Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto - legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Al fine di favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.a., nonche' il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia S.p.a., nell'ambito di un'operazione di integrazione tra le due banche, il Banco di Sicilia e le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, definiscono un accordo sindacale, da concludersi secondo le norme contrattuali vigenti, relativo alle ricadute sul personale del piano industriale del Banco di Sicilia, efficace nei confronti di tutti gli interessati, anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo. Fino a quando non intervenga il predetto accordo sindacale, i dipendenti della Sicilcassa assorbiti dal Banco di Sicilia mantengono il trattamento economico e normativo di spettanza nell'impresa di provenienza, cosi' come modificato dalle intese del 30 settembre 1996, che conservano gli effetti per il loro intero contenuto. Gli obblighi informativi previsti dal comma 1 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi. (( 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite )) (( le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge )) (( 20 maggio 1970, n. 300, tenuto conto del piano industriale e )) (( degli andamenti economici dell'impresa, puo' disporre con )) (( proprio decreto in materia di collocamento obbligatorio, anche )) (( in deroga agli obblighi rivenienti dalla legge 2 aprile 1968, )) (( n. 482, e successive modificazioni. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 19 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente: "Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva. Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento". - Il testo del comma 1 dell'art. 47 della legge n. 428/1990 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1990) e' il seguente: "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati piu' di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi". - La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".