IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991; Vista l'istanza del 18 agosto 1997 con la quale il "Centro autorizzato di assistenza fiscale - E.N.P.T.A. S.r.l.", con sede in Roma, via Principe Amedeo n. 149, legalmente rappresentato dal sig. Rolando Vicari, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale; Viste le deleghe rilasciate in data 18 luglio 1997 con le quali la UGL - Unione generale del lavoro, ha autorizzato l'UGL coloni e mezzadri e l'ENPTA - Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale; Visto l'atto costitutivo stipulato in data 24 luglio 1997 a rogito notaio dott. Filippo Corigliano (n. 27728 di repertorio e n. 6066 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza; Vista la polizza di assicurazione stipulata con la "Zurigo assicurazioni"; Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale e' stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992; Considerato che l'UGL - Unione generale del lavoro e' presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e che le associazioni sopra indicate, costituenti la societa' "Centro autorizzato di assistenza fiscale - E.N.P.T.A. S.r.l." hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 18 agosto 1997; Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati; Decreta: La societa' "Centro autorizzato di assistenza fiscale - E.N.P.T.A. S.r.l.", con sede in Roma, via Principe Amedeo n. 149, e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991. La predetta societa' e' iscritta al n. 0040 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 1997 Il direttore generale: Romano