Art. 1. Premessa Le iniziative sono organizzate dall'Istituto nel quadro della politica di promozione del prodotto italiano all'estero decisa dal Ministero del commercio con l'estero. Le decisioni prese dall'Istituto sono quindi dirette a promuovere e tutelare, in via prioritaria, l'immagine dell'Italia in generale, l'interesse collettivo e la riuscita complessiva dell'iniziativa. Art. 2. Partecipazione Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA, che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. Sono altresi' ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'Istituto in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonche' per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'Istituto per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento. Art. 3. Domanda di ammissione ed esclusioni L'adesione all'iniziativa puo' essere avanzata esclusivamente con l'inoltro del modulo "domanda di ammissione". Lo stampato, fornito dall'Istituto, deve essere restituito entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede il protocollo di arrivo all'Istituto o la data di trasmissione risultante sul telefax. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'azienda con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. L'Istituto si riserva la facolta' di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti. Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'Istituto; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'Istituto o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serieta' commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del Paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sara' comunicato all'azienda interessata con l'indicazione dei relativi motivi. Art. 4. Quota di partecipazione La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non e' quindi riferibile a singole prestazioni. Tale quota, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, e' definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq o ai "moduli" e non e' comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potra', per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Art. 5. Ammissione ed assegnazione area espositiva L'ammissione all'iniziativa e' data dall'Istituto a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'Istituto tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche - progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'Istituto puo' essere costretto ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L'Istituto si riserva la possibilita' di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e / o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e / o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennita' o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spettera' all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non e' permesso subaffittare o cedere a terzi la totalita' o parte della superficie espositiva assegnata. Non e' permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'Istituto. Art. 6. Pagamenti e rimborsi Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione", l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative puo' essere richiesto dall'Istituto un anticipo sull'importo totale. Trascorsi dieci giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa tramite fax, telex o telegramma e della relativa assegnazione di area espositiva l'Istituto procedera' all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate la somma dovuta, il modo ed il termine di pagamento (generalmente entro quindici giorni dalla data della fattura). In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volonta' dell'Istituto, l'Istituto stesso provvedera', entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'azienda. In caso di variazione di data la restituzione avra' luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermera' la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potra' prendere possesso dello stand inizialmente assegnato. Art. 7. Prestazioni a carico dell'azienda espositrice Sono di norma a carico dell'azienda espositrice che dovra' provvedere in proprio, salvo diversa indicazione: spedizioni - trasportoconsegna campionari fino a destinazione nell'area - stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area - stand, compresa movimentazione, apertura - chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area - stand fino ai macchinari - apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e / o aggiuntive di allestimento - arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'Istituto; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature puo' essere richiesto all'Istituto fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante. Art. 8. Dotazione e sistemazione areastand L'area e / o lo stand, se predisposto dall'Istituto, viene fornito secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilita', sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello / insegna dello stand potra' essere sintetizzata e / o modificata dall'Istituto laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformita' di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale puo' essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'Istituto in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel Paese ospitante. Art. 9. Area/stand non allestiti Nel caso di iniziative in cui l'Istituto procede alla sola assegnazione dell'area e / o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e / o arredamento della propria area / stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonche' rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio - smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli enti o societa' organizzatrici della manifestazione. Art. 10. Sistemazione e presentazione campionario L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresi', prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, puo' comportare l'esclusione da altre iniziative dell'Istituto. L'Istituto si riserva la facolta' di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attivita' dell'Istituto stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del Paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa. E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e / o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti. Art. 11. R i n u n c e L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'Istituto per mezzo telefax, telex o telegramma. Se la rinuncia viene notificata all'Istituto entro dieci giorni dalla data in cui e' stata comunicata l'ammissione all'iniziativa e la relativa assegnazione dell'area, nulla e' dovuto dall'azienda. Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda e' tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e / o sopportati dall'Istituto per la realizzazione dell'iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra / e azienda / e, la prima sara' tenuta al solo pagamento di una penale pari al 30% dell'ammontare dovuto. Art. 12. R e c l a m i Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'Istituto onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'Istituto potra' rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimentiarredi dell'area - stand, l'azienda dovra', a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 del codice civile ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area - stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sara' comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati. Art. 13. Azioni di comunicazione - Pubblicita' L'Istituto pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione - pubblicita' realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc. Art. 14. Trasporti, spedizionieri, formalita' doganali Per particolari iniziative l'Istituto si riserva la facolta' di segnalare, ad ogni buon fine operativo - logistico, uno o piu' spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'Istituto non e' responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore e' diretto. L'espositore e' tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore e' comunque responsabile di fronte alle leggi del Paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni. Art. 15. Assicurazione La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. L'assicurazione del campionario, quando prevista, e' condizionata all'invio all'Istituto, entro i termini indicati, della fattura pro - forma o altro documento da cui risulti la quantita', descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'Istituto non e' responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e / o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti. Art. 16. Organizzazione viaggi Per particolari iniziative l'Istituto si riserva la facolta' di segnalare, ad ogni buon fine operativo - logistico, una o piu' agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilita' potra' essere addebitata all'Istituto per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'agenzia e l'espositore e' diretto. Art. 17. Personale per lo stand L'Istituto offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potra' essere mosso all'Istituto per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda e' diretto. Art. 18. Foro competente Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Istituto e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sara' competente esclusivamente il Foro di Roma.