IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succes- sive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del l febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, scuola e universita'; Visto l'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL relativo al personale Ministeri concernente il periodo 1994-1997, sottoscritto in data 16 maggio 1996, che, testualmente prevede: "Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di applicabilita' delle norme di cui al presente contratto alle seguenti categorie: ".................... ; ..................... ; personale di nazionalita' italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ai sensi della legge n. 401/1990''"; Viste le lettere prot. n. 2054 del 21 marzo 1997, 1 luglio 1997, 28 luglio 1997 e 12 settembre 1997 (pervenute il 18 settembre 1997), con le quali l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo successivo per il personale di nazionalita' italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri - ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL in data 16 maggio 1995 del comparto "Ministeri" relativo al periodo 1994 - 1997 - concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P. / CGIL, FILS / CISL, UIL / Statali. Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnico - finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29 / 1993, da appositi "Prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che il predetto accordo, concordato il 17 marzo 1997, non risulta, con le motivazioni indicate nel seguito, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Tenuto conto che per gli articoli 5, commi 7 e 8, 6 e 9 non sono stati quantificati i relativi costi contrattuali determinando cosi' un contrasto con le predette direttive ed una violazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 settembre 1997, concernente l'"autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ....." e ad "esercitare ..... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo dell'accordo successivo per il personale di nazionalita' italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri - ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea del CCNL in data 16 maggio 1995 del comparto "Ministeri" relativo al periodo 1994-1997 - concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P. / CGIL, FILS / CISL, UIL / Statali, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad espungere gli articoli 5, commi 7 e 8, 6 e 9 per i quali non sono stati quantificati i relativi costi contrattuali, determinando cosi' un contrasto con le direttive impartite ed una violazione alle disposizioni recate dal predetto decreto legislativo n. 29/1993. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 27 settembre 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 12