IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che all'art. 1 sancisce il diritto di privativa dello Stato sulla raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; Visto l'art. 4 del medesimo testo unico, che attribuisce all'amministrazione postale la facolta' di provvedere alla prestazione dei servizi riservati sia direttamente che tramite concessionari; Visto l'art. 29 del citato testo unico, che attribuisce ai direttori provinciali dell'Amministrazione postale la facolta' di rilasciare concessioni per servizi specifici; Visti gli articoli 2 e 11 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha convertito, con modificazioni, decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, il quale opera la trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico e disciplina la riorganizzazione del Ministero, attribuendo a quest'ultimo "i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge"; Visto il parere del Consiglio di Stato, adunanza generale del 25 luglio 1996, n. 124, reso sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 437, che individua le competenze degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Considerato che le concessioni assentite ai sensi dell'art. 29, punto 1 del citato testo unico, per il servizio di accettazione e recapito di corrispondenza epistolare entro i confini del comune di loro provenienza, recano scadenze differenziate a partire dal 30 settembre 1997 fino al 31 dicembre 2000; Riconosciuta la necessita' che, in attesa della ridefinizione del relativo quadro regolamentare conseguente alle recenti modifiche normative intervenute nel settore postale ed agli orientamenti emersi in sede comunitaria, e' necessario che le agenzie concessionarie, anche in considerazione delle implicazioni di carattere occupazionale, dispongano di elementi certi per la prosecuzione della loro attivita' per un periodo temporale sufficientemente congruo; Riconosciuta altresi' l'opportunita' di uniformare le date di scadenza di tutte le concessioni in atto, allineandole alla medesima data del 31 dicembre 2000; Decreta: Art. 1. Le concessioni postali rilasciate ai sensi dell'art. 29, punto 1 del testo unico in premessa, in scadenza nell'anno 1997, vengono prorogate al 31 dicembre 1998.