3). 3.1. A carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135 / 1997, e' disposto il finanziamento delle seguenti tratte per l'importo accanto a ciascuna di esse indicato. Soggetto Intervento Finanzia- attuatore mento (mld.) -- -- -- ANAS Adeguamento norme CNR 1 b costr. 3 corsia 100 e corsia di emergenza tronco 1, tratto 1, lotto 1; dal km 2+500 al km 6+000 ANAS Adeguamento norme CNR 1 b costr. 3 corsia 120 e corsia di emergenza tronco 1, tratto 1, lotto 2; dal km 6+000 al km 13+000 ANAS Tronco 1, tratto 6, lotto 1; dal km 76+000 50 al km 83+700 ANAS Tronco 1, tratto 6, lotto 2; dal km 83+700 35 al km 88+500 ANAS Tronco 1, tratto 6, lotto 3; dal km 88+500 80 al km 103+900 ANAS Tronco 1, tratto 6, lotto 4; dal km 103+900 30 al km 108+000 ___ Totale . . . 415 Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale l'amministrazione titolare individua il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. Nei successivi dieci giorni detto responsabile fara' pervenire al Ministero competente una dichiarazione nella quale attesti che l'apertura della gara di appalto o delle altre forme di affidamento dei lavori puo' avvenire entro il termine massimo di otto mesi. Alla dichiarazione, redatta secondo l'unito schema che fa parte integrante della presente delibera, verranno allegati: il GANTT con unita nota di dettaglio che individui, per ogni fase del procedimento sino all'apertura dei cantieri, gli adempimenti necessari alla sua realizzazione con il relativo cronogramma, indicando anche i tempi occorrenti per il rilascio e la formulazione di ogni autorizzazione, parere e proposta, nonche' i tempi occorrenti per l'espletamento della gara; il calendario dei lavori, comprensivo dell'individuazione della data del collaudo finale. La dichiarazione e la documentazione allegata dovranno essere sottoscritte, in ogni loro parte, dal responsabile del procedimento. Qualora entro il predetto termine di complessivi venti giorni non pervenga la suddetta documentazione, il finanziamento come sopra assegnato sara' revocato da questo Comitato. 3.2. E' inoltre posta, a carico dell'accantonamento per progettazione previsto dalla delibera 23 aprile 1997 e per un importo massimo di lire 15 miliardi, la spesa per la progettazione di interventi infrastrutturali idonei ad eliminare le strozzature esistenti nei tratti campani dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed in particolare nel tratto Mercato San Severino-Fratte dopo l'uscita Caserta- Salerno. 4. Ulteriori assegnazioni. 4.1. A carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, sono inoltre disposte le seguenti assegnazioni: Ministero per l'ambiente, lire 800 miliardi; Ministero dei lavori pubblici, lire 700 miliardi; Ministero per le politiche agricole, lire 485 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, lire 1.000 miliardi. 4.2. Nell'ambito delle risorse assegnate e delle priorita' rappresentate le amministrazioni interessate selezioneranno i singoli interventi da finanziare attraverso un'opportuna opera di concertazione coordinata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla stregua dei seguenti criteri: immediata eseguibilita' degli interventi, intesa l'espressione nel senso di appaltabilita' nel termine massimo di otto mesi; efficientamento, funzionalizzazione e completamento delle opere avviate, anche in una logica di integrazione tra iniziative complementari delle diverse amministrazioni e, per quanto concerne in particolare il comparto dei trasporti, di sinergia tra le varie modalita': carattere prioritario in tale contesto verra' dato all'eventuale integrazione della copertura finanziaria di interventi sbloccati ai sensi dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997; enucleazione di aree strategiche fra cui in particolare quella ferroviaria, con specifico riferimento all'aspetto della sicurezza nelle tre componenti ricordate in premessa, e quella della depurazione: per quanto attiene in particolare alla prima area considerata, la dislocazione del materiale rotabile nelle singole regioni verra' confermata negli accordi stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni stesse in attuazione delle disposizioni recate dalla legge 15 marzo 1997, n. 59; adozione di una logica di pluriennalita' nella definizione della copertura finanziaria del costo degli interventi la cui realizzazione interessi piu' esercizi. Carattere prioritario verra' attribuito ai progetti caratterizzati dalla coesistenza di cofinanziamenti comunitari e/o regionali e/o locali e/o privati. In sede di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento particolare attenzione verra' dedicata alle regioni dell'obiettivo 1 in modo che, anche tenendo conto della localizzazione delle iniziative di cui ai punti 1 e 2 che verra' comunicata dalle amministrazioni interessate al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il complesso delle risorse ripartite con la delibera medesima sia destinato alle suddette regioni in percentuale non inferiore al 75%, tenendo conto del parametro del peso della popolazione e dell'incidenza della disoccupazione ricordato in premessa. 4.3. Gli interventi come sopra selezionati vengono approvati dal Ministro titolare con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale stessa. 4.4. Entro dieci giorni da detta pubblicazione l'organismo titolare individua per ogni intervento il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109 / 1994, come modificata dal decreto-legge n. 101 / 1995, convertito dalla legge n. 216/1995. Nei successivi dieci giorni detto responsabile fara' pervenire al Ministero competente la documentazione di cui al punto 3.1. In caso di interventi di completamento funzionale, il responsabile deve attestare altresi' l'effettiva e completa fruibilita' dell'opera mediante il finanziamento assentito. Qualora entro il predetto termine di complessivi venti giorni dalla pubblicazione del decreto il responsabile del procedimento non faccia pervenire la documentazione in questione il Ministero competente procede alla revoca del finanziamento. 4.5. A valere sull'accantonamento per progettazione di cui alla delibera 23 aprile 1997 meglio specificata in premessa e' assegnato al Ministero dei trasporti e della navigazione un importo di lire 40 miliardi per indagini, lavori preparatori e progettazioni esecutive. 5. Disposizioni comuni ai punti 3 e 4. 5.1. Alla scadenza del termine di venti giorni fissato al punto 4.4 il Ministro competente sottopone a questo Comitato una relazione che evidenzi per quali opere e' stata trasmessa la documentazione di cui ai punti 3 e 4. 5.2. L'apertura della gara d'appalto o l'avvio delle altre modalita' di affidamento dei lavori deve avvenire entro otto mesi, rispettivamente, dalla data di pubblicazione della presente delibera per gli interventi di cui al punto 3 e dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al punto 4.3 per gli interventi selezionati ai sensi del punto 4 e comunque non oltre sei mesi dalla messa a disposizione dei finanziamenti. Per le opere di importo superiore all'equivalente, in lire, di cinque milioni di ECU l'apertura dei cantieri dovra' avvenire entro diciotto mesi dalla data di messa a disposizione dei finanziamenti. Per le opere di importo inferiore a quello indicato tale apertura dovra' essere assicurata entro dodici mesi dalla data suddetta. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al presente punto il finanziamento sara' revocato da questo Comitato. L'amministrazione titolare e' comunque responsabile del rispetto di detti termini. 5.3. Le economie che si realizzino nella fase della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi saranno accantonate per imprevisti in una percentuale non eccedente il 7% dell'importo a base d'asta e potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministro competente, per le finalita' e con i criteri previsti dalla richiamata legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare per le varianti in corso d'opera e per gli agggiornamenti del prezzo nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 26 della citata legge, nonche' per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Il residuo restera' acquisito allo Stato. 5.4. Il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuera' le verifiche di competenza, nella fase di realizzazione degli interventi finanziati, in coordinamento con il Ministero titolare. Qualora gli investimenti siano finanziati anche con risorse comunitarie o facendo ricorso a mutui di istituzioni finanziarie europee, le amministrazioni competenti assicureranno un adeguato monitoraggio delle opere finanziate, in linea con i regolamenti delle suddette istituzioni. 6. Relazioni. Il Ministro competente provvedera' a riferire semestralmente a questo Comitato sullo stato di attuazione della presente delibera, evidenziando i riflessi delle iniziative finanziate sui livelli occupazionali, nonche' formulando eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo Comitato. Per quanto concerne in particolare gli interventi di cui ai punti 3 e 4 della presente delibera, il Ministro competente dara' comunicazione dell'avvenuto affidamento dei lavori e relazionera' poi sullo stato di avanzamento degli interventi, comunicando altresi', al termine dei lavori, le economie che - anche in relazione agli accantonamenti per imprevisti di cui al precedente punto 5.3 - si siano realizzate. 7. Utilizzo delle ulteriori disponibilita'. Gli importi che risultino comunque disponibili anche a seguito delle revoche disposte e delle economie realizzate nelle varie fasi procedimentali saranno destinate da questo Comitato ad altri interventi rispondenti alle priorita' considerate nella presente delibera. Raccomanda alle competenti amministrazioni di dare massima accelerazione alle procedure finanziarie, in considerazione della rilevata appaltabilita' a breve degli interventi da finanziare ai sensi della presente delibera e delle indicazioni provenienti anche dalle parti sociali per l'immediata adozione di misure concrete per il rilancio dell'occupazione. Roma, 29 agosto 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 322