IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art.  78, comma 20, della  legge 30 dicembre 1991,  n. 413,
che  prevede  l'istituzione  dei  centri  autorizzati  di  assistenza
fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 4 settembre 1992,
n.  395, con  il quale  e' stato  emanato il  regolamento concernente
l'assistenza fiscale  ai lavoratori dipendenti e  assimilati da parte
dei  sostituti  d'imposta  e  dei centri  autorizzati  di  assistenza
fiscale, in attuazione dell'art. 78,  comma 18, della citata legge n.
413 del 1991;
  Vista  l'istanza  del  18  agosto  1997 con  la  quale  il  "Centro
autorizzato di assistenza  fiscale - E.N.P.T.A. S.r.l.",  con sede in
Roma, via Principe  Amedeo n. 149, legalmente  rappresentato dal sig.
Rolando   Vicari,   chiede   di  essere   autorizzato   all'esercizio
dell'attivita' di assistenza fiscale;
  Viste le deleghe rilasciate in data  18 luglio 1997 con le quali la
UGL  - Unione  generale del  lavoro,  ha autorizzato  l'UGL coloni  e
mezzadri e l'ENPTA - Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo,
a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;
  Visto l'atto costitutivo stipulato in  data 24 luglio 1997 a rogito
notaio dott. Filippo Corigliano (n. 27728  di repertorio e n. 6066 di
raccolta) e lo statuto ad esso  allegato che sono stati depositati in
copia autenticata unitamente alla predetta istanza;
  Vista  la  polizza  di   assicurazione  stipulata  con  la  "Zurigo
assicurazioni";
  Vista  la documentazione  allegata alla  menzionata istanza  con la
quale e' stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico
responsabile  del CAAF,  dei requisiti  di cui  all'art. 9,  comma 2,
lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395
del 1992;
  Considerato che l'UGL - Unione  generale del lavoro e' presente nel
CNEL  - Consiglio  nazionale dell'economia  e  del lavoro,  e che  le
associazioni   sopra  indicate,   costituenti  la   societa'  "Centro
autorizzato  di   assistenza  fiscale  -  E.N.P.T.A.   S.r.l."  hanno
complessivamente  un  numero di  aderenti  superiore  a 50.000,  come
risulta da  dichiarazione sostitutiva di  atto notorio del  18 agosto
1997;
  Considerato  che sussistono,  quindi, i  requisiti e  le condizioni
previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione
dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti
e assimilati;
                              Decreta:
  La societa' "Centro autorizzato  di assistenza fiscale - E.N.P.T.A.
S.r.l.", con sede in Roma, via Principe Amedeo n. 149, e' autorizzata
all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza fiscale  ai  lavoratori
dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del
1991.
  La predetta  societa' e' iscritta  al n. 0040 dell'albo  dei centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale   per  lavoratori  dipendenti  e
pensionati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 ottobre 1997
                                        Il direttore generale: Romano