L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge 24 dicembre
1969, n. 990,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 novembre 1970,  n. 973, e le  successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva  n. 92 / 49  CEE in materia di  assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che
prevede l'approvazione  delle modifiche del programma  di attivita' e
dello statuto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  1  settembre  1975  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   assicurativa    e
riassicurativa rilasciata alla Trieste e Venezia Assicurazioni S.p.a.
ed i successivi provvedimenti di estensione;
  Vista  la delibera  assunta dall'assemblea  straordinaria dei  soci
della Trieste  e Venezia  Assicurazioni S.p.a.,  tenutasi in  data 25
giugno  1997, concernente  la modifica  degli  articoli 1  e 5  dello
statuto sociale,  per effetto rispettivamente della  variazione della
denominazione   sociale   e   dell'attribuzione   al   consiglio   di
amministrazione della facolta' di aumentare il capitale sociale;
  Visto il  decreto di omologa  del 19 settembre 1997,  relativo alla
suddetta riunione  dell'assemblea straordinaria  del 25  giugno 1997,
rilasciata dal tribunale di Trieste;
  Considerato   che  non   esistono  elementi   ostativi  in   ordine
all'accoglimento delle predette modifiche  allo statuto sociale della
societa' di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'   approvato  lo   statuto  sociale   della  Trieste   e  Venezia
Assicurazioni S.p.a.  con le  modifiche di  cui all'art.  1, relativo
alla  variazione della  denominazione sociale  da "Trieste  e Venezia
Assicurazioni Societa' per azioni" a "Trieste e Venezia Assicurazioni
- Genertel  Societa' per azioni",  in forma abbreviata  "Genertel" ed
all'art.    5,   relativo    all'attribuzione    al   consiglio    di
amministrazione,  ai sensi  dell'art. 2443  del codice  civile, della
facolta' di  aumentare, a pagamento,  il capitale sociale da  lire 11
miliardi a lire 26 miliardi.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 ottobre 1997
                                             Il presidente: Manghetti