Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decreto - legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione,  che di quelle  modificate o richiamate  nel decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Al  fine di favorire  la soluzione della crisi  della Sicilcassa
S.p.a., nonche'  il risanamento ed  il rilancio del Banco  di Sicilia
S.p.a.,  nell'ambito  di un'operazione  di  integrazione  tra le  due
banche,  il Banco  di  Sicilia  e le  associazioni  sindacali di  cui
all'articolo 19  della legge 20  maggio 1970, n. 300,  definiscono un
accordo  sindacale,  da  concludersi secondo  le  norme  contrattuali
vigenti, relativo  alle ricadute sul personale  del piano industriale
del  Banco   di  Sicilia,  efficace   nei  confronti  di   tutti  gli
interessati, anche in  deroga a disposizioni di legge  o di contratto
collettivo.  Fino  a  quando   non  intervenga  il  predetto  accordo
sindacale,  i  dipendenti della  Sicilcassa  assorbiti  dal Banco  di
Sicilia mantengono il trattamento  economico e normativo di spettanza
nell'impresa di  provenienza, cosi' come modificato  dalle intese del
30  settembre 1996,  che conservano  gli effetti  per il  loro intero
contenuto.   Gli   obblighi   informativi  previsti   dal   comma   1
dell'articolo  47 della  legge  29  dicembre 1990,  n.  428, e  dalla
contrattazione  collettiva sono  assolti entro  novanta giorni  dalla
cessione dell'azienda bancaria in crisi.
(( 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite   ))
(( le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge  ))
(( 20 maggio 1970, n. 300, tenuto conto del piano industriale e    ))
(( degli andamenti economici dell'impresa, puo' disporre con       ))
(( proprio decreto in materia di collocamento obbligatorio, anche  ))
(( in deroga agli obblighi rivenienti dalla legge 2 aprile 1968,   ))
(( n. 482, e successive modificazioni.                             ))
 Riferimenti normativi:
  - Il testo dell'art. 19 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei  lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'   sindacale  nei   luoghi  di   lavoro  e   norme  sul
collocamento) e' il seguente:
  "Art.  19  (Costituzione    delle      rappresentanze     sindacali
aziendali). - Rappresentanze   sindacali aziendali    possono  essere
costituite ad  iniziativa dei  lavoratori in ogni  unita' produttiva,
nell'ambito:
  a)  delle associazioni  aderenti  alle confederazioni  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
  b)  delle  associazioni  sindacali,  non  affiliate  alle  predette
confederazioni,   che  siano   firmatarie  di   contratti  collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva.
  Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento".
  -  Il testo  del  comma  1 dell'art.  47  della  legge n.  428/1990
(Disposizioni    per    l'adempimento     di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia  alle   Comunita'  europee   -  legge
comunitaria  per il  1990)  e'  il seguente:  "1.  Quando si  intenda
effettuare,   ai  sensi   dell'art.  2112   del  codice   civile,  un
trasferimento  d'azienda  in  cui  sono  occupati  piu'  di  quindici
lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per
iscritto,   almeno   venticinque   giorni  prima,   alle   rispettive
rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300,  nelle unita' produttive interessate, nonche'
alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze  aziendali, la  comunicazione  deve essere  effettuata
alle   associazioni  di   categoria   aderenti  alle   confederazioni
maggiormente  rappresentative sul  piano nazionale.  La comunicazione
alle associazioni di categoria puo'  essere effettuata per il tramite
dell'associazione  sindacale  alla  quale aderiscono  o  conferiscono
mandato. L'informazione deve riguardare:
  a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
  b)  le  sue conseguenze  giuridiche,  economiche  e sociali  per  i
lavoratori;
  c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi".
  - La legge n. 482/1968  reca: "Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie  presso  le  pubbliche   amministrazioni  e  le  aziende
private".