IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico  universitario e  successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Palermo approvato
con regio  decreto 14 ottobre 1926,  n. 2412, e modificato  con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  7 agosto  1990, n.  245, recante  norme sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;
  Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  delibera del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia nella seduta del 1 ottobre 1996;
  Vista la delibera del senato accademico del 5 marzo 1997;
  Considerata  l'urgenza  di  riordinare  diploma  universitario  per
dietista;
  Considerato  che l'attivita'  del consiglio  di amministrazione  in
conseguenza  della  sentenza del  TAR  Sicilia  del 30  maggio  1997,
depositata   il   9   giugno    1997,   intervenuto   sullo   statuto
dell'Universita', e' stata sospesa;
                              Decreta:
  Viene  trasformato   il  diploma  universitario  di   dietologia  e
dietetica applicata in diploma universitario di dietista.
                  Diploma universitario di dietista
                               Art. 1.
           Finalita', organizzazione, requisiti di accesso
  1.1. L'Universita'  - facolta' di medicina  e chirurgia, istituisce
il corso di diploma universitario di dietista.
  Il corso  di diploma  ha durata di  tre anni e  si conclude  con un
esame  finale con  valore abilitante  ed il  rilascio del  diploma di
"dietista".  Lo stato  dell'Universita' indica  il numero  massimo di
studenti  iscrivibili a  ciascun  anno di  corso,  in relazione  alle
possibilita' formative dirette e nelle strutture convenzionate.
  1.2.  Il corso  di diploma  ha lo  scopo di  formare operatori  con
conoscenze  scientifiche   e  tecniche  necessarie  a   svolgere  con
responsabilita'  proprie  le  funzioni  di tecnico  di  dietologia  e
dietetica   applicata  nell'ambito   epidemiologico,  tecnologico   e
clinico, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744.