IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
postale,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 29
marzo 1973, n.  156, che all'art. 1 sancisce il  diritto di privativa
dello  Stato   sulla  raccolta,   trasporto  e   distribuzione  della
corrispondenza epistolare;
  Visto  l'art.   4  del   medesimo  testo  unico,   che  attribuisce
all'amministrazione   postale   la   facolta'  di   provvedere   alla
prestazione  dei  servizi  riservati  sia  direttamente  che  tramite
concessionari;
  Visto  l'art.  29  del  citato  testo  unico,  che  attribuisce  ai
direttori  provinciali dell'Amministrazione  postale  la facolta'  di
rilasciare concessioni per servizi specifici;
  Visti gli articoli 2  e 11 della legge 29 gennaio  1994, n. 71, che
ha convertito,  con modificazioni, decreto-legge 1  dicembre 1993, n.
487,  il quale  opera  la  trasformazione dell'Amministrazione  delle
poste in ente pubblico economico e disciplina la riorganizzazione del
Ministero,  attribuendo  a  quest'ultimo   "i  poteri  di  indirizzo,
coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge";
  Visto il  parere del Consiglio  di Stato, adunanza generale  del 25
luglio  1996,   n.  124,   reso  sullo   schema  di   regolamento  di
organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 settembre  1996,  n.  437,  che
individua  le competenze  degli uffici  del Ministero  delle poste  e
delle telecomunicazioni;
  Considerato  che le  concessioni assentite  ai sensi  dell'art. 29,
punto 1  del citato testo  unico, per  il servizio di  accettazione e
recapito di corrispondenza  epistolare entro i confini  del comune di
loro  provenienza, recano  scadenze  differenziate a  partire dal  30
settembre 1997 fino al 31 dicembre 2000;
  Riconosciuta la  necessita' che, in attesa  della ridefinizione del
relativo  quadro  regolamentare  conseguente alle  recenti  modifiche
normative intervenute nel settore postale ed agli orientamenti emersi
in  sede comunitaria,  e' necessario  che le  agenzie concessionarie,
anche   in    considerazione   delle   implicazioni    di   carattere
occupazionale, dispongano di elementi certi per la prosecuzione della
loro attivita' per un periodo temporale sufficientemente congruo;
  Riconosciuta  altresi'  l'opportunita'  di uniformare  le  date  di
scadenza di tutte le concessioni  in atto, allineandole alla medesima
data del 31 dicembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le concessioni  postali rilasciate ai  sensi dell'art. 29,  punto 1
del  testo unico  in premessa,  in scadenza  nell'anno 1997,  vengono
prorogate al 31 dicembre 1998.