IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; Visto il decreto - legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, della legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997; Vista l'ordinanza n. 2029 del 30 settembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 1990; Vista l'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1997; Ravvisata la necessita' di disporre ulteriori misure per gli interventi urgenti; Sentite le regioni Marche e Umbria; Sentiti i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali ed ambientali e del lavoro e della previdenza sociale; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al personale del Ministero per i beni culturali ed ambientali, nel limite massimo di venti unita' per ogni commissario delegato.".