IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facolta' di scienze politiche; Visto l'art. 38 comma 2 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 datata 30 settembre 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle Scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente Statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti il decreto ministeriale 10 ottobre 1995 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1996, n. 54) e il decreto ministeriale 11 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n. 138) relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal n. 40 al n. 47 compreso, norme transitorie incluse, relativi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione. Art. 40. - Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per gli studi storicopolitici, giuridicoistituzionali ed economici nel campo delle relazioni internazionali. Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche afferisce alla facolta' di scienze politiche ed ha durata quadriennale. Il consiglio della struttura didattica competente puo' programmare le iscrizioni al corso di laurea se previsto dalla legislazione vigente. Art. 41. - Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche comprende non meno di 21 annualita' di insegnamento oltre ad almeno quattro annualita' di insegnamento relative ad almeno due lingue straniere e si conclude con un esame finale di laurea. Il consiglio della struttura didattica individua gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree disciplinari di cui al successivo art. 42, e stabilisce le modalita' degli esami di profitto e dell'esame di laurea. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire la laurea in scienze internazionali e diplomatiche sono riconosciuti validi ai fini del conseguimento del diploma universitario in operatore dello sviluppo. La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento. Art. 42. - Il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione. Il biennio propedeutico comprende undici annualita' d'insegnamento fondamentali da scegliere, in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari riferibili ai settori scientificodisciplinari a fianco indicati: diritto pubblico comparato (N11X); diritto e organizzazione internazionale (N14X); economia politica (P01A); economia internazionale (P01G); geografia politica ed economica (M04X); scienza politica, politica comparata (Q02X); sociologia generale (Q05A); storia contemporanea (M02X); storia dei trattati e delle relazioni internazionali (Q04X); storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici (Q06A, Q06B); storia e istituzioni delle Americhe (Q03X). Dalle aree disciplinari di cui al comma precedente potranno essere scelti insegnamenti da includere nell'ambito degli indirizzi del secondo biennio di cui ai successivi commi. Il secondo biennio e' articolato in indirizzi di specializzazione: A) relazioni internazionali e diplomatiche; B) politiche dello sviluppo. Gli indirizzi sono articolati in almeno dieci annualita' di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualita' di insegnamento e non piu' di sette, sono scelte dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari al fine di caratterizzare ciascun indirizzo: cooperazione internazionale allo sviluppo (P01H); diritto privato comparato (N02X); diritto pubblico e comparato (N11X); economia ed istituzioni internazionali (P01H, P01G); filosofia politica (Q01A); organizzazione e diritto internazionale (N14X); politica internazionale (Q02X); sociologia dei fenomeni politici (Q05E); sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B); statistica economica e sociale (S02X, S03B); storia delle dotttine e delle istituzioni politiche (Q01B, Q01C); storia delle relazioni internazionali (Q04X); storia e istituzioni dell'America latina (Q03X); storia e istituzioni dell'Africa (Q06A); storia e istituzioni dell'Asia (Q06B); storia moderna (M02X); storia contemporanea (M04X); antropologia culturale (M05X); diritti dell'uomo (N02X); economia dei settori produttivi (P01I); economia e politica dello sviluppo (P01H); economia e politica monetaria (P01F); economia regionale (P01J); scienza della politica e dell'amministrazione pubblica (Q02X); sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C); statistica economica e sociale, demografia (S02X, S03B, S03A); storia economica, storia del pensiero economico (P03X, P01D); tutela internazionale dei diritti dell'uomo (N14X); diritto internazionale dell'economia e dello sviluppo (N05X, N14X); organizzazione e pianificazione del territorio e dell'ambiente (M06B); economia e politica dell'ambiente (P01B). Per ognuna delle aree disciplinari di cui ai precedenti commi dovranno essere scelti insegnamenti che assicurino un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilita' di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualita' tra quelli attivati nella facolta' sede del corso di laurea o nelle altre facolta' dell'Universita', in Italia eo all'estero, anche in altre aree disciplinari, purche' in linea con le finalita' formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea. Ad integrazione della tabella XXXVI e' istituito l'indirizzo "operatore economico internazionale" con l'aggiunta dei seguenti indirizzi scientificodisciplinari: Geografia (M06A); Psicologia del lavoro e applicata (M11C); Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B); Economia e gestione delle imprese (P02D); Finanza aziendale (P02C); Economia aziendale (P02A); Scienza delle finanze (P01C); Politica economica (P01B); Diritto privato (N01X); Diritto commerciale (N04X); Sociologia dell'ambiente del territorio (Q05D); Storia delle religioni (M03A); Storia del Cristianesimo e delle Chiese (M03B). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 14 ottobre 1997 Il rettore