IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1996; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 11 aprile 1953, n 312; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 1997 di autorizzazione all'istituzione; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 settembre 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 257 - titolo VIII, relativo alle norme comuni delle scuole di specializzazione del settore medico riordinate ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995, viene modificato, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1996, inserendo in ordine alfabetico la scuola di specializzazione in "reumatologia".