IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1997, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: gelate dall'8 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Padova; gelate dall'8 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Rovigo; gelate dal 10 aprile 1997 al 20 aprile 1997 nella provincia di Belluno; gelate dal 16 aprile 1997 al 18 aprile 1997 nella provincia di Venezia; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Belluno: gelate dal 10 aprile 1997 al 20 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), d), nel territorio dei comuni di Belluno, Longarone. Padova: gelate dell'8 aprile 1997, del 17 aprile 1997, del 18 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel territorio dei comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Galzignano Terme, Masi, Merlara, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano. Rovigo: gelate dell'8 aprile 1997, del 17 aprile 1997, del 18 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel territorio dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Corbola, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Loreo, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana. Venezia: gelate dal 16 aprile 1997 al 18 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel territorio dei comuni di Annone Veneto, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Cona, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro,Gruaro, Meolo, Mira, Musile di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Dona' di Piave, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Vigonovo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 1997 Il Ministro: Pinto