Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale
iscritto alle casse pensioni INPDAP
Alla Direzione generale dei servizi
periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle
regioni e delle provincie autonome
di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per
la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Gabinetto del
Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
del Ministro
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanita' -
Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alle sezioni regionali della Corte
dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello
Stato
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Premessa.
L'INPDAP con circolare n. 21 del 29 marzo 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1996, ha fornito le prime
disposizioni concernenti l'applicazione dell'art. 2, comma 12, della
legge n. 335 / 1995 che estende il regime della pensione di
inabilita', di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del
pubblico impiego.
Con l'emanazione del decreto 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, il Ministero del
tesoro, di concerto con il Ministero per la funzione pubblica e con
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha ora indicato
le relative modalita' applicative.
L'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede, con
effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire
un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello
che sarebbe spettato all'atto del compimento dei limiti di eta'
previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione
dal servizio sia dovuta ad infermita' non dipendenti da causa di
servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Destinatari.
La normativa in esame si applica al personale cessato dal servizio
a decorrere dal 1 gennaio 1996 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre
1995) il cui trattamento di pensione e' disciplinato:
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti civili e
militari dello Stato ivi compresi i dipendenti delle Ferrovie dello
Stato S.p.a. e dipendenti di altre aziende privatizzate, ma
disciplinate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica), e
dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed
integrazioni (dipendenti dell'Ente poste italiano);
dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed
integrazioni (dipendenti degli enti locali, insegnanti di asilo e
scuole elementari parificate);
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed
integrazioni (personale sanitario);
dalla legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni (ufficiali giudiziari e coadiutori).
Rientrano tra i destinatari della suddetta norma i dipendenti che,
pur appartenendo ad enti che hanno perso la natura giuridica
pubblica, hanno comunque mantenuto l'iscrizione a forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
Requisiti.
Il diritto alla pensione di inabilita' cosi' come disciplinata
dall'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 spetta alle seguenti
condizioni:
1) possesso di un'anzianita' contributiva di cinque anni di cui
almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento
pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianita',
eventuali periodi computati ai sensi dell'art. 1, legge n. 274 /
1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.
Per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi
vanno ridotti nella misura di 1 / 3 secondo quanto stabilito dall'
art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218;
2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' non dipendente
da causa di servizio;
3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente
impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa conseguente
ad infermita' non dipendente da causa di servizio.
Si ritiene utile precisare che la cessazione dal servizio per
"infermita'" costituisce requisito fondamentale per inoltrare
un'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995;
qualora l'iscritto sia cessato per cause diverse ma successivamente
sia stato acquisito un verbale di visita medicocollegiale rilasciata
dalle competenti commissioni U.S.L. attestante uno stato di
inabilita', sia relativa che assoluta a qualsiasi proficuo lavoro,
riferita alla data di cessazione dal servizio, viene fatta salva la
possibilita' di presentare nuova istanza ai sensi del citato art. 2.
Va evidenziato che l'iter procedurale di seguito illustrato non
riguarda i dipendenti del comparto statale, per i quali si dovra'
attendere l'emanazione di apposite disposizioni da parte della
Ragioneria generale dello Stato - IGOP.
Fase istruttoria.
Il riconoscimento della pensione di inabilita' ai sensi dell'art.
2, comma 12, legge n. 335 / 1995 e' subordinato alla presentazione di
apposita domanda da parte dell'interessato, secondo lo schema
allegato 1; tale possibilita' non e' concessa, peraltro, agli
eventuali superstiti dell'iscritto.
A tale istanza andra' allegato un certificato medico attestante lo
stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa (allegato 2).
La presentazione della domanda non e' subordinata ad alcun termine
perentorio, trattandosi di diritto soggettivo concernente le primarie
esigenze di sostentamento dell'interessato.
Tuttavia, poiche' ai fini dell'attribuzione della pensione di
inabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 e'
indispensabile il possesso di un'anzianita' contributiva di cinque
anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del
trattamento pensionistico, si deduce che l'istanza non puo' essere
presentata dopo i due anni dalla cessazione dell'attivita'
lavorativa.
L'interessato che abbia in corso un iter per il riconoscimento di
una pensione privilegiata, puo' cautelativamente presentare domanda
per il trattamento pensionistico di inabilita' in esame; la suddetta
istanza verra' accolta con riserva di avvio del procedimento di
dispensa per inabilita ai sensi del citato art. 2 solo qualora non
sia stata riconosciuta la causa di servizio.
In conformita' ai principi generali in materia dei procedimenti
avviati su istanza di parte, e' fatta salva la possibilita' di
regolarizzare eventuali domande incomplete o non conformi al modello
predisposto, non compromettendo la validita' giuridica delle
originarie istanze.
La domanda, corredata di certificato medico, deve essere presentata
all'amministrazione presso la quale il dipendente o ex dipendente
presta o ha prestato l'ultimo servizio.
A tale proposito si suggerisce agli enti datori di lavoro, qualora
debbano procedere all'accertamento delle condizioni di salute e della
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilita' a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, di invitare il dipendente a
inoltrare domanda ai sensi del citato art. 2, comma 12, legge n. 335
/ 1995.
Per analizzare le ulteriori fasi del procedimento istruttorio
occorre distinguere diverse ipotesi:
A)Domanda presentata dal dipendente in attivita' di servizio.
L'amministrazione di appartenenza, una volta acquisita l'istanza di
pensione di inabilita' presentata ai sensi dell'art. 2, comma 12,
legge n. 335 / 1995, verifica la sussistenza dei requisiti
contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre
nell'ultimo quinquennio).
Se il dipendente risulta in possesso dell'anzianita' contributiva
prescritta, l'ente datore di lavoro provvede all'inoltro dell'istanza
alla sede provinciale INPDAP e, contestualmente, dispone
l'accertamento sanitario dello stato di infermita' presso le
commissioni mediche degli ospedali militari territorialmente
competenti.
In carenza dei suddetti requisiti, l'amministrazione di
appartenenza inviera' alla sede INPDAP la domanda di pensione
corredata da apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2)
e sara' di competenza di questo Istituto respingere la domanda con
formale provvedimento.
B)Domanda presenta dall'iscritto successivamente alla risoluzione
del rapporto di lavoro.
In questa ipotesi, l'amministrazione di appartenenza (l'ultima
presso la quale l'interessato ha prestato attivita' lavorativa) si
limitera' ad inviare la domanda alla sede provinciale INPDAP avendo
cura di allegare, oltre al certificato medico, la documentazione
attestante lo stato di servizio dell'ex dipendente, copia
dell'eventuale modello di acconto 755 / R o 755 / M, evidenziando il
motivo della cessazione.
Questo Istituto, una volta verificato il possesso dei requisiti
contributivi minimi ed accertato che la risoluzione del rapporto di
lavoro sia avvenuta per infermita' non derivante da causa di
servizio, provvedera' ad inoltrare l'istanza alla commissione medica
istituita presso gli ospedali militari territorialmente competenti;
in carenza dei suddetti requisiti, respingera' con provvedimento
formale la domanda di pensione di inabilita'.
C)Domanda presentata dall'interessato, successivamente deceduto.
In via preliminare, si ribadisce che l'istanza deve essere comunque
stata presentata dall'iscritto, in quanto tale facolta' non e'
riconosciuta ad eventuali superstiti.
Se il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio,
l'amministrazione di appartenenza, in presenza dei requisiti
contributivi minimi richiesti (cinque anni di cui almeno tre
nell'ultimo quinquennio), provvedera' ad avviare comunque l'iter
procedurale, cosi' come indicato al punto sub A), informando la
commissione medica degli ospedali militari dell'avvenuto decesso;
contestualmente, predisporra' il trattamento provvisorio indiretto ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 41, legge n. 335 / 1995.
Resta inteso che la cessazione dal servizio per "morte" non preclude
la possibilita' di riconoscimento della pensione di inabilita' ai
sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
In carenza dei suddetti requisiti contributivi, l'ente datore di
lavoro inviera' alla sede INPDAP la domanda di pensione corredata da
apposita certificazione dei servizi resi (modello 98.2) nonche' del
certificato di morte e sara' di competenza di questo Istituto
respingere sia la domanda di pensione di inabilita' che di pensione
indiretta con formale provvedimento.
Qualora il decesso sia avvenuto dopo la risoluzione del rapporto di
lavoro, dovra' essere avviato l'iter procedurale secondo le modalita'
indicate al punto sub B).
Commissioni mediche
L'art. 5 del decreto ministeriale in esame definisce i tempi di
attivita' della commissione medica e stabilisce i criteri da seguire
nella determinazione degli accertamenti sanitari. In particolare
meritano di essere evidenziati i seguenti aspetti:
1) rispetto del termine perentorio di sessanta giorni, dal
ricevimento della domanda di inabilita', per comunicare
all'interessato la data in cui e' convocato per gli accertamenti
sanitari;
2) designazione di un membro relatore, il cui nominativo e'
comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari;
3) facolta' del presidente della commissione medica di disporre
l'esecuzione della visita domiciliare, nei casi di comprovate gravi
condizioni di salute dell'interessato, che non gli permettano di
recarsi nella sede dell'ospedale militare preposto;
4) facolta' attribuita all'iscritto, ove questi lo richieda,
assumendosene l'onere a carico, di integrare la commissione medica
con un sanitario di propria fiducia;
5) necessita', per una maggiore trasparenza dell'operato, di
inserire a verbale gli eventuali motivi di dissenso di un membro
della commissione rispetto al giudizio espresso dalla maggioranza.
Gli accertamenti sanitari si concludono con la redazione, da parte
del membro relatore, di un processo verbale che dovra' contenere
tutte le informazioni indicate dall'art. 6, comma 1; in particolare
si richiama l'attenzione delle commissioni mediche ad esprimere
esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno della
assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa, determinata da infermita' che cagionino o abbiano
cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro, avendo cura di
riportare nel verbale l'esatta dizione di legge. Dovra' altresi'
essere specificato se l'eventuale inabilita' riscontrata e'
determinata da infermita' dipendenti o meno da causa di servizio; in
caso di coesistenza di infermita' dipendenti e non dipendenti da
causa di servizio, e' indispensabile precisare se l'inabilita' e'
determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.
La commissione e' tenuta a restituire il verbale cosi' redatto
all'ente richiedente entro sessanta giorni dalla sua definizione; si
precisa che per "ente richiedente" si dovra' intendere
l'amministrazione di appartenenza, qualora l'istanza sia stata
presentata dal dipendente in attivita' di servizio ovvero questo
Istituto, qualora la domanda sia stata inoltrata da iscritto gia'
cessato dal servizio.
Nell'ipotesi in cui l'interessato non si presenti, senza
giustificato motivo, alla visita medico - collegiale entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti,
la commissione restituisce inevasa la pratica dell'iscritto.
Conclusione iter procedurale
Ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari attestante lo stato di
inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa, l'amministrazione di appartenenza deve provvedere con
effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro e,
contemporaneamente, deve inoltrare tutta la documentazione,
necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza per
inabilita', alla sede provinciale INPDAP che liquidera' la pensione
con procedura di urgenza e priorita' assoluta.
L'ente datore di lavoro non e', pertanto, autorizzato a determinare
il trattamento provvisorio di pensione per inabilita' riconosciuta ai
sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, ma si dovra'
limitare a predisporre l'acconto di pensione in base al servizio
effettivamente prestato, senza attribuire alcuna maggiorazione.
Il trattamento decorrera' dalla data di risoluzione del rapporto di
lavoro.
Le direzioni provinciali del Tesoro presso le quali viene ammesso a
pagamento il trattamento provvisorio di pensione, qualora ne
ricorrano le condizioni, dovranno procedere all'adeguamento al
trattamento minimo pensionistico del regime INPS ai sensi dell'art.
2, comma 13, legge n. 335 / 1995.
In caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e
permanente inabilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa,
l'INPDAP dovra' emettere il provvedimento di diniego della pensione
di inabilita'.
In tale ipotesi, l'interessato ha facolta' di chiedere l'avvio del
procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro alle condizioni
stabilite dall'art. 13 della legge n. 274 / 1991, nel rispetto delle
norme previste dai CCNL. In particolare, gli accertamenti concernenti
la sussistenza o meno della condizione della inabilita' assoluta e
permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere
svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le
unita' sanitarie locali. In caso di giudizio favorevole
all'interessato, il relativo trattamento pensionistico dovra' essere
liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia quattordici
anni, sei mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all'aliquota
corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.
Si puo' verificare l'ipotesi che, in presenza di domanda di
pensione di inabilita' presentata ai sensi del citato art. 2, comma
12, legge n. 335 / 1995, la commissione medica dell'ospedale militare
esprima un giudizio di inabilita' permanente al servizio; in tal
caso, l'ente di appartenenza puo' disporre la dispensa dal servizio,
senza procedere ad ulteriori accertamenti sanitari e determinare il
trattamento provvisorio di pensione, nel caso in cui l'iscritto sia
in possesso dei requisiti minimi contributivi previsti dalla
previgente normativa per l'inabilita' relativa alle mansioni
(diciannove anni, sei mesi ed un giorno).
Qualora l'accertamento sanitario sia stato richiesto da questo
Istituto, in quanto l'istanza era stata presentata da iscritto gia'
cessato dal servizio, la sede provinciale INPDAP, una volta ricevuto
il verbale dalla commissione medica degli ospedali militari
attestante lo stato di inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi
attivita' lavorativa, provvedera' a liquidare con precedenza assoluta
il trattamento pensionistico di inabilita' ovvero a riliquidare un
trattamento di quiescenza gia' posto in essere, maggiorandolo con i
benefici previsti dall'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
La decorrenza, in tale caso, sara' fissata dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nell'ipotesi di mancato riconoscimento, l'INPDAP emettera'
provvedimento di diniego della pensione di inabilita' ai sensi del
citato articolo.
Si precisa che qualora l'interessato sia deceduto, il trattamento
pensionistico di inabilita' in esame e' reversibile nei confronti dei
superstiti aventi diritto (art. 1, comma 2, decreto ministeriale n.
187 / 1997).
La presentazione della domanda di inabilita' e' requisito
indispensabile ai fini della liquidazione del trattamento di
quiescenza ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995.
In carenza di tale istanza, viene fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere l'avvio della procedura per la risoluzione
del rapporto di lavoro alle condizioni stabilite dall'art. 13 della
legge n. 274 / 1991 e dalle norme previste dai CCNL, cosi' come sopra
specificate.
Allo stesso modo in carenza di apposita domanda presentata ai sensi
dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, rimane ferma la normativa
di questo Istituto per il conferimento della pensione, nei casi di
cessazione dal servizio per inabilita' relativa alle mansioni svolte,
sia per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi richiesti
(diciannove anni, sei mesi ed un giorno), sia in merito alla
decorrenza immediata del trattamento pensionistico (art. 1, comma 32,
legge n. 335 / 1995) che per quanto riguarda gli organismi preposti
agli accertamenti sanitari.
Periodo transitorio.
Il comma 3, art. 8 del decreto 8 maggio 1997, n. 187 fa salva la
possibilita', per il personale cessato dal servizio a seguito di
infermita' non dipendente da causa di servizio nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1996 e il 30 giugno 1997 (data pubblicazione del
decreto ministeriale), di accedere alla pensione di inabilita' ai
sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, previa
presen;tazione della relativa domanda ed espletamento degli
accertamenti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di
inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa.
In caso di esito favorevole, il trattamento pensionistico di
inabilita' decorrera' dalla data di risoluzione del rapporto di
lavoro.
Se l'iscritto e' cessato dal servizio per inabilita' assoluta e
permanente a qualsiasi proficuo lavoro, accertata dalle commissioni
mediche istituite presso le U.S.L., con il requisito contributivo
minimo richiesto dalla previgente normativa (quattordici anni, sei
mesi ed un giorno), l'ente datore di lavoro puo' predisporre il
trattamento provvisorio di pensione senza operare alcuna
maggiorazione, ferma restando la possibilita' di liquidazione, da
parte di questo Istituto, del trattamento di quiescenza ai sensi
dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 qualora venga riconosciuta
l'inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa.
Modalita' di calcolo.
Il riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilita' ai
sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995 comporta
l'attribuzione di un "bonus" cosi' determinato:
dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni (sistema di
calcolo retributivo).
L'anzianita' contributiva posseduta alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro verra' incrementata di un periodo temporale
compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di
eta', o di servizio in assenza del limite di eta', previsto per il
collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. Agli
effetti di tale maggiorazione e' opportuno sottolineare che i limiti
di eta' a cui fare riferimento saranno quelli indicati nei
regolamenti organici dei singoli enti, elevati ai sensi dall'art. 5
del decreto legislativo n. 503 / 1992 cosi' come modificati dall'art.
11 della legge numero 724 / 1994, in vigore al momento della
decorrenza della pensione di inabilita'.
Esempio dipendente uomo:
limite di eta' previsto dal regolamento organico: 60 anni;
data di decorrenza della pensione di inabilita': 1 settembre 1997;
nuovi limiti di eta' previsti per l'anno 1997: 63 anni.
L'anzianita' contributiva posseduta dall'iscritto alla data del 1
settembre 1997 andra' incrementata degli anni mancanti ai 63.
In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' contributiva
superiore a quaranta anni.
Tale maggiorazione incidera' sul periodo temporale utilizzato per
il calcolo della seconda quota di pensione, di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 503 / 1992 e la relativa
aliquota di rendimento e' fissata al 2% annuo costante ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della legge n. 724 / 1994,
cosi' come integrato dall'art. 2, comma 19, della legge n. 335 /
1995. Si ricorda che in base a quest'ultima disposizione,
l'applicazione dell'aliquota costante del 2%, a decorrere dal 1
gennaio 1995, non puo' comunque comportare un trattamento
pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla
previgente normativa; in tal caso, si dovra' utilizzare, per il
calcolo della pensione l'aliquota piu' bassa prevista dalla tabella A
allegata alla legge n. 965 / 1965.
Dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni (sistema di
calcolo pro - rata).
L'ammontare del trattamento pensionistico sara' determinato dalla
sommatoria di tre distinte quote.
Le prime due calcolate con il sistema retributivo e quindi con
l'applicazione di quanto disposto dall'art. 13, decreto legislativo
n. 503 / 1992. In particolare, la prima quota sara' calcolata in base
all'anzianita' contributiva maturata al 31 dicembre 1992 per la
retribuzione annua pensionabile percepita l'ultimo giorno di
servizio, con esclusione del salario accessorio; la seconda,
moltiplicando la differenza delle aliquote di rendimento rilevate in
corrispondenza dell'anzianita' di servizio al 31 dicembre 1995 e al
31 dicembre 1992 per la retribuzione risultante dalla media delle
retribuzioni percepite tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza
della pensione.
La terza quota, calcolata con il sistema contributivo,
corrispondera' al prodotto ottenuto fra il montante contributivo
individuale (33% della retribuzione annua contributiva rivalutata
sulla variazione media del PIL fino all'atto dell'ammissione al
trattamento) maggiorato di una ulteriore quota di contribuzione, per
il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di eta',
qualora l'iscritto sia di eta' inferiore.
Tale ulteriore quota di contribuzione corrispondera' al 33% della
retribuzione media pensionabile (riferita all'ultimo quinquennio,
rivalutata ai sensi dell'art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 503
/ 1992) e verra' moltiplicata per il numero degli anni intercorrenti
tra l'eta' anagrafica posseduta dall'interessato alla data di
risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento del
sessantesimo anno di eta'.
In ogni caso, l'anzianita' contributiva complessiva non puo'
risultare superiore a quaranta anni.
L'importo di pensione di inabilita' cosi' determinato, non puo'
superare l'80% della base pensionabile, intesa come media delle
retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di
pensione.
La pensione di inabilita' non puo' essere, altresi', superiore
all'ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in
caso di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Al fine di effettuare tale raffronto, va precisato che per il
calcolo del trattamento pensionistico privilegiato in un sistema pro
- rata, i benefici previsti dall'art. 3, comma 4, della legge 26
luglio 1965, n. 965 incideranno proporzionalmente sia sulla parte
determinata con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 1995, sia
sulla quota di pensione determinata con il sistema contributivo.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi pensionistici
in virtu' di quanto disposto dal comma 4, dell'art. 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222.
Incompatibilita.'
Il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilita', ai
sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, e' incompatibile
con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in
Italia o all'estero svolti successivamente alla concessione della
pensione. E' altresi' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi
anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi
nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i
trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od
integrativo della retribuzione.
Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di
incompatibilita', il pensionato e' tenuto a darne immediata
comunicazione a questo Istituto, che revoca la pensione di
inabilita'.
Il trattamento pensionistico di inabilita' viene altresi' revocato
qualora l'interessato recuperi la capacita' fisica per lo svolgimento
di attivita' lavorativa.
Si ritiene opportuno precisare che l'art. 1, comma 189, della legge
n. 662 / 1996 indicava come deroga al regime di incumulabilita' tra
trattamento pensionistico e reddito da lavoro di qualsiasi natura, il
conferimento di una pensione di inabilita'; a tale proposito, con la
nota di servizio INDPAP n. 539 del 24 febbraio 1997, si precisava che
per tale trattamento pensionistico continuava ad applicarsi il regime
previgente in materia di cumulo.
Le novita' in materia di incumulabilita' introdotte dal decreto
ministeriale 8 maggio 1997, n. 187 si limitano ai soli trattamenti
pensionistici erogati ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 /
1995 e pertanto, rimangono confermate le disposizioni contenute nella
legge finanziaria n. 662 / 1996 nei casi di conferimento di
trattamenti pensionistici per inabilita' concessi in base alla
previgente normativa.
Si sottolinea, infine, che l'art. 1, comma 43, della legge n. 335 /
1995 prevede che le pensioni di inabilita', di reversibilita' o
l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, liquidati in conseguenza di infortunio sul
lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita
vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante.
Per gli iscritti alle forme esclusive dell'AGO un'eventuale rendita
INAIL riconosciuta per un qualsiasi evento invalidante e' cumulabile
con trattamento pensionistico di inabilita' conferito ai sensi
dell'art. 2, comma 12, legge n. 335 / 1995, dal momento che la
cessazione non dipendente da causa di servizio costituisce requisito
fondamentale per la concessione della stessa pensione di inabilita'.
L'art. 11 del decreto ministeriale n. 187 / 1997 rinvia, per quanto
non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nella legge
12 giugno 1984, n. 222.
Per taluni aspetti, quali ad esempio:
il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il
periodo durante il quale il richiedente ha usufruito della pensione
di inabilita', revocata in seguito a recupero della capacita'
lavorativa;
conferimento di un assegno mensile per l'assistenza personale e
continuativa;
revisione della pensione di inabilita',
si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena
terminata la fase di concertazione gia' avviata con la Ragioneria
generale dello Stato - IGOP, i Ministeri del tesoro, per la funzione
pubblica, del lavoro e della previdenza sociale, al fine di una
completa armonizzazione della materia trattata, tenendo conto delle
peculiarieta' dei singoli ordinamenti.
Il presidente: Seppia