IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29 e  succes-
sive modificazioni   ed integrazioni,   recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione    delle  amministrazioni  pubbliche  e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego a norma  dell'art.  2
della legge 23 ottobre 1992, n.  421";
  Visto    il decreto   del Presidente   della Repubblica  25 gennaio
1994,  n. 144,  e successive  modificazioni ed  integrazioni, recante
"Norme per  l'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale  delle pubbliche amministrazioni";
  Viste le direttive del 5  settembre 1994 e del l febbraio  1995 del
Presidente del  Consiglio    dei  Ministri   all'Agenzia   per     la
rappresentanza negoziale delle  pubbliche amministrazioni (ARAN);
  Vista    la  legge 23 dicembre  1994,  n.  725  (legge  finanziaria
per  il  1995),  ed  in particolare l'art. 2,  comma 9, con il  quale
e'    stata  determinata in lire   2.230   miliardi,  in  lire  3.800
miliardi  ed  in  lire  3.800 miliardi, rispettivamente  per gli anni
1995, 1996 e 1997,  la spesa relativa   ai    rinnovi    contrattuali
del      personale       dei     comparti  Ministeri,     aziende  ed
amministrazioni   dello   Stato ad   ordinamento autonomo,  scuola  e
universita';
  Visto  l'art.  1,  comma  4,  terzo alinea del   CCNL   relativo al
personale     Ministeri     concernente  il      periodo   1994-1997,
sottoscritto  in   data 16   maggio 1996,  che, testualmente prevede:
"Entro    il   30    giugno   1995    si   procede     ad    apposita
contrattazione per definire gli  ambiti di applicabilita' delle norme
di cui al presente contratto  alle seguenti categorie:
  ".................... ;
  ..................... ;
  personale  di  nazionalita' italiana assunto  con contratto a tempo
indeterminato  dal  Ministero  degli   affari   esteri   nelle   sedi
diplomatiche  e  consolari  e  negli  Istituti  italiani  di  cultura
all'estero, ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica   5
gennaio  1967, n.  18 e  ai sensi della legge  n. 401/1990''";
  Viste    le  lettere   prot. n. 2054  del 21 marzo  1997, 1  luglio
1997,  28 luglio   1997   e   12 settembre   1997  (pervenute  il  18
settembre  1997),  con le quali l'ARAN - in attuazione degli articoli
51, comma 1, e  52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e  successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso,  ai
fini    dell'"autorizzazione  alla    sottoscrizione",     il   testo
dell'accordo    successivo   per   il   personale   di   nazionalita'
italiana assunto  con contratto  a tempo indeterminato  dal Ministero
degli affari esteri - ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea del
CCNL  in data  16 maggio  1995 del  comparto "Ministeri"  relativo al
periodo 1994 - 1997  - concordato in data 17 marzo  1997 tra l'ARAN e
le  confederazioni sindacali  UIL,  UGL, CONFEDIR,  USPPI, CONFSAL  e
UNIONQUADRI e le  organizzazioni sindacali di categoria  F.P. / CGIL,
FILS / CISL, UIL / Statali.
  Visto  il  "Testo concordato" in precedenza indicato,  il quale  e'
stato inviato  unitamente  ad una  relazione tecnico -   finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati  articoli 51, comma 1,  e 52,  comma
3, del  decreto legislativo n.  29 /  1993, da appositi   "Prospetti"
contenenti   "l'individuazione  del  personale interessato, dei costi
unitari  e  degli oneri riflessi del trattamento economico  previsto,
nonche'  la quantificazione  complessiva  della spesa   diretta    ed
indiretta,     ivi   compresa   quella   rimessa  alla contrattazione
decentrata"   e   "l'indicazione   della   copertura complessiva  per
l'intero periodo  di validita'  contrattuale";
  Visto  l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato  dal decreto legislativo  10 novembre  1993,
n.    470  e  dal decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n. 546 -, il
quale   prevede   che,   ai      fini   della   autorizzazione   alla
sottoscrizione,  "il  Governo, nei   quindici giorni   successivi, si
pronuncia in  senso positivo  o negativo,  tenendo conto  fra l'altro
degli effetti  applicativi dei contratti collettivi anche  decentrati
relativi  al  precedente periodo contrattuale   e  della  conformita'
alle   direttive   impartite   dal  Presidente  del    Consiglio  dei
Ministri";
  Considerato   che il predetto accordo, concordato il 17 marzo 1997,
non risulta,  con  le  motivazioni  indicate    nel    seguito,    in
generale,  in   contrasto  con  le  citate direttive del  5 settembre
1994 e   del 1 febbraio 1995,   impartite, a  seguito    di    intesa
intervenuta    con   il   Ministero del  tesoro,  dal Presidente  del
Consiglio  dei   Ministri  all'ARAN,  previa  intesa espressa   dalla
Conferenza    dei    presidenti  delle   regioni   e   delle province
autonome  di Trento e di  Bolzano e dopo avere   acquisito il  parere
dell'ANCI  e dell'UPI;
  Tenuto  conto  che   per gli  articoli 5, commi 7  e 8,  6 e  9 non
sono stati  quantificati i  relativi costi contrattuali  determinando
cosi'   un   contrasto   con     le    predette  direttive    ed  una
violazione  delle    disposizioni recate   dal decreto legislativo  3
febbraio 1993,  n.  29;
  Vista la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione  del  27  settembre  1997, concernente     l'"autorizzazione
alla   sottoscrizione"    del    testo concordato  tra  l'ARAN  e  le
confederazioni     ed     organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  sul   piano  nazionale  in  precedenza indicato;
  Visto il decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del  31
maggio 1996, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996,  con  il  quale  il    Ministro  per la funzione pubblica, sen.
Franco  Bassanini, e'  stato delegato  a provvedere  alla "attuazione
 .... del decreto  legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29  e successive
modificazioni  ed integrazioni  ....."  e ad  "esercitare .....  ogni
altra funzione  attribuita dalle  vigenti disposizioni  al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  relative   a  tutte  le  materie  che
riguardano ..... 1) Funzione pubblica";
  A nome del Governo
                              Autorizza
ai  sensi  dell'art. 51, comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.  29  e successive  modificazioni ed  integrazioni, l'Agenzia
per     la     rappresentanza     negoziale      delle      pubbliche
amministrazioni  (ARAN) alla  sottoscrizione  del testo  dell'accordo
successivo  per il  personale  di nazionalita'  italiana assunto  con
contratto a tempo  indeterminato dal Ministero degli  affari esteri -
ai  sensi dell'art.  1, comma  4, terzo  alinea del  CCNL in  data 16
maggio 1995 del comparto "Ministeri"  relativo al periodo 1994-1997 -
concordato  in data  17 marzo  1997  tra l'ARAN  e le  confederazioni
sindacali  UIL, UGL,  CONFEDIR,  USPPI, CONFSAL  e  UNIONQUADRI e  le
organizzazioni sindacali di categoria F.P. / CGIL, FILS / CISL, UIL /
Statali, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda
ad espungere gli articoli 5, commi 7 e  8, 6 e 9 per i quali non sono
stati quantificati i relativi  costi contrattuali, determinando cosi'
un  contrasto  con le  direttive  impartite  ed una  violazione  alle
disposizioni recate  dal predetto decreto legislativo  n. 29/1993.
  Ai  sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.  29,  e  successive   modificazioni   e   integrazioni,   la
presente autorizzazione  sara'  trasmessa  alla  Corte  dei  conti.
  Roma, 27 settembre 1997
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                            Bassanini
Registrato alla Corte dei conti l'8  ottobre 1997
Atti di  Governo, registro n. 110, foglio n. 12