IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1995 contenente la tabella XXVII relativa al corso di laurea in farmacia; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1997; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 luglio 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, e' integrato come appresso: Articolo unico Gli attuali articoli da 221 a 223 incluso, relativi al corso di laurea in farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Corso di laurea in farmacia Art. 221. Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attivia' che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo copo di fornire le competenze scientificoprofessionali necessarie per operare nelle farmacie, nonche' per concorrere ad attivita' di informazione ed educazione sanitaria. Art. 222. Durata ed articolazione del corso di laurea La durata del corso di laurea in farmacia e' fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera. Il quinto anno deve avere non piu' di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale. Il consiglio delle strutture didattiche competenti puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo e' di almeno 1800 (milleottocento) ore di attivita' didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualita'. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obietivi sono indicati nel successivo art. 225. L'attivita' didattica - formativa e' organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attivita' didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti da piu' docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica puo' accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22. Lo studente dovra' superare inoltre l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Art. 223. Regolamento di Ateneo La facolta' recepisce l'ordinamento didattico nazionale indicando, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 6, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunita' europea di cui al successivo art. 224. Art. 224. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il Consiglio della struttura didattica determinera' con apposito regolamento e in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal ventesimo comma dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990. In particolare il Consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari integrati) che costituiscono le singole annualita'. Stabilisce la denominazione delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari o integrati desumendola dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 225 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; c) indica le discipline di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. ------------- (*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85 / 432 / CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258 / 1991, trovano riscontro nei settori scientificodisciplinari indicati tra parentesi: biologia vegetale ed animale (E02A, E08X, E13X); fisica (B01B), K05A, K05B, S01B; chimica generale ed inorganica (C03X), A02A, A04A, A02B, B01B; chimica organica (C05X); chimica analitica (C01A); chimica farmaceutica compresa l'analisi dei medicinali (C07X); biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B); anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A, E04A, F04A); microbiologia (E12X, F05X); farmacologia e farmacoterapia (E07X); tecnologia farmaceutica (C08X); tossicologia (E07X); farmacognosia (E07X, E08X); legislazione e, se del caso, deontologia (C08X). Art. 225. Articolazione del corso di laurea (Settori scientifico-disciplinari, discipline, annualita', obiettivi didattico-formativi) Area 1 - Fisica - matematica (due annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea; acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati. Settori scientificodisciplinari: A02A - analisi matematica; A04A - analisi numerica; A02B - probabilita' e statistica matematiche; B01B - fisica; K05A - sistemi per l'elaborazione dell'informazione; K05B - informatica; S01B - statistica per la ricerca sperimentale. Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85 / 432, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore B01B). Area 2 - Chimica (tre annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali; fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici; fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea. Settori scientificodisciplinari: C01A - chimica analitica; C03X - chimica generale ed inorganica; C05X - chimica organica. Sono obbligatorie: almeno una annualita' nel settore C03X, almeno una annualita' nel settore C05X, almeno mezza annualita' nel settore C01A. Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85 / 432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore C01A) di chimica generale ed inorganica (settore C03X) e chimica organica (settore C05X). Area 3 - Biologica (quattro annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica; fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le nozioni relative alle piante ad attivita' medicinale; fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Settori scientificodisciplinari: E05A - biochimica; E07X - farmacologia; E08X - biologia farmaceutica; E09A - anatomia umana; E13X - biologia applicata. Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85 / 432 vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore E08X), di biologia animale (settori E02A o E13X), di anatomia umana (settore E09A), di biochimica (settore E05A), di biochimica applicata (settore E05A) e di farmacognosia (settore E07X). Area 4 - Fisiopatologica (tre annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica; fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica; fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene. Settori scientificodisciplinari: E04A - fisiologia generale; E12X - microbiologia generale; F04A - patologia generale; F22A - igene generale ed applicata; F05X - microbiologia e microbiologia clinica. Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85 / 432 vengono attivati gli insegnamenti di fisiologia (settori E04A, E06A), terminologia medica (settore F04A), di microbiologia (settore F05X) e di patologia generale (settore F04A). Area 5 - Farmaceuticatecnologica (cinque annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire una adeguata conoscenza della chimica farmceutica riguardante la sintesi, le proprieta', i meccanismi d'azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attivita'; fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento e il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee; fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazione di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonche' le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio dell'attivita' professionale. Settori scientificodisciplinari: C07X - chimica farmaceutica; C08X - farmaceutico tecnologico applicativo. Sono obbligatorie quattro annualita' nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e una annualita' nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio. Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85 / 432 vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X), di analisi dei medicinali (settore C07X) e di tecnologia, socioeconomica e legislazione farmaceutiche (settore C08X). Area 6 - Farmacologica (due annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicita'. Settore scientificodisciplinare: E07X - farmacologia. Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85 / 432 vengono attivati gli insegnameni di farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di tossicologia (settore E07X). Area delle competenze specifiche di sede (tre annualita'). Le tre annualita' da attivare obbligatoriamente saranno costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sara' desunta tra le discipline afferenti ai settori scientificodisciplinari sotto indicati: C07X - chimica farmaceutica; C08X - farmaceutico tecnologico applicativo; E07X - farmacologia; C09X - chimica bromatologica; E08X - biologia farmaceutica; F22A - igiene generale ed applicata. Norme transitorie: quando la facolta' si sara' adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facolta' inoltre provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 29 settembre 1997 Il rettore: Cuzzocrea