IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 6 giugno 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996) relativo all'ordinamento del diploma universitario in tecniche erboristiche - tabella XXVIII; Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 22 gennaio 1997; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 15 maggio 1997; Vista la delibera del senato accademico del 10 settembre 1997, con la quale sono stati accolti i rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso, con spostamento della numerazione dei capi e degli articoli successivi: nel titolo IV, capo I, art. 467, dall'elenco delle scuole dirette a fini speciali e' depennata la scuola diretta a fini speciali in erboristeria; gli articoli dal 487 al 496, relativi alla scuola diretta a fini speciali in erboristeria, che costituiscono il capo III del titolo IV sono soppressi; dopo l'art. 119 del capo IV del titolo II sono inseriti i seguenti articoli: Corso di diploma universitario in tecniche erboristiche Art. 120. Il corso di diploma in tecniche erboristiche 1. Il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche e' istituito presso la facolta di farmacia dell'Universita' di Modena, con il concorso di facolta' di altre universita' sulla base di convenzioni appositamente stipulate. 2. Il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali - scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista. In particolare il corso fornira' le competenze necessarie alla gestione, al controllo e allo sviluppo delle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati. 3. Il corso degli studi ha durata triennale. 4. Durante il primo biennio lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. 5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalita' di esami stabilite dal consiglio di facolta', su indicazione del consiglio di diploma. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potra' essere discusso un eventuale elaborato finale. 6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma e' stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 / 1990. Art. 121. Articolazione del corso degli studi 1. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, secondo quanto deliberato dal consiglio del corso di diploma. 2. L'attivita' didattica e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da piu' docenti. 3. Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere superiore a 15. 4. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. 5. I contenuti didattico - formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 5. Art. 122. Manifesto degli studi 1. All'atto della predisposizione del manifesto annuale di studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto da secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990. In particolare il consiglio di facolta': a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 1; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita' e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico - scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico - pratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; e) indica le annualita' di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 123. Docenza 2. La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' a professori di ruolo e ricercatori dello stesso settore scientificodisciplinare o di settore ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dagli statuti delle singole universita'. Art. 124. Aree didattiche, contenuti didattico - formativi e relativi settori scientifico - disciplinari 1) Area chimica (160 ore). Lo studente deve acquisire le conoscenze generali della chimica nelle sue diverse articolazioni, tra cui quelle sulla natura degli elementi, dei legami chimici e dello stato fisico; concetti inerenti solubilita', acidita' e basicita', reattivita' chimica; conoscenza dei principali gruppi funzionali organici e loro reattivita'; principali sostanze attive di origine vegetale; fondamenti di chimica analitica. Settori scientifico - disciplinari C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica generale e inorganica), C05X (Chimica organica), C07X (Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica). 2) Area botanica generale e sistematica (120 ore). Lo studente deve acquisire conoscenze sulla morfologia macro e microscopica delle piante, con particolare riferimento alle parti di pianta di interesse erboristico; deve inoltre acquisire conoscenze teorico - pratiche idonee al riconoscimento delle principali specie. Settori scientificodisciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale applicata). 3) Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore). Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali sulla struttura e funzioni dell'organismo vegetale e sul suo biochimismo, orientato soprattutto alla produzione dei principi attivi. Settori scientifico - disciplinari: E05A (Biochimica), E01E (Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria). 4)Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore). Lo studente deve acquisire nozioni relative alla ecologia e alla coltivazione delle principali specie officinali, conoscenze adeguate sulla difesa delle piante, relativamente alle principali avversita' e fitofagi; inoltre informazioni sull'uso di erbicidi e fitofarmaci; e sulla lotta biologica; deve inoltre apprendere gli elementi basilari inerenti il miglioramento genetico delle piante officinali. Settori scientificodisciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (Orticoltura e floricoltura), G04X (Genetica agraria), G06A (Entomologia agraria), G06B (Patologia vegetale). 5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore). Lo studente deve apprendere le principali conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie e sulle attrezzature idonee alla migliore conservazione delle droghe vegetali, nonche' alle varie trasformazioni a cui possono essere sottoposti i materiali vegetali. Settori scientifico - disciplinari: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari). 6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore). Lo studente deve acquisire le principali conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie utilizzate per il controllo qualita' delle piante officinali e dei loro derivati, con particolare riguardo ai metodi di analisi chimica e strumentale indicati nei piu' importanti protocolli di qualita' nazionali e comunitari. Settori scientificodisciplinari: C07X (Chimica farmaceutica), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica), G07X (Chimica agraria), G08X (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari). 7)Area farmacognosia (200 ore). Lo studente deve acquisire conoscenze approfondite, teoriche e pratiche, sul tempo e sulle modalita' di raccolta delle piante officinali, su essiccamento, stabilizzazione, conservazione e trasformazione delle droghe vegetali; deve inoltre ricevere le fondamentali nozioni teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle droghe vegetali, sia allo stato fresco che essiccato, nonche' quelle inerenti le loro proprieta' farmacotossicologiche e le possibili utilizzazioni. Settori scientificodisciplinari: E07X (Farmacologia), E08X (Biologia farmaceutica). 8) Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione (80 ore). Lo studente deve acquisire le conoscenze chimiche e biologiche connesse all'utilizzo di piante officinali e derivati in fitocosmesi e nella alimentazione, e sulle relative tecnologie. Settori scientificodisciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica). 9) Area economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore). Lo studente deve ricevere le nozioni di economia indispensabili per l'organizzazione di aziende agricole specializzate nella produzione e vendita di piante officinali, e per la gestione delle attivita' di commercializzazione delle piante e di loro derivati. Settori scientificodisciplinari: G01X (Economia ed estimo rurale), P02B (Economia e gestione delle imprese). 10) Area legislazione (40 ore). Lo studente deve acquisire adeguata conoscenza delle norme legislative, nazionali e comunitarie, relative alla coltivazione, raccolta, trasformazione, conservazione, commercializzazione e utilizzazione delle piante officinali e dei loro derivati. Settori scientificodisciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo). Modena, 19 settembre 1997 Il rettore: Cipolli