IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Modena approvato
con   regio  decreto   14  ottobre   1926,  n.   2035  e   successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi  sulla  istruzione  superiore,
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del   giorno  6  giugno  1995  (Gazzetta
Ufficiale n.  41 del 19  febbraio 1996) relativo  all'ordinamento del
diploma universitario in tecniche erboristiche - tabella XXVIII;
  Vista  la  proposta di  modifica  statutaria  approvata dal  senato
accademico nella seduta del 22 gennaio 1997;
  Rilevata  la necessita'  di  apportare la  modifica  di statuto  in
deroga al termine di cui all'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
  Visto il parere espresso  dal Consiglio universitario nazionale del
giorno 15 maggio 1997;
  Vista la delibera del senato  accademico del 10 settembre 1997, con
la  quale  sono  stati  accolti i  rilievi  formulati  dal  Consiglio
universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita degli  studi  di  Modena, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso, con  spostamento della numerazione dei capi
e degli articoli successivi:
  nel titolo IV, capo I, art. 467, dall'elenco delle scuole dirette a
fini  speciali e'  depennata la  scuola  diretta a  fini speciali  in
erboristeria;
  gli articoli  dal 487 al 496,  relativi alla scuola diretta  a fini
speciali in erboristeria, che costituiscono il capo III del titolo IV
sono soppressi;
  dopo l'art. 119 del capo IV  del titolo II sono inseriti i seguenti
articoli:
                   Corso di diploma universitario
                      in tecniche erboristiche
                              Art. 120.
             Il corso di diploma in tecniche erboristiche
  1. Il  corso di diploma  universitario in tecniche  erboristiche e'
istituito presso  la facolta di farmacia  dell'Universita' di Modena,
con  il concorso  di  facolta'  di altre  universita'  sulla base  di
convenzioni appositamente stipulate.
  2. Il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche ha lo
scopo  di  fornire agli  studenti  adeguata  conoscenza di  metodi  e
contenuti  culturali -  scientifici  orientata  al conseguimento  del
livello  formativo  richiesto   dall'area  professionale  di  tecnico
erborista. In particolare il  corso fornira' le competenze necessarie
alla  gestione,  al controllo  e  allo  sviluppo delle  attivita'  di
produzione, trasformazione,  commercializzazione ed uso  delle piante
officinali e dei loro derivati.
  3. Il corso degli studi ha durata triennale.
  4.  Durante  il primo  biennio  lo  studente dovra'  dimostrare  la
conoscenza pratica e la comprensione  di almeno una lingua straniera.
La lingua straniera e le modalita' dell'accertamento saranno definite
dal consiglio di facolta'.
  5. Per essere  ammessi a sostenere l'esame di  diploma occorre aver
superato   l'accertamento,   con   esito  positivo,   relativo   agli
insegnamenti previsti nel  piano degli studi, con  modalita' di esami
stabilite dal consiglio di facolta',  su indicazione del consiglio di
diploma. L'esame di  diploma consiste in una  discussione tendente ad
accertare  la preparazione  di  base e  professionale del  candidato,
durante  la  quale  potra'  essere discusso  un  eventuale  elaborato
finale.
  6. In  base alle strutture  ed attrezzature disponibili,  il numero
degli  iscrivibili  al  corso  di diploma  e'  stabilito  dal  senato
accademico,  sentito  il consiglio  di  facolta',  secondo i  criteri
generali  fissati  dal  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica nel rispetto  dell'art. 9, comma  4, della
legge n. 341 / 1990.
                              Art. 121.
                 Articolazione del corso degli studi
  1.  Ciascuno dei  tre anni  di  corso potra'  essere articolato  in
periodi didattici piu' brevi, secondo quanto deliberato dal consiglio
del corso di diploma.
  2.  L'attivita' didattica  e' di  norma organizzata  sulla base  di
annualita'   costituite  da   corsi   ufficiali  monodisciplinari   o
integrati. Il  corso di insegnamento  integrato e' costituito  da non
piu'  di  tre  moduli  coordinati, eventualmente  impartiti  da  piu'
docenti.
  3. Il  numero delle  annualita' e dei  rispettivi esami  non potra'
essere superiore a 15.
  4. La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  5. I contenuti  didattico - formativi minimi  obbligatori del corso
di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 5.
                              Art. 122.
                        Manifesto degli studi
  1. All'atto  della predisposizione del manifesto  annuale di studi,
il consiglio  di facolta' definisce  il piano di studi  ufficiale del
corso di diploma comprendente  le denominazioni degli insegnamenti da
attivare,  in  applicazione  di  quanto  disposto  da  secondo  comma
dell'art. 11 della  legge n. 341 / 1990. In  particolare il consiglio
di facolta':
  a) delibera  il numero dei  posti a disposizione degli  iscritti al
primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 1;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che  costituiscono le singole annualita'  e le relative
denominazioni   facendo   riferimento   ai  contenuti   didattico   -
scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;
  c) ripartisce il  monte ore di ciascuna area fra  le annualita' che
vi aderiscono, precisando  per ogni corso la  frazione destinata alle
attivita' teorico - pratiche;
  d) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  e) indica  le annualita' di  cui lo studente dovra'  avere ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di   corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
                              Art. 123.
                               Docenza
  2.  La copertura  dei  moduli didattici  attivati  e' affidata  nel
rispetto delle leggi vigenti, dal  consiglio di facolta' a professori
di ruolo e ricercatori dello stesso settore scientificodisciplinare o
di settore ritenuto  dalla facolta' affine, ovvero  per affidamento o
supplenza a professore di ruolo  o ricercatore. Al fine di facilitare
il  ricorso ad  esperienze e  professionalita' esterne,  il corso  di
insegnamento  potra' comprendere  moduli da  affidare a  professori a
contratto,  con le  modalita'  previste dagli  statuti delle  singole
universita'.
                              Art. 124.
           Aree didattiche, contenuti didattico - formativi
            e relativi settori scientifico - disciplinari
 1) Area chimica (160 ore).
  Lo  studente deve  acquisire le  conoscenze generali  della chimica
nelle sue  diverse articolazioni, tra  cui quelle sulla  natura degli
elementi, dei legami chimici e  dello stato fisico; concetti inerenti
solubilita',  acidita' e  basicita', reattivita'  chimica; conoscenza
dei  principali  gruppi  funzionali   organici  e  loro  reattivita';
principali sostanze attive di origine vegetale; fondamenti di chimica
analitica.
  Settori scientifico  - disciplinari C01A (Chimica  analitica), C03X
(Chimica  generale  e  inorganica),  C05X  (Chimica  organica),  C07X
(Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica).
 2) Area botanica generale e sistematica (120 ore).
  Lo  studente deve  acquisire  conoscenze sulla  morfologia macro  e
microscopica delle piante, con  particolare riferimento alle parti di
pianta di  interesse erboristico;  deve inoltre  acquisire conoscenze
teorico - pratiche idonee al riconoscimento delle principali specie.
  Settori scientificodisciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), E01A
(Botanica),  E01B  (Botanica  sistematica), E01C  (Biologia  vegetale
applicata).
 3) Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore).
  Lo studente deve acquisire  le nozioni fondamentali sulla struttura
e funzioni  dell'organismo vegetale e sul  suo biochimismo, orientato
soprattutto alla produzione dei principi attivi.
  Settori  scientifico   -  disciplinari:  E05A   (Biochimica),  E01E
(Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).
  4)Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore).
  Lo studente  deve acquisire nozioni  relative alla ecologia  e alla
coltivazione delle principali  specie officinali, conoscenze adeguate
sulla difesa delle piante, relativamente alle principali avversita' e
fitofagi; inoltre informazioni sull'uso  di erbicidi e fitofarmaci; e
sulla lotta biologica; deve  inoltre apprendere gli elementi basilari
inerenti il miglioramento genetico delle piante officinali.
  Settori scientificodisciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), G02A
(Agronomia   e    coltivazioni   erbacee),   G02C    (Orticoltura   e
floricoltura), G04X  (Genetica agraria), G06A  (Entomologia agraria),
G06B (Patologia vegetale).
  5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore).
  Lo  studente deve  apprendere le  principali conoscenze  teoriche e
pratiche sulle metodologie e  sulle attrezzature idonee alla migliore
conservazione   delle    droghe   vegetali,   nonche'    alle   varie
trasformazioni a cui possono essere sottoposti i materiali vegetali.
  Settori scientifico - disciplinari:  G08A (Scienza e tecnologia dei
prodotti agroalimentari).
  6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore).
  Lo  studente deve  acquisire  le principali  conoscenze teoriche  e
pratiche sulle metodologie utilizzate per il controllo qualita' delle
piante officinali  e dei loro  derivati, con particolare  riguardo ai
metodi di analisi chimica e  strumentale indicati nei piu' importanti
protocolli di qualita' nazionali e comunitari.
  Settori scientificodisciplinari: C07X  (Chimica farmaceutica), C09X
(Chimica bromatologica), E08X  (Biologia farmaceutica), G07X (Chimica
agraria), G08X (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari).
 7)Area farmacognosia (200 ore).
  Lo  studente deve  acquisire  conoscenze  approfondite, teoriche  e
pratiche,  sul  tempo e  sulle  modalita'  di raccolta  delle  piante
officinali,   su  essiccamento,   stabilizzazione,  conservazione   e
trasformazione  delle  droghe  vegetali;  deve  inoltre  ricevere  le
fondamentali   nozioni  teoriche   e  pratiche   necessarie  per   il
riconoscimento  delle  droghe vegetali,  sia  allo  stato fresco  che
essiccato,    nonche'   quelle    inerenti    le   loro    proprieta'
farmacotossicologiche e le possibili utilizzazioni.
  Settori   scientificodisciplinari:    E07X   (Farmacologia),   E08X
(Biologia farmaceutica).
  8)  Area  uso  delle  piante   officinali  nella  cosmesi  e  nella
alimentazione (80 ore).
  Lo  studente deve  acquisire  le conoscenze  chimiche e  biologiche
connesse all'utilizzo di piante  officinali e derivati in fitocosmesi
e nella alimentazione, e sulle relative tecnologie.
  Settori  scientificodisciplinari:  C08X  (Farmaceutico  tecnologico
applicativo),   C09X   (Chimica    bromatologica),   E08X   (Biologia
farmaceutica).
  9) Area economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore).
  Lo studente deve ricevere le nozioni di economia indispensabili per
l'organizzazione di aziende agricole specializzate nella produzione e
vendita di  piante officinali, e  per la gestione delle  attivita' di
commercializzazione delle piante e di loro derivati.
  Settori scientificodisciplinari: G01X  (Economia ed estimo rurale),
P02B (Economia e gestione delle imprese).
 10) Area legislazione (40 ore).
  Lo  studente   deve  acquisire  adeguata  conoscenza   delle  norme
legislative,  nazionali e  comunitarie,  relative alla  coltivazione,
raccolta,   trasformazione,   conservazione,  commercializzazione   e
utilizzazione delle piante officinali e dei loro derivati.
  Settori  scientificodisciplinari:  C08X  (Farmaceutico  tecnologico
applicativo).
   Modena, 19 settembre 1997
                                                  Il rettore: Cipolli