IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto - legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza colpiti dall'evento sismico del 27 aprile 1996; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata di una serie di misure finalizzate al soddisfacimento delle esigenze della popolazione ed a salvaguardare la stessa dal rischio di ulteriori gravi danni che possano derivare da eventuali cedimenti delle infrastrutture pubbliche e private; Vista l'ordinanza n. 905/FPC / ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987; Visto l'art. 8 del decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; Sentiti i sindaci dei comuni interessati dal sisma; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici privati, degli edifici di fruizione pubblica e delle infrastrutture, danneggiate dall'evento sismico del 27 aprile 1996 nonche' per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici di fruizione pubblica e privati e' concesso ai comuni sottoindicati un contributo cosi' ripartito: a) San Demetrio Corone: lire 7.000 milioni; b) Roggiano Gravina: lire 1.500 milioni; c) Rose: lire 2.000 milioni; d) San Cosmo Albanese: lire 500 milioni; e) San Giorgio Albanese: lire 500 milioni; f) Santa Sofia d'Epiro: lire 200 milioni; g) Vaccarizzo Albanese: lire 300 milioni. L'onere complessivo di lire 12.000 milioni grava sulle disponibilita' di cui al capitolo 7603 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. All'attuazione degli interventi provvedono i sindaci dei predetti comuni sulla base di un programma d'interventi dagli stessi predisposto, avvalendosi degli uffici competenti, ed approvato dal consiglio comunale. Il predetto programma deve, preliminarmente alla sua attuazione, essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile entro sessanta giorni dalla data della presente ordinanza previo parere della commissione di cui al successivo art. 7. I contributi concessi verranno erogati ai singoli comuni solo dopo la presa d'atto del programma da parte del Dipartimento della protezione civile. 3. Per gli interventi sugli edifici privati si provvede secondo le disposizioni di cui all'ordinanza 905 / FPC/ ZA del 17 febbraio 1987 e della relativa circolare tecnica esplicativa n. 57972 / OO.PP del 22 giugno 1987. Le domande per i contributi, corredate dai relativi allegati, previste dall'art. 9, commi 4 e 5, della predetta ordinanza, dovranno essere presentate dagli aventi diritto ai sindaci entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. I sindaci possono concedere il predetto contributo fino al limite massimo previsto dall'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987. 4. Tutti gli interventi oggetto della presente ordinanza dovranno ricadere almeno nella categoria del "miglioramento" cosi' come definito al punto C.9 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e dovranno tener conto della relativa circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 65/AA.GG. del 10 aprile 1997.