IL DIRETTORE GENERALE
                     della Motorizzazione civile
                   e dei trasporti in concessione
  Visto il  decreto ministeriale 3  febbraio 1988, n.  82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
  Visto il  decreto ministeriale  13 settembre 1990  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del   25  settembre  1990,  il  decreto
ministeriale 1 marzo  1991 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 58
del 9  marzo 1991, il  decreto ministeriale 25 marzo  1991 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del 29  marzo  1991,  il  decreto
ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
233  del  4 ottobre  1991,  il  decreto  ministeriale 7  maggio  1992
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  108 dell'11 maggio  1992, il
decreto  ministeriale   1  agosto  1992  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  184 del  6  agosto  1992,  il decreto  ministeriale  6
novembre  1992 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 266  dell'11
novembre 1992;
  Visto l'accordo  stipulato tra la  CEE e l'Austria sul  traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992 recante  criteri unitari volti a  favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti  il settore dell'autotrasporto merci
per conto  terzi (pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 281  del 28
novembre 1992);
  Visto  il  decreto ministeriale  20  aprile  1993 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del  20 aprile 1993, il decreto dirigenziale
10  luglio 1993  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 163  del 14
luglio  1993, il  decreto dirigenziale  24 settembre  1993 pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  229 del 29  settembre 1993,  il decreto
dirigenziale 28 febbraio 1994  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50  del  2  marzo  1994,  il  decreto  dirigenziale  13  maggio  1994
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 115 del  19 maggio  1994, il
decreto  dirigenziale  28  luglio   1994  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 183  del  6  agosto 1994,  il  decreto dirigenziale  19
ottobre  1994  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 248  del  22
ottobre  1994, il  decreto  dirigenziale 11  gennaio 1995  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  16  del 20  gennaio  1995, il  decreto
dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del  10  giugno  1995,  il decreto  dirigenziale  19  settembre  1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223 del 23 settembre 1995, il
decreto  dirigenziale  15  novembre 1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  271 del  20 novembre 1995,  il decreto  dirigenziale 13
dicembre pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 295  del 19 dicembre
1995,  il  decreto  dirigenziale  30  luglio  1996  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del  3 agosto 1996; il decreto dirigenziale
8  ottobre 1996  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 240  del 12
ottobre  1996; il  decreto  dirigenziale 2  dicembre 1996  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 287  del  7 dicembre  1996; il  decreto
dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108
del 12 maggio 1997;
  Visto il  trattato di adesione dell'Austria,  della Norvegia, della
Finlandia e della  Svezia all'Unione europea ratificato  con legge n.
686 del 14  dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
  Visto il  regolamento (CE) n.  1524 /  96 della Commissione  del 30
luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298 / 94 riguardo al
sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, gli autoveicoli con peso massimo
autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci
o alla  trazione di  rimorchi, inclusi  semirimorchi, e  rimorchi con
peso massimo  autorizzato superiore  a 7,5  tonnellate e  trainati da
autoveicoli  con peso  massimo  autorizzato pari  o  inferiore a  7,5
tonnellate, che  attraversano l'Austria (per effettuare  trasporti in
conto  proprio oppure  in conto  terzi)  devono essere  dotati di  un
dispositivo  elettronico che  consente  il  computo automatico  degli
ecopunti (ecopiastrina).