Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                    Ai  commissari di   Governo delle
                                  regioni e  delle provincie autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                    Alla Presidenza    del  Consiglio
                                  dei    Ministri - Dipartimento  per
                                  la funzione pubblica
                                    Al Ministero del lavoro e   della
                                  previdenza  sociale - Gabinetto del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle sezioni regionali della  Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
Premessa.
  L'INPDAP con  circolare n. 21  del 29 marzo 1996,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del   12  aprile  1996,  ha   fornito  le  prime
disposizioni concernenti l'applicazione dell'art.  2, comma 12, della
legge  n.  335  /  1995  che estende  il  regime  della  pensione  di
inabilita', di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del
pubblico impiego.
  Con  l'emanazione del  decreto 8  maggio 1997,  n. 187,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del  30 giugno 1997, il Ministero del
tesoro, di concerto  con il Ministero per la funzione  pubblica e con
il Ministero del  lavoro e della previdenza sociale,  ha ora indicato
le relative modalita' applicative.
  L'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede, con
effetto dal  1 gennaio 1996,  per i dipendenti  delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria,  nonche' per le altre  categorie di dipendenti
iscritti alle predette  forme di previdenza, il  diritto a conseguire
un trattamento  pensionistico, da calcolare  in misura pari  a quello
che  sarebbe spettato  all'atto  del compimento  dei  limiti di  eta'
previsti per il collocamento a riposo,  nei casi in cui la cessazione
dal  servizio sia  dovuta ad  infermita' non  dipendenti da  causa di
servizio  per le  quali gli  interessati si  trovino nell'assoluta  e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Destinatari.
  La normativa in esame si  applica al personale cessato dal servizio
a decorrere dal 1 gennaio 1996 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre
1995) il cui trattamento di pensione e' disciplinato:
  dal decreto  del Presidente della  Repubblica 29 dicembre  1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti civili e
militari dello Stato  ivi compresi i dipendenti  delle Ferrovie dello
Stato  S.p.a.   e  dipendenti  di  altre   aziende  privatizzate,  ma
disciplinate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica), e
dalle  disposizioni  contenute  nel   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 agosto  1967, n.  1417, e  successive modificazioni  ed
integrazioni (dipendenti dell'Ente poste italiano);
  dalla legge 11  aprile 1955, n. 379, e  successive modificazioni ed
integrazioni  (dipendenti degli  enti locali,  insegnanti di  asilo e
scuole elementari parificate);
  dalla legge 6  luglio 1939, n. 1035, e  successive modificazioni ed
integrazioni (personale sanitario);
  dalla legge 27  aprile 1981, n. 167, e  successive modificazioni ed
integrazioni (ufficiali giudiziari e coadiutori).
  Rientrano tra i destinatari della  suddetta norma i dipendenti che,
pur  appartenendo  ad  enti  che  hanno  perso  la  natura  giuridica
pubblica, hanno comunque mantenuto l'iscrizione a forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Requisiti.
  Il  diritto alla  pensione  di inabilita'  cosi' come  disciplinata
dall'art.  2, comma  12, legge  n. 335  / 1995  spetta alle  seguenti
condizioni:
  1) possesso  di un'anzianita'  contributiva di  cinque anni  di cui
almeno tre  nel quinquennio precedente la  decorrenza del trattamento
pensionistico; concorrono alla  formazione della suddetta anzianita',
eventuali  periodi computati  ai sensi  dell'art. 1,  legge n.  274 /
1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.
  Per  i lavoratori  non vedenti,  i suddetti  requisiti contributivi
vanno ridotti  nella misura di 1  / 3 secondo quanto  stabilito dall'
art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218;
  2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' non dipendente
da causa di servizio;
  3)   riconoscimento   dello   stato  di   assoluta   e   permanente
impossibilita' a svolgere  qualsiasi attivita' lavorativa conseguente
ad infermita' non dipendente da causa di servizio.
  Si  ritiene utile  precisare  che la  cessazione  dal servizio  per
"infermita'"   costituisce  requisito   fondamentale  per   inoltrare
un'istanza  ai sensi  dell'art. 2,  comma 12,  legge n.  335 /  1995;
qualora l'iscritto  sia cessato per cause  diverse ma successivamente
sia stato acquisito un  verbale di visita medicocollegiale rilasciata
dalle  competenti   commissioni  U.S.L.   attestante  uno   stato  di
inabilita', sia  relativa che  assoluta a qualsiasi  proficuo lavoro,
riferita alla data  di cessazione dal servizio, viene  fatta salva la
possibilita' di presentare nuova istanza ai sensi del citato art. 2.
  Va  evidenziato che  l'iter procedurale  di seguito  illustrato non
riguarda i  dipendenti del  comparto statale, per  i quali  si dovra'
attendere  l'emanazione  di  apposite  disposizioni  da  parte  della
Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
Fase istruttoria.
  Il riconoscimento  della pensione di inabilita'  ai sensi dell'art.
2, comma 12, legge n. 335 / 1995 e' subordinato alla presentazione di
apposita  domanda  da  parte   dell'interessato,  secondo  lo  schema
allegato  1;  tale  possibilita'  non  e'  concessa,  peraltro,  agli
eventuali superstiti dell'iscritto.
  A tale istanza andra' allegato  un certificato medico attestante lo
stato  di  inabilita'  assoluta  e permanente  a  svolgere  qualsiasi
attivita' lavorativa (allegato 2).
  La presentazione della domanda non  e' subordinata ad alcun termine
perentorio, trattandosi di diritto soggettivo concernente le primarie
esigenze di sostentamento dell'interessato.
  Tuttavia,  poiche'  ai  fini dell'attribuzione  della  pensione  di
inabilita' ai  sensi dell'art. 2,  comma 12, legge  n. 335 /  1995 e'
indispensabile il  possesso di  un'anzianita' contributiva  di cinque
anni di cui  almeno tre nel quinquennio precedente  la decorrenza del
trattamento pensionistico,  si deduce  che l'istanza non  puo' essere
presentata   dopo  i   due  anni   dalla  cessazione   dell'attivita'
lavorativa.
  L'interessato che abbia  in corso un iter per  il riconoscimento di
una pensione  privilegiata, puo' cautelativamente  presentare domanda
per il trattamento pensionistico di  inabilita' in esame; la suddetta
istanza  verra' accolta  con  riserva di  avvio  del procedimento  di
dispensa per  inabilita ai sensi del  citato art. 2 solo  qualora non
sia stata riconosciuta la causa di servizio.
  In  conformita' ai  principi generali  in materia  dei procedimenti
avviati  su istanza  di  parte,  e' fatta  salva  la possibilita'  di
regolarizzare eventuali domande incomplete  o non conformi al modello
predisposto,   non  compromettendo   la  validita'   giuridica  delle
originarie istanze.
  La domanda, corredata di certificato medico, deve essere presentata
all'amministrazione  presso la  quale il  dipendente o  ex dipendente
presta o ha prestato l'ultimo servizio.
  A tale proposito si suggerisce  agli enti datori di lavoro, qualora
debbano procedere all'accertamento delle condizioni di salute e della
sussistenza di eventuali cause di  assoluta e permanente inabilita' a
svolgere  qualsiasi  proficuo lavoro,  di  invitare  il dipendente  a
inoltrare domanda ai sensi del citato  art. 2, comma 12, legge n. 335
/ 1995.
  Per  analizzare  le  ulteriori fasi  del  procedimento  istruttorio
occorre distinguere diverse ipotesi:
  A)Domanda presentata dal dipendente in attivita' di servizio.
  L'amministrazione di appartenenza, una volta acquisita l'istanza di
pensione di  inabilita' presentata  ai sensi  dell'art. 2,  comma 12,
legge  n.  335   /  1995,  verifica  la   sussistenza  dei  requisiti
contributivi  minimi  richiesti  (cinque   anni  di  cui  almeno  tre
nell'ultimo quinquennio).
  Se il  dipendente risulta in possesso  dell'anzianita' contributiva
prescritta, l'ente datore di lavoro provvede all'inoltro dell'istanza
alla   sede   provinciale    INPDAP   e,   contestualmente,   dispone
l'accertamento  sanitario   dello  stato  di  infermita'   presso  le
commissioni   mediche   degli  ospedali   militari   territorialmente
competenti.
  In   carenza   dei   suddetti   requisiti,   l'amministrazione   di
appartenenza  inviera'  alla  sede  INPDAP  la  domanda  di  pensione
corredata da apposita certificazione  dei servizi resi (modello 98.2)
e sara'  di competenza di  questo Istituto respingere la  domanda con
formale provvedimento.
  B)Domanda presenta  dall'iscritto successivamente  alla risoluzione
del rapporto di lavoro.
  In  questa  ipotesi,  l'amministrazione di  appartenenza  (l'ultima
presso la  quale l'interessato  ha prestato attivita'  lavorativa) si
limitera' ad inviare  la domanda alla sede  provinciale INPDAP avendo
cura  di allegare,  oltre  al certificato  medico, la  documentazione
attestante   lo  stato   di   servizio   dell'ex  dipendente,   copia
dell'eventuale modello di acconto 755 /  R o 755 / M, evidenziando il
motivo della cessazione.
  Questo  Istituto, una  volta verificato  il possesso  dei requisiti
contributivi minimi ed  accertato che la risoluzione  del rapporto di
lavoro  sia  avvenuta  per  infermita'  non  derivante  da  causa  di
servizio, provvedera' ad inoltrare  l'istanza alla commissione medica
istituita presso  gli ospedali militari  territorialmente competenti;
in  carenza dei  suddetti  requisiti,  respingera' con  provvedimento
formale la domanda di pensione di inabilita'.
  C)Domanda presentata dall'interessato, successivamente deceduto.
  In via preliminare, si ribadisce che l'istanza deve essere comunque
stata  presentata  dall'iscritto,  in  quanto tale  facolta'  non  e'
riconosciuta ad eventuali superstiti.
  Se   il   decesso   e'   avvenuto   in   attivita'   di   servizio,
l'amministrazione   di  appartenenza,   in  presenza   dei  requisiti
contributivi  minimi  richiesti  (cinque   anni  di  cui  almeno  tre
nell'ultimo  quinquennio),  provvedera'  ad avviare  comunque  l'iter
procedurale,  cosi' come  indicato  al punto  sub  A), informando  la
commissione  medica degli  ospedali  militari dell'avvenuto  decesso;
contestualmente, predisporra' il trattamento provvisorio indiretto ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1,  comma 41, legge n. 335 / 1995.
Resta inteso che la cessazione  dal servizio per "morte" non preclude
la  possibilita' di  riconoscimento della  pensione di  inabilita' ai
sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
  In carenza  dei suddetti  requisiti contributivi, l'ente  datore di
lavoro inviera' alla sede INPDAP  la domanda di pensione corredata da
apposita certificazione  dei servizi resi (modello  98.2) nonche' del
certificato  di  morte  e  sara' di  competenza  di  questo  Istituto
respingere sia la  domanda di pensione di inabilita'  che di pensione
indiretta con formale provvedimento.
  Qualora il decesso sia avvenuto dopo la risoluzione del rapporto di
lavoro, dovra' essere avviato l'iter procedurale secondo le modalita'
indicate al punto sub B).
                         Commissioni mediche
  L'art. 5  del decreto  ministeriale in esame  definisce i  tempi di
attivita' della commissione medica e  stabilisce i criteri da seguire
nella  determinazione  degli  accertamenti sanitari.  In  particolare
meritano di essere evidenziati i seguenti aspetti:
  1)  rispetto  del  termine   perentorio  di  sessanta  giorni,  dal
ricevimento   della    domanda   di   inabilita',    per   comunicare
all'interessato  la data  in cui  e' convocato  per gli  accertamenti
sanitari;
  2)  designazione  di  un  membro relatore,  il  cui  nominativo  e'
comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari;
  3)  facolta' del  presidente della  commissione medica  di disporre
l'esecuzione della  visita domiciliare, nei casi  di comprovate gravi
condizioni  di salute  dell'interessato,  che non  gli permettano  di
recarsi nella sede dell'ospedale militare preposto;
  4)  facolta'  attribuita  all'iscritto,  ove  questi  lo  richieda,
assumendosene l'onere  a carico,  di integrare la  commissione medica
con un sanitario di propria fiducia;
  5)  necessita',  per  una  maggiore  trasparenza  dell'operato,  di
inserire  a verbale  gli eventuali  motivi di  dissenso di  un membro
della commissione rispetto al giudizio espresso dalla maggioranza.
  Gli accertamenti sanitari si concludono  con la redazione, da parte
del  membro relatore,  di un  processo verbale  che dovra'  contenere
tutte le informazioni  indicate dall'art. 6, comma  1; in particolare
si  richiama  l'attenzione  delle commissioni  mediche  ad  esprimere
esplicitamente il proprio giudizio circa  la sussistenza o meno della
assoluta e  permanente impossibilita' a svolgere  qualsiasi attivita'
lavorativa,  determinata  da  infermita'   che  cagionino  o  abbiano
cagionato  la risoluzione  del  rapporto di  lavoro,  avendo cura  di
riportare  nel verbale  l'esatta  dizione di  legge. Dovra'  altresi'
essere   specificato  se   l'eventuale   inabilita'  riscontrata   e'
determinata da infermita' dipendenti o  meno da causa di servizio; in
caso  di coesistenza  di infermita'  dipendenti e  non dipendenti  da
causa  di servizio,  e' indispensabile  precisare se  l'inabilita' e'
determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.
  La  commissione e'  tenuta a  restituire il  verbale cosi'  redatto
all'ente richiedente entro sessanta  giorni dalla sua definizione; si
precisa   che   per   "ente    richiedente"   si   dovra'   intendere
l'amministrazione  di  appartenenza,   qualora  l'istanza  sia  stata
presentata  dal dipendente  in  attivita' di  servizio ovvero  questo
Istituto, qualora  la domanda  sia stata  inoltrata da  iscritto gia'
cessato dal servizio.
  Nell'ipotesi   in  cui   l'interessato  non   si  presenti,   senza
giustificato motivo, alla visita medico - collegiale entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla  data fissata per gli accertamenti,
la commissione restituisce inevasa la pratica dell'iscritto.
                     Conclusione iter procedurale
  Ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di
inabilita'  assoluta  e  permanente a  svolgere  qualsiasi  attivita'
lavorativa,  l'amministrazione di  appartenenza  deve provvedere  con
effetto  immediato  alla  risoluzione   del  rapporto  di  lavoro  e,
contemporaneamente,   deve   inoltrare   tutta   la   documentazione,
necessaria per  la determinazione  del trattamento di  quiescenza per
inabilita', alla  sede provinciale INPDAP che  liquidera' la pensione
con procedura di urgenza e priorita' assoluta.
  L'ente datore di lavoro non e', pertanto, autorizzato a determinare
il trattamento provvisorio di pensione per inabilita' riconosciuta ai
sensi  dell'art. 2,  comma 12,  legge  n. 335  / 1995,  ma si  dovra'
limitare  a predisporre  l'acconto di  pensione in  base al  servizio
effettivamente prestato, senza attribuire alcuna maggiorazione.
  Il trattamento decorrera' dalla data di risoluzione del rapporto di
lavoro.
  Le direzioni provinciali del Tesoro presso le quali viene ammesso a
pagamento  il   trattamento  provvisorio  di  pensione,   qualora  ne
ricorrano  le  condizioni,   dovranno  procedere  all'adeguamento  al
trattamento minimo  pensionistico del regime INPS  ai sensi dell'art.
2, comma 13, legge n. 335 / 1995.
  In  caso  di  mancato  riconoscimento dello  stato  di  assoluta  e
permanente  inabilita'  a  svolgere qualsiasi  attivita'  lavorativa,
l'INPDAP dovra'  emettere il provvedimento di  diniego della pensione
di inabilita'.
  In tale ipotesi, l'interessato ha  facolta' di chiedere l'avvio del
procedimento di  risoluzione del  rapporto di lavoro  alle condizioni
stabilite dall'art. 13 della legge n.  274 / 1991, nel rispetto delle
norme previste dai CCNL. In particolare, gli accertamenti concernenti
la sussistenza  o meno della  condizione della inabilita'  assoluta e
permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere
svolti  dalle  competenti  commissioni mediche  istituite  presso  le
unita'   sanitarie   locali.   In   caso   di   giudizio   favorevole
all'interessato, il relativo  trattamento pensionistico dovra' essere
liquidato,  previa maturazione  di quindici  anni (ossia  quattordici
anni, sei mesi ed un giorno)  di servizio utile, in base all'aliquota
corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.
  Si  puo'  verificare  l'ipotesi  che, in  presenza  di  domanda  di
pensione di inabilita'  presentata ai sensi del citato  art. 2, comma
12, legge n. 335 / 1995, la commissione medica dell'ospedale militare
esprima  un giudizio  di inabilita'  permanente al  servizio; in  tal
caso, l'ente di appartenenza puo'  disporre la dispensa dal servizio,
senza procedere  ad ulteriori accertamenti sanitari  e determinare il
trattamento provvisorio di  pensione, nel caso in  cui l'iscritto sia
in  possesso   dei  requisiti  minimi  contributivi   previsti  dalla
previgente   normativa  per   l'inabilita'  relativa   alle  mansioni
(diciannove anni, sei mesi ed un giorno).
  Qualora  l'accertamento sanitario  sia  stato  richiesto da  questo
Istituto, in quanto  l'istanza era stata presentata  da iscritto gia'
cessato dal servizio, la sede  provinciale INPDAP, una volta ricevuto
il  verbale   dalla  commissione   medica  degli   ospedali  militari
attestante lo stato  di inabilita' assoluta e  permanente a qualsiasi
attivita' lavorativa, provvedera' a liquidare con precedenza assoluta
il trattamento  pensionistico di  inabilita' ovvero a  riliquidare un
trattamento di quiescenza  gia' posto in essere,  maggiorandolo con i
benefici previsti dall'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
  La decorrenza,  in tale  caso, sara' fissata  dal primo  giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda.
  Nell'ipotesi   di   mancato  riconoscimento,   l'INPDAP   emettera'
provvedimento di  diniego della pensione  di inabilita' ai  sensi del
citato articolo.
  Si precisa  che qualora l'interessato sia  deceduto, il trattamento
pensionistico di inabilita' in esame e' reversibile nei confronti dei
superstiti aventi diritto  (art. 1, comma 2,  decreto ministeriale n.
187 / 1997).
  La  presentazione   della  domanda   di  inabilita'   e'  requisito
indispensabile  ai   fini  della  liquidazione  del   trattamento  di
quiescenza ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
  In carenza di  tale istanza, viene fatta salva  la possibilita' per
l'interessato di chiedere l'avvio  della procedura per la risoluzione
del rapporto di  lavoro alle condizioni stabilite  dall'art. 13 della
legge n. 274 / 1991 e dalle norme previste dai CCNL, cosi' come sopra
specificate.
  Allo stesso modo in carenza di apposita domanda presentata ai sensi
dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, rimane ferma la normativa
di questo  Istituto per il  conferimento della pensione, nei  casi di
cessazione dal servizio per inabilita' relativa alle mansioni svolte,
sia  per quanto  riguarda i  requisiti contributivi  minimi richiesti
(diciannove  anni,  sei  mesi  ed  un giorno),  sia  in  merito  alla
decorrenza immediata del trattamento pensionistico (art. 1, comma 32,
legge n. 335  / 1995) che per quanto riguarda  gli organismi preposti
agli accertamenti sanitari.
Periodo transitorio.
  Il comma 3,  art. 8 del decreto  8 maggio 1997, n. 187  fa salva la
possibilita',  per il  personale cessato  dal servizio  a seguito  di
infermita' non dipendente  da causa di servizio  nel periodo compreso
tra il  1 gennaio 1996  e il 30  giugno 1997 (data  pubblicazione del
decreto  ministeriale), di  accedere alla  pensione di  inabilita' ai
sensi  dell'art.   2,  comma  12,   legge  n.  335  /   1995,  previa
presen;tazione   della  relativa   domanda   ed  espletamento   degli
accertamenti sanitari richiesti per  il riconoscimento dello stato di
inabilita'  assoluta  e  permanente a  svolgere  qualsiasi  attivita'
lavorativa.
  In  caso  di  esito  favorevole, il  trattamento  pensionistico  di
inabilita'  decorrera'  dalla data  di  risoluzione  del rapporto  di
lavoro.
  Se l'iscritto  e' cessato  dal servizio  per inabilita'  assoluta e
permanente a  qualsiasi proficuo lavoro, accertata  dalle commissioni
mediche  istituite presso  le U.S.L.,  con il  requisito contributivo
minimo richiesto  dalla previgente  normativa (quattordici  anni, sei
mesi  ed un  giorno), l'ente  datore  di lavoro  puo' predisporre  il
trattamento   provvisorio   di    pensione   senza   operare   alcuna
maggiorazione,  ferma restando  la possibilita'  di liquidazione,  da
parte  di questo  Istituto, del  trattamento di  quiescenza ai  sensi
dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 qualora venga riconosciuta
l'inabilita'  assoluta e  permanente a  svolgere qualsiasi  attivita'
lavorativa.
Modalita' di calcolo.
  Il riconoscimento di un  trattamento pensionistico di inabilita' ai
sensi  dell'art.  2,   comma  12,  legge  n.  335   /  1995  comporta
l'attribuzione di un "bonus" cosi' determinato:
  dipendenti che  alla data del  31 dicembre 1995 possono  far valere
un'anzianita'  contributiva  di  almeno  diciotto  anni  (sistema  di
calcolo retributivo).
  L'anzianita' contributiva  posseduta alla  data di  risoluzione del
rapporto  di  lavoro  verra'  incrementata di  un  periodo  temporale
compreso tra la  predetta data e quella del compimento  del limite di
eta', o  di servizio in assenza  del limite di eta',  previsto per il
collocamento  a riposo  secondo l'ordinamento  di appartenenza.  Agli
effetti di tale maggiorazione e'  opportuno sottolineare che i limiti
di  eta'  a   cui  fare  riferimento  saranno   quelli  indicati  nei
regolamenti organici dei  singoli enti, elevati ai  sensi dall'art. 5
del decreto legislativo n. 503 / 1992 cosi' come modificati dall'art.
11  della  legge numero  724  /  1994,  in  vigore al  momento  della
decorrenza della pensione di inabilita'.
  Esempio dipendente uomo:
  limite di eta' previsto dal regolamento organico: 60 anni;
  data di decorrenza della pensione di inabilita': 1 settembre 1997;
   nuovi limiti di eta' previsti per l'anno 1997: 63 anni.
  L'anzianita' contributiva  posseduta dall'iscritto alla data  del 1
settembre 1997 andra' incrementata degli anni mancanti ai 63.
  In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' contributiva
superiore a quaranta anni.
  Tale maggiorazione  incidera' sul periodo temporale  utilizzato per
il calcolo della seconda quota di pensione, di cui all'art. 13, comma
1, lettera  b), del decreto legislativo  n. 503 / 1992  e la relativa
aliquota di  rendimento e' fissata al  2% annuo costante ai  sensi di
quanto disposto  dall'art. 17, comma  1, della  legge n. 724  / 1994,
cosi' come  integrato dall'art.  2, comma  19, della  legge n.  335 /
1995.   Si  ricorda   che  in   base  a   quest'ultima  disposizione,
l'applicazione  dell'aliquota  costante del  2%,  a  decorrere dal  1
gennaio   1995,  non   puo'   comunque   comportare  un   trattamento
pensionistico superiore  a quello che  sarebbe spettato in  base alla
previgente  normativa; in  tal  caso, si  dovra'  utilizzare, per  il
calcolo della pensione l'aliquota piu' bassa prevista dalla tabella A
allegata alla legge n. 965 / 1965.
  Dipendenti che  alla data del  31 dicembre 1995 possono  far valere
un'anzianita'  contributiva inferiore  a  diciotto  anni (sistema  di
calcolo pro - rata).
  L'ammontare del  trattamento pensionistico sara'  determinato dalla
sommatoria di tre distinte quote.
  Le  prime due  calcolate con  il sistema  retributivo e  quindi con
l'applicazione di  quanto disposto dall'art. 13,  decreto legislativo
n. 503 / 1992. In particolare, la prima quota sara' calcolata in base
all'anzianita'  contributiva  maturata al  31  dicembre  1992 per  la
retribuzione   annua  pensionabile   percepita  l'ultimo   giorno  di
servizio,  con   esclusione  del  salario  accessorio;   la  seconda,
moltiplicando la differenza delle  aliquote di rendimento rilevate in
corrispondenza dell'anzianita' di  servizio al 31 dicembre  1995 e al
31 dicembre  1992 per  la retribuzione  risultante dalla  media delle
retribuzioni percepite tra il 1 gennaio  1993 e la data di decorrenza
della pensione.
  La   terza   quota,   calcolata  con   il   sistema   contributivo,
corrispondera'  al prodotto  ottenuto  fra  il montante  contributivo
individuale  (33% della  retribuzione  annua contributiva  rivalutata
sulla  variazione  media del  PIL  fino  all'atto dell'ammissione  al
trattamento) maggiorato di una  ulteriore quota di contribuzione, per
il  coefficiente  di trasformazione  relativo  ai  57 anni  di  eta',
qualora l'iscritto sia di eta' inferiore.
  Tale ulteriore  quota di contribuzione corrispondera'  al 33% della
retribuzione  media  pensionabile (riferita  all'ultimo  quinquennio,
rivalutata ai sensi dell'art. 3,  comma 5, decreto legislativo n. 503
/ 1992) e verra' moltiplicata  per il numero degli anni intercorrenti
tra  l'eta'  anagrafica  posseduta   dall'interessato  alla  data  di
risoluzione  del   rapporto  di   lavoro  e  il   raggiungimento  del
sessantesimo anno di eta'.
  In  ogni  caso,  l'anzianita'  contributiva  complessiva  non  puo'
risultare superiore a quaranta anni.
  L'importo  di pensione  di inabilita'  cosi' determinato,  non puo'
superare  l'80%  della base  pensionabile,  intesa  come media  delle
retribuzioni, prese  a base per il  calcolo delle prime due  quote di
pensione.
  La  pensione di  inabilita'  non puo'  essere, altresi',  superiore
all'ammontare del  trattamento privilegiato  che sarebbe  spettato in
caso di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
  Al  fine di  effettuare tale  raffronto,  va precisato  che per  il
calcolo del trattamento pensionistico  privilegiato in un sistema pro
- rata,  i benefici  previsti dall'art.  3, comma  4, della  legge 26
luglio  1965, n.  965 incideranno  proporzionalmente sia  sulla parte
determinata con il sistema retributivo  fino al 31 dicembre 1995, sia
sulla quota di pensione determinata con il sistema contributivo.
  Sono fatti salvi, in ogni  caso, i trattamenti minimi pensionistici
in virtu' di quanto disposto dal  comma 4, dell'art. 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222.
Incompatibilita.'
  Il conferimento  di un trattamento pensionistico  di inabilita', ai
sensi dell'art.  2, comma 12, legge  n. 335 / 1995,  e' incompatibile
con  i compensi  per attivita'  di lavoro  autonomo o  subordinato in
Italia  o all'estero  svolti successivamente  alla concessione  della
pensione. E'  altresi' incompatibile  con l'iscrizione  negli elenchi
anagrafici  degli operai  agricoli,  con  l'iscrizione negli  elenchi
nominativi dei  lavoratori autonomi o  in albi professionali e  con i
trattamenti  a  carico   dell'assicurazione  obbligatoria  contro  la
disoccupazione   e  con   ogni  altro   trattamento  sostitutivo   od
integrativo della retribuzione.
  Nel  caso  in  cui  si   verifichi  una  delle  predette  cause  di
incompatibilita',  il   pensionato  e'   tenuto  a   darne  immediata
comunicazione  a   questo  Istituto,   che  revoca  la   pensione  di
inabilita'.
  Il trattamento pensionistico di  inabilita' viene altresi' revocato
qualora l'interessato recuperi la capacita' fisica per lo svolgimento
di attivita' lavorativa.
  Si ritiene opportuno precisare che l'art. 1, comma 189, della legge
n. 662 /  1996 indicava come deroga al regime  di incumulabilita' tra
trattamento pensionistico e reddito da lavoro di qualsiasi natura, il
conferimento di una pensione di  inabilita'; a tale proposito, con la
nota di servizio INDPAP n. 539 del 24 febbraio 1997, si precisava che
per tale trattamento pensionistico continuava ad applicarsi il regime
previgente in materia di cumulo.
  Le  novita' in  materia di  incumulabilita' introdotte  dal decreto
ministeriale 8  maggio 1997, n.  187 si limitano ai  soli trattamenti
pensionistici erogati ai sensi dell'art. 2,  comma 12, legge n. 335 /
1995 e pertanto, rimangono confermate le disposizioni contenute nella
legge  finanziaria  n.  662  /  1996  nei  casi  di  conferimento  di
trattamenti  pensionistici  per  inabilita'  concessi  in  base  alla
previgente normativa.
  Si sottolinea, infine, che l'art. 1, comma 43, della legge n. 335 /
1995  prevede che  le  pensioni di  inabilita',  di reversibilita'  o
l'assegno  ordinario  di   invalidita'  a  carico  dell'assicurazione
generale  obbligatoria, liquidati  in conseguenza  di infortunio  sul
lavoro o malattia  professionale, non sono cumulabili  con la rendita
vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante.
  Per gli iscritti alle forme esclusive dell'AGO un'eventuale rendita
INAIL riconosciuta per un  qualsiasi evento invalidante e' cumulabile
con  trattamento  pensionistico  di  inabilita'  conferito  ai  sensi
dell'art.  2, comma  12, legge  n.  335 /  1995, dal  momento che  la
cessazione non dipendente da  causa di servizio costituisce requisito
fondamentale per la concessione della stessa pensione di inabilita'.
  L'art. 11 del decreto ministeriale n. 187 / 1997 rinvia, per quanto
non espressamente  previsto, alle disposizioni contenute  nella legge
12 giugno 1984, n. 222.
  Per taluni aspetti, quali ad esempio:
  il  riconoscimento  della  contribuzione figurativa  per  tutto  il
periodo durante il  quale il richiedente ha  usufruito della pensione
di  inabilita',  revocata  in  seguito  a  recupero  della  capacita'
lavorativa;
  conferimento  di un  assegno mensile  per l'assistenza  personale e
continuativa;
   revisione della pensione di inabilita',
  si  fa  riserva  di   fornire  ulteriori  chiarimenti,  non  appena
terminata la  fase di  concertazione gia'  avviata con  la Ragioneria
generale dello Stato - IGOP, i  Ministeri del tesoro, per la funzione
pubblica,  del lavoro  e della  previdenza  sociale, al  fine di  una
completa armonizzazione  della materia trattata, tenendo  conto delle
peculiarieta' dei singoli ordinamenti.
                                                Il presidente: Seppia