IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 18 novembre 1988,
n. 566 (pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 16 del 20 gennaio 1989), concernente "Approvazione del regolamento
in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche ai sensi
dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art.
3 della legge 13 maggio 1983, n. 213";
  Visto, in particolare,  il comma 1 dell'art. 27  del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 566  / 1988 per il quale le visite
di   idoneita'  psicofisica   e  quelle   per  l'accertamento   della
persistenza di tale idoneita' sono effettuate presso uno degli uffici
di sanita' marittima ed aerea  del Ministero della sanita' - Servizio
assistenza  sanitaria  al personale  navigante,  o  presso uno  degli
istituti  medico -  legali dell'Aeronautica  militare o  presso altri
qualificati organi sanitari, autorizzati  dal Ministro della sanita',
di  concerto  con il  Ministro  dei  trasporti e  della  navigazione,
sentito il Ministro della difesa;
  Visto il  comma 4  dell'art. 27 del  citato decreto  del Presidente
della  Repubblica n.  566 /  1988 per  il quale  dette visite  devono
essere  effettuate in  conformita' ai  requisiti psicofisici  fissati
dall'organizzazione   dell'Aviazione  civile   internazionale  (OACI)
approvati con decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione
di concerto con il Ministro  della sanita', sentito il Ministro della
difesa;
  Visto  il  decreto  interministeriale  in data  15  settembre  1995
(pubblicato nel supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 256
del 2 novembre  1995) con il quale, in  applicazione della suindicata
disposizione normativa, sono stati  approvati i requisiti psicofisici
per  conseguire  e  mantenere   in  esercizio  licenze  ed  attestati
aeronautici;
  Ritenuto di individuare, con  riferimento alle esigenze dell'utenza
e  tenendo  conto della  strutturazione  della  dotazione organica  e
strumentale  e della  qualificazione  funzionale  del personale,  gli
ambulatori del Ministero della sanita' idonei ad effettuare le visite
mediche   di   prima,  seconda   e   terza   classe  necessarie   per
l'accertamento dell'idoneita' psicofisica  per conseguire e mantenere
in  esercizio licenze  ed  attestati aeronautici  in conformita'  del
sopra menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1995;
  Ritenuto  che la  data di  avvio della  effettuazione delle  visite
mediche   periodiche   di  prima,   seconda   e   terza  classe   per
l'accertamento  della persistenza  dell'idoneita'  psicofisica per  i
titolari di licenze e attestati  aeronautici decorra dal primo giorno
del mese  successivo a quello  di pubblicazione del  presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale;
  Ritenuto, altresi', al  fine del graduale avvio  di tale attivita',
di  differire   di  sei  mesi,  rispetto   al  sopraindicato  termine
l'operativita'  degli  ambulatori  ministeriali  per  l'effettuazione
delle  visite di  prima, seconda  e terza  classe per  l'accertamento
iniziale  dell'idoneita'  psicofisica   per  conseguire  licenze,  ed
attestati aeronautici;
  Ritenuto, per assicurare il necessario coordinamento fra gli organi
sanitari che  rilasciano le  certificazioni di  idoneita' psicofisica
nonche' per evitare il ricorso a piu' strutture da parte del medesimo
assistito,  che  ciascuno dei  suindicati  organi  sanitari invii  al
competente  Dipartimento delle  professioni sanitarie,  delle risorse
umane  e  tecnologiche  in  sanita' e  dell'assistenza  sanitaria  di
competenza statale del Ministero della sanita', copia del certificato
di idoneita' conforme al modello allegato al decreto del 15 settembre
1995 ovvero  copia della comunicazione  di non idoneita'  conforme al
modello allegato al presente decreto;
  Visto  l'art.  33,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 566 / 1988 per il quale, fermo restando quanto disposto
dal decreto del  Presidente della Repubblica 31 luglio  1980, n. 620,
sulla  disciplina dell'assistenza  sanitaria al  personale navigante,
marittimo e dell'aviazione  civile, le spese relative  alle visite di
accertamento d'idoneita' psicofisica sono a carico dell'esaminando;
  Visto  l'art.  33,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  566 / 1988 per  il quale le tariffe  delle prestazioni
sanitarie  da  applicarsi presso  le  strutture  del Ministero  della
sanita'  sono  stabilite dal  Ministero  della  sanita' d'intesa  con
quello della difesa;
  Viste  le note  n. 1000.6.9  /  1161 del  22 marzo  1996 di  questo
Dipartimento e n.  4269 / E.XVI.14 del 5 dicembre  1996 del Dicastero
della difesa  con le  quali sono state  determinate le  tariffe delle
visite di accertamento iniziali, periodiche e straordinarie;
  Visto il decreto  ministeriale 7 agosto 1997 adottato  ai sensi del
suindicato  art.  33,  comma  2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 566 / 1988 con il quale le tariffe delle visite mediche
generiche  sono fissate  in L.  55.000 mentre  quelle di  diagnostica
strumentale e di laboratorio sono determinate in misura pari a quelle
fissate  dal  decreto  ministeriale  22  luglio  1996,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' 27 dicembre  1996, n.
704;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  ambulatori  del  Ministero  della  sanita'  competenti  ad
effettuare  le visite  mediche  iniziali di  prima,  seconda e  terza
classe per  l'accertamento dell'idoneita' psicofisica  per conseguire
licenze  ed attestati  aeronautici  sono  indicati nell'unito  elenco
(allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.