Con decreto ministeriale n. 23529 dell'8 ottobre 1997, e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 maggio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Sessa Aurunca (Caserta); imprese impegnate nella realizzazione della variante Formia-Garigliano II lotto - II tronco - III stralcio compreso tra la s.p. Ausente ed il fiume Garigliano. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 15 novembre 1994 al 14 agosto 1996 (limite massimo). Con decreto ministeriale n. 23530 dell'8 ottobre 1997, e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 13 ottobre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Cellole (Caserta); imprese impegnate nella ristrutturazione dell'impianto irriguo di Cellole. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 13 aprile 1996 al 12 gennaio 1998, (limite massimo).