IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1989), concernente "Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213"; Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 566 / 1988 per il quale le visite di idoneita' psicofisica e quelle per l'accertamento della persistenza di tale idoneita' sono effettuate presso uno degli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' - Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, o presso uno degli istituti medico - legali dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della difesa; Visto il comma 4 dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 566 / 1988 per il quale dette visite devono essere effettuate in conformita' ai requisiti psicofisici fissati dall'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI) approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanita', sentito il Ministro della difesa; Visto il decreto interministeriale in data 15 settembre 1995 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1995) con il quale, in applicazione della suindicata disposizione normativa, sono stati approvati i requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici; Ritenuto di individuare, con riferimento alle esigenze dell'utenza e tenendo conto della strutturazione della dotazione organica e strumentale e della qualificazione funzionale del personale, gli ambulatori del Ministero della sanita' idonei ad effettuare le visite mediche di prima, seconda e terza classe necessarie per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici in conformita' del sopra menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1995; Ritenuto che la data di avvio della effettuazione delle visite mediche periodiche di prima, seconda e terza classe per l'accertamento della persistenza dell'idoneita' psicofisica per i titolari di licenze e attestati aeronautici decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; Ritenuto, altresi', al fine del graduale avvio di tale attivita', di differire di sei mesi, rispetto al sopraindicato termine l'operativita' degli ambulatori ministeriali per l'effettuazione delle visite di prima, seconda e terza classe per l'accertamento iniziale dell'idoneita' psicofisica per conseguire licenze, ed attestati aeronautici; Ritenuto, per assicurare il necessario coordinamento fra gli organi sanitari che rilasciano le certificazioni di idoneita' psicofisica nonche' per evitare il ricorso a piu' strutture da parte del medesimo assistito, che ciascuno dei suindicati organi sanitari invii al competente Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanita', copia del certificato di idoneita' conforme al modello allegato al decreto del 15 settembre 1995 ovvero copia della comunicazione di non idoneita' conforme al modello allegato al presente decreto; Visto l'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 566 / 1988 per il quale, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, le spese relative alle visite di accertamento d'idoneita' psicofisica sono a carico dell'esaminando; Visto l'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 566 / 1988 per il quale le tariffe delle prestazioni sanitarie da applicarsi presso le strutture del Ministero della sanita' sono stabilite dal Ministero della sanita' d'intesa con quello della difesa; Viste le note n. 1000.6.9 / 1161 del 22 marzo 1996 di questo Dipartimento e n. 4269 / E.XVI.14 del 5 dicembre 1996 del Dicastero della difesa con le quali sono state determinate le tariffe delle visite di accertamento iniziali, periodiche e straordinarie; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1997 adottato ai sensi del suindicato art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 566 / 1988 con il quale le tariffe delle visite mediche generiche sono fissate in L. 55.000 mentre quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio sono determinate in misura pari a quelle fissate dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 dicembre 1996, n. 704; Decreta: Art. 1. 1. Gli ambulatori del Ministero della sanita' competenti ad effettuare le visite mediche iniziali di prima, seconda e terza classe per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica per conseguire licenze ed attestati aeronautici sono indicati nell'unito elenco (allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.