IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 giugno 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal 288 al 291 - titolo IX - facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in scienze naturali vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 288 al 290 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Titolo IX FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Corso di laurea in scienze naturali Art. 288. Durata e articolazione generale del corso di laurea L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali e' fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione specialistica. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didattica formativa comportera' un totale di almeno 1440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo. Parte dell'attivita' pratica nonche' la preparazione della tesi di laurea potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' di un docente del corso. L'attivita' didattica formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Ogni corso monodisciplinare e' costituito da un'annualita' di almeno ottanta ore o semiannualita' di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Lo studente, durante il biennio di base, dovra' frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della terra, per non meno di complessive 80 ore. Sono pevisti tre indirizzi: A) Gestione della natura e delle sue risorse B) Didattico C) Paleobiologico Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura didattica potra' decidere l'accorpamento dei due corsi dello stesso settore scientifico - disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione, il numero degli esami convenzionali sara' limitato ad un massimo di 23 di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e 6 relativi agli insegnamenti di indirizzo. Lo studente dovra' superare, inoltre, l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Art. 289. Articolazione specifica del corso di laurea A) Corsi introduttivi integrati I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza e' obbligatoria, hanno lo scopo di favorire un piu' immediato inserimento dello studente nell'iter degli studi. I corsi sono attuati con il concorso di piu' docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarita'. Il consiglio della struttura didattica, nell'organizzare i corsi integrati, indichera' anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabilira' le modalita' di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento. A1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita: a) gli organismi, organizzazione molecolare, cellulare e strutturale; b) organi: funzioni generali; c) variabilita' ed ereditarieta'; d) specie, tassonomia, evoluzione; e) riproduzione, sviluppo e differenziamento; f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente. Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico - disciplinari dell'area E. A2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra: a) carte geografiche e topografiche; b) ambiente fisico e sua evoluzione; c) minerali e rocce e loro origine; d) fossili e loro significato; e) storia geologica; f) dinamica della terra. Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico - disciplinari dell'area D. B) Formazione di base Sono obbligatorie le seguenti annualita' nelle rispettive aree disciplinari: Area matematica: una annualita' Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilita' e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, S0IB Statistica per la ricerca sperimentale. Area fisica: una annualita'. Settore: B01B Fisica. Area chimica: due annualita'. Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica. Area di scienze della vita: nove annualita'. Settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica. Area di scienze della terra: quattro annualita'. Settori: D01A Paleontologia e paleoecologia, D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica, D01C Geologia strutturale, D02A Geografia fisica e geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e petrografia. C) Formazione di indirizzo Gli indirizzi saranno finalizzati all'approfondimento di conoscenze specifiche e allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi. La formazione di indirizzo consta di sei annualita' di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori scientifico - disciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevate da un elenco di materie consigliate per ciascun indirizzo. Tale elenco sara' predisposto dalla struttura didattica e approvato dalla facolta', in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo; le singole materie saranno prelevate dalle aree A, B, C, D, E, G, K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno all'area E. L'accesso al secondo biennio e la scelta di uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea, e' subordinato al superamento delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi. Art. 290. La facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea, nel regolamento didattico, o nel manifesto degli studi: a) decide l'attivazione di uno o piu' indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea; b) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari integrati, accorpati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico - disciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; d) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al precedente art. 289; e) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico - pratiche; f) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata o accorpata; g) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeucita'; h) stabilisce i corsi caratterizzanti e quelli consigliati, relativi a ciascun indirizzo del secondo biennio e degli eventuali orientamenti attivati; i) fissa le modalita' di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attivita' teorico - pratiche da svolgersi nel loro ambito. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 11 ottobre 1997 Il rettore: Calzoni