IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il  decreto - legge  3 maggio  1995, n. 154,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
5 agosto 1997  concernente la dichiarazione dello  stato di emergenza
nei comuni di San Demetrio  Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo
Albanese,  San Giorgio  Albanese,  Santa Sofia  d'Epiro e  Vaccarizzo
Albanese in provincia  di Cosenza colpiti dall'evento  sismico del 27
aprile 1996;
  Ravvisata la  necessita' di disporre l'attuazione  immediata di una
serie di  misure finalizzate al soddisfacimento  delle esigenze della
popolazione ed  a salvaguardare  la stessa  dal rischio  di ulteriori
gravi  danni  che  possano  derivare  da  eventuali  cedimenti  delle
infrastrutture pubbliche e private;
  Vista l'ordinanza n. 905/FPC /  ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987;
  Visto  l'art. 8  del  decreto -  legge 12  novembre  1996, n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Sentiti i sindaci dei comuni interessati dal sisma;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per gli interventi di  riparazione e ricostruzione degli edifici
privati, degli edifici di  fruizione pubblica e delle infrastrutture,
danneggiate dall'evento  sismico del 27  aprile 1996 nonche'  per gli
interventi  di  miglioramento  sismico  degli  edifici  di  fruizione
pubblica e privati e' concesso  ai comuni sottoindicati un contributo
cosi' ripartito:
    a) San Demetrio Corone: lire 7.000 milioni;
    b) Roggiano Gravina: lire 1.500 milioni;
    c) Rose: lire 2.000 milioni;
    d) San Cosmo Albanese: lire 500 milioni;
    e) San Giorgio Albanese: lire 500 milioni;
    f) Santa Sofia d'Epiro: lire 200 milioni;
    g) Vaccarizzo Albanese: lire 300 milioni.
  L'onere   complessivo   di   lire  12.000   milioni   grava   sulle
disponibilita' di cui al capitolo 7603 della rubrica 6 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  All'attuazione  degli  interventi   provvedono  i  sindaci  dei
predetti comuni sulla base di  un programma d'interventi dagli stessi
predisposto, avvalendosi  degli uffici  competenti, ed  approvato dal
consiglio comunale.
  Il predetto  programma deve,  preliminarmente alla  sua attuazione,
essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione
civile  entro sessanta  giorni  dalla data  della presente  ordinanza
previo parere della commissione di cui al successivo art. 7.
  I contributi concessi verranno erogati  ai singoli comuni solo dopo
la  presa  d'atto  del  programma da  parte  del  Dipartimento  della
protezione civile.
  3. Per gli interventi sugli  edifici privati si provvede secondo le
disposizioni di cui all'ordinanza 905 /  FPC/ ZA del 17 febbraio 1987
e della relativa  circolare tecnica esplicativa n. 57972  / OO.PP del
22 giugno 1987.
  Le  domande  per i  contributi,  corredate  dai relativi  allegati,
previste dall'art. 9, commi 4 e 5, della predetta ordinanza, dovranno
essere presentate dagli aventi diritto ai sindaci entro trenta giorni
dalla   pubblicazione  della   presente   ordinanza  nella   Gazzetta
Ufficiale. I sindaci possono concedere il predetto contributo fino al
limite  massimo previsto  dall'ordinanza 905/FPC/ZA  del 17  febbraio
1987.
  4. Tutti  gli interventi oggetto della  presente ordinanza dovranno
ricadere  almeno  nella  categoria  del  "miglioramento"  cosi'  come
definito al punto C.9 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996 "Norme
tecniche  per  le costruzioni  in  zone  sismiche" emanato  ai  sensi
dell'art. 3  della legge  2 febbraio  1974, n.  64, e  dovranno tener
conto della relativa  circolare del Ministero dei  lavori pubblici n.
65/AA.GG. del 10 aprile 1997.