All'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Alla Conferenza possono  essere invitati i Vicepresidenti della
Camera e i presidenti  delle Commissioni parlamentari. Il Presidente,
ove  la  straordinaria importanza  della  questione  da esaminare  lo
richieda, puo' altresi' invitare  a partecipare un rappresentante per
ciascuna  delle  componenti politiche  del  Gruppo  misto alle  quali
appartengano almeno  dieci deputati, nonche' un  rappresentante della
componente   formata  dai   deputati   appartenenti  alle   minoranze
linguistiche di  cui all'articolo 14,  comma 5. Per  le deliberazioni
concernenti l'organizzazione  dei lavori, di  cui agli articoli  23 e
24, si  considera soltanto  la posizione espressa  a nome  del Gruppo
misto dal suo presidente".
  All'art. 14, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "5. I  deputati appartenenti  al Gruppo  misto possono  chiedere al
Presidente della  Camera di formare  componenti politiche in  seno ad
esso, a  condizione che ciascuna  consista di almeno  dieci deputati.
Possono essere altresi' formate  componenti di consistenza inferiore,
purche' vi aderiscano deputati, in numero  non minore di tre, i quali
rappresentino un partito o movimento  politico la cui esistenza, alla
data  di  svolgimento delle  elezioni  per  la Camera  dei  deputati,
risulti  in  forza  di  elementi  certi e  inequivoci,  e  che  abbia
presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero
candidature  nei collegi  uninominali.  Un'unica componente  politica
all'interno  del  Gruppo misto  puo'  essere  altresi' costituita  da
deputati, in  numero non  inferiore a  tre, appartenenti  a minoranze
linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i
quali siano stati eletti, sulla base  o in collegamento con liste che
di  esse siano  espressione, nelle  zone in  cui tali  minoranze sono
tutelate".
  All'art. 15, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno
o piu'  vicepresidenti e un  comitato direttivo. Nell'ambito  di tali
organi  il Gruppo  indica il  deputato o  i deputati,  in numero  non
superiore a  tre, ai quali affida,  in caso di assenza  o impedimento
del proprio  presidente, l'esercizio  dei poteri a  questo attribuiti
dal  Regolamento. Della  costituzione  di tali  organi  come di  ogni
successivo mutamento nella loro composizione e' data comunicazione al
Presidente della Camera.
  3. Il Presidente della Camera  assicura ai Gruppi parlamentari, per
l'esplicazione  delle loro  funzioni, la  disponibilita' di  locali e
attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera,
tenendo  presenti le  esigenze di  base comuni  ad ogni  Gruppo e  la
consistenza numerica  dei Gruppi  stessi. Le dotazioni  attribuite al
Gruppo  misto  sono determinate  avendo  riguardo  al numero  e  alla
consistenza delle  componenti politiche  in esso costituite,  in modo
tale  da  poter essere  ripartite  fra  le  stesse in  ragione  delle
esigenze  di base  comuni e  della consistenza  numerica di  ciascuna
componente".
  Dopo l'art. 15 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  15-bis. -  1. Gli  organi  direttivi del  Gruppo misto  sono
costituiti nei termini e con le  modalita' di cui all'articolo 15. La
loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del
medesimo  Gruppo. I  membri delle  componenti politiche  cosi' eletti
rappresentano la componente alla  quale appartengono nei rapporti con
gli altri organi della Camera.
  2. Gli organi direttivi del  Gruppo misto assumono le deliberazioni
di loro competenza tenendo  proporzionalmente conto della consistenza
numerica  delle  componenti  politiche in  esso  costituite.  Qualora
alcuna fra le componenti politiche  costituite nel Gruppo ritenga che
da una  deliberazione, assunta  in violazione del  criterio predetto,
risulti pregiudicato  un proprio fondamentale diritto  politico, puo'
ricorrere al  Presidente della Camera avverso  tale deliberazione. Il
Presidente decide,  uditi, ove lo  ritenga, il presidente  del Gruppo
misto  e  i  rappresentanti  delle  altre  componenti  politiche  nel
medesimo  costituite, ovvero  sottopone la  questione all'Ufficio  di
Presidenza".
  All'art. 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  "8. Ove si  proceda alla ripartizione dei tempi  per le discussioni
ai sensi  dei commi  6 e 7,  il tempo attribuito  al Gruppo  misto e'
ripartito  fra le  componenti  politiche in  esso costituite,  avendo
riguardo alla loro consistenza numerica".
  Dopo l'art. 48 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 48-bis.  - 1.  E' dovere dei  deputati partecipare  ai lavori
della Camera.
  2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le
forme e  i criteri per la  verifica della presenza dei  deputati alle
sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.
  3. L'Ufficio di  Presidenza determina, con la  deliberazione di cui
al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo
di rimborso  delle spese di  soggiorno a  Roma, per le  assenze dalle
sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di
Presidenza  determina altresi'  le cause  ammesse di  assenza per  le
quali non si da' luogo a trattenuta".
  All'art. 83, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. La  discussione sulle  linee generali di  un progetto  di legge
consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli
di minoranza, per non piu' di venti minuti ciascuno, del Governo e di
un  deputato  per Gruppo.  Il  Presidente  concede  la parola  ad  un
deputato  per  ciascuna  delle componenti  politiche  costituite  nel
Gruppo  misto   e  ai   deputati  che  intendano   esporre  posizioni
dissenzienti  rispetto  a quelle  dei  propri  Gruppi, stabilendo  le
modalita' e i limiti di tempo degli interventi ".
  All'art. 85, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli
aggiuntivi ai sensi  del comma 5 dell'articolo 86, su  ognuno di essi
puo' intervenire un deputato per Gruppo  per non piu' di dieci minuti
ciascuno.  Qualora  ne sia  fatta  richiesta,  il Presidente  concede
altresi'  la parola  ad  un deputato  per  ciascuna delle  componenti
politiche costituite  nel Gruppo misto,  stabilendo le modalita'  e i
limiti di tempo degli interventi".
  All'art. 85, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Su ciascun  articolo, emendamento,  subemendamento e  articolo
aggiuntivo e'  consentita una dichiarazione  di voto per non  piu' di
cinque minuti  ad un deputato  per Gruppo. Non possono  effettuare la
dichiarazione   di   voto   i  presentatori   dell'emendamento,   del
subemendamento  o  dell'articolo  aggiuntivo gia'  intervenuti  nella
discussione  sull'articolo,  sempre  che   il  testo  non  sia  stato
modificato  dalle  votazioni  precedenti. Il  Presidente  concede  la
parola  ad  un  deputato  per  ciascuna  delle  componenti  politiche
costituite nel Gruppo misto e  ai deputati che intendano esprimere un
voto  diverso  rispetto  a  quello  dichiarato  dal  proprio  Gruppo,
stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi".
  All'art. 116, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Sulla  questione di  fiducia si vota  per appello  nominale non
prima di  ventiquattro ore,  salvo diverso accordo  fra i  Gruppi. Ha
facolta' di  rendere dichiarazione  di voto  un deputato  per ciascun
Gruppo. Il Presidente  concede altresi' la parola ad  un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costituite  nel Gruppo misto e ai
deputati che  intendano esprimere un  voto diverso rispetto  a quello
dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo  le modalita' e i limiti di
tempo degli interventi".
 All'art. 118 -bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Qualora  lo richiedano  eventi imprevisti, il  Governo presenta
alla Camera,  prima dell'approvazione  della legge finanziaria  e del
bilancio, un  documento recante  una proposta di  aggiornamento degli
obiettivi e  delle regole contenuti nel  documento approvato. L'esame
ha luogo secondo le disposizioni del  comma 2, ma deve concludersi in
ogni caso  nel termine massimo  di cinque giorni  dalla presentazione
del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga
opportuno, per non  oltre cinque giorni. La  discussione in Assemblea
e' organizzata  con l'intervento di  un deputato per  ciascun Gruppo.
Sono altresi' riservati  tempi per gli interventi di  un deputato per
ciascuna  delle  componenti,  costituite  nel Gruppo  misto,  che  ne
facciano  richiesta, nonche'  dei  deputati  che intendano  esprimere
posizioni dissenzienti dai rispettivi  Gruppi. Se l'Assemblea ha gia'
iniziato  la discussione  del  disegno  di legge  di  bilancio e  del
disegno di legge finanziaria, questa  e' sospesa e si passa all'esame
del  documento  presentato  dal   Governo  e  della  relazione  della
Commissione bilancio".
  All'art. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7. La discussione in  Assemblea deve concludersi nell'ambito della
sessione di  bilancio con  le votazioni finali  sul disegno  di legge
finanziaria e  sul disegno  di legge di  approvazione dei  bilanci di
previsione   dello  Stato,   con  le   variazioni  conseguenti   alle
disposizioni contenute nel  disegno di legge finanziaria.  A tal fine
la  discussione  in Assemblea  e'  organizzata  dalla Conferenza  dei
presidenti di Gruppo,  che determina il tempo da  riservare a ciascun
Gruppo. Qualora la Conferenza dei  presidenti di Gruppo non raggiunga
l'accordo,   all'organizzazione   della   discussione   provvede   il
Presidente  della Camera.  Il  tempo complessivo  disponibile per  la
discussione dei disegni di legge e' suddiviso per una parte in misura
eguale fra tutti  i Gruppi, per l'altra in  misura proporzionale alla
consistenza dei Gruppi stessi. Il  tempo riservato al Gruppo misto e'
ripartito  fra  le componenti  politiche  in  esso costituite,  avuto
riguardo  alla loro  consistenza  numerica. In  tale ripartizione  e'
altresi'  determinato il  tempo  riservato ai  deputati che  chiedano
d'intervenire   e  non   appartengano   ad   alcuna  delle   predette
componenti".
  All'art 125, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Su richiesta  del Governo, di un rappresentante di  Gruppo o di
un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul
documento un dibattito limitato ad  un oratore per Gruppo. Qualora ne
sia fatta richiesta,  il Presidente concede altresi' la  parola ad un
deputato  per  ciascuna  delle componenti  politiche  costituite  nel
Gruppo  misto, stabilendo  le modalita'  e  i limiti  di tempo  degli
interventi. Il  dibattito puo'  concludersi con  la votazione  di una
risoluzione a norma dell'articolo 117".
 L'art. 135 -bis e' sostituito dal seguente:
  "Art. 135-bis.  - 1.  Lo svolgimento  di interrogazioni  a risposta
immediata ha luogo una volta  alla settimana, di norma il mercoledi'.
Alle sedute  dedicate allo  svolgimento di interrogazioni  a risposta
immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori,
per due  volte il  Presidente o il  Vicepresidente del  Consiglio dei
Ministri e per  una volta il Ministro o i  Ministri competenti per le
materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
  2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e'
previsto lo  svolgimento delle interrogazioni  di cui al comma  1, un
deputato per ciascun Gruppo  puo' presentare un'interrogazione per il
tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.
  3. Le  interrogazioni di cui al  comma 1 debbono consistere  in una
sola domanda, formulata  in modo chiaro e conciso su  un argomento di
rilevanza  generale, connotato  da urgenza  o particolare  attualita'
politica.  Quando  sia  previsto  che  la  risposta  venga  resa  dal
Presidente  o   dal  Vicepresidente   del  Consiglio   dei  Ministri,
l'argomento  delle  interrogazioni  presentate deve  rientrare  nella
competenza propria  del Presidente  del Consiglio dei  Ministri, come
definita  dall'articolo 95,  primo comma,  della Costituzione.  Negli
altri  casi,  il  Presidente  della Camera  invita  a  rispondere  il
Ministro o i Ministri competenti per  le materie sulle quali verta il
maggior  numero di  interrogazioni presentate:  i Gruppi  che abbiano
presentato  interrogazioni  vertenti  su differenti  materie  possono
presentarne altre,  rivolte ai Ministri invitati  a rispondere, entro
un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.
  4.  Il  presentatore  di  ciascuna interrogazione  ha  facolta'  di
illustrarla   per  non   piu'  di   un  minuto.   A  ciascuna   delle
interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per
non  piu'  di tre  minuti.  Successivamente,  l'interrogante o  altro
deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di
due minuti.
  5. Il  Presidente della  Camera dispone la  trasmissione televisiva
dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
  6. Restano fermi  i poteri attribuiti al  Presidente dagli articoli
139 e 139-bis.
  7. Le  interrogazioni svolte  con la procedura  di cui  al presente
articolo   non  possono   essere  ripresentate   come  interrogazioni
ordinarie".
 Dopo l'art. 135 -bis e' aggiunto il seguente:
  "Art. 135-ter.  - 1.  Lo svolgimento  di interrogazioni  a risposta
immediata in  Commissione ha  luogo due  volte al  mese, di  norma il
giovedi'.
  2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e'
previsto lo  svolgimento delle interrogazioni  di cui al comma  1, un
componente  della  Commissione  per ciascun  Gruppo  puo'  presentare
un'interrogazione  per il  tramite del  rappresentante del  Gruppo al
quale  appartiene. Il  presidente della  Commissione invita  quindi a
rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente.
  3. Le  interrogazioni di cui al  comma 1 debbono consistere  in una
sola  domanda, formulata  in modo  chiaro e  conciso su  un argomento
rientrante nell'ambito di competenza  della Commissione, connotato da
urgenza o particolare attualita' politica.
  4.  Il  presentatore  di  ciascuna interrogazione  ha  facolta'  di
illustrarla   per  non   piu'  di   un  minuto.   A  ciascuna   delle
interrogazioni presentate risponde  il Ministro, per non  piu' di tre
minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo
Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di due minuti.
  5.  Dello  svolgimento  delle  interrogazioni di  cui  al  presente
articolo e' disposta la  trasmissione attraverso impianti audiovisivi
a circuito chiuso.
  6. Le  interrogazioni svolte  con la procedura  di cui  al presente
articolo   non  possono   essere  ripresentate   come  interrogazioni
ordinarie".
  Dopo l'art. 138 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 138-bis.  - 1. I  presidenti dei Gruppi parlamentari,  a nome
dei rispettivi Gruppi,  ovvero un numero di deputati  non inferiore a
trenta possono  presentare interpellanze urgenti.  Ciascun presidente
di Gruppo  puo' sottoscrivere non  piu' di due  interpellanze urgenti
per  ogni   mese  di  lavoro  parlamentare;   ciascun  deputato  puo'
sottoscriverne non piu' di una per il medesimo periodo.
  2.  Le  interpellanze urgenti,  presentate  ai  sensi del  presente
articolo  entro la  seduta del  martedi' precedente,  sono svolte  di
norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedi' mattina.
  3. Lo  svolgimento delle interpellanze  urgenti di cui  al presente
articolo ha luogo a norma dell'articolo 138".
  Dopo l'art. 139 e' aggiunto il seguente:
  "Art.   139-bis.  -  1.  Ai fini  della  pubblicazione di  mozioni,
interpellanze  e  interrogazioni,  il   Presidente  verifica  che  il
contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato
secondo  quanto  previsto   dagli  articoli  110,  128   e  136;  ove
necessario,   provvede    alla   corretta    titolazione   dell'atto,
informandone   il  presentatore.   Il   Presidente  valuta   altresi'
l'ammissibilita' di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie
parti dei documenti, alla  competenza e alla connessa responsabilita'
propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonche' alla tutela
della sfera personale e dell'onorabilita' dei singoli e del prestigio
delle  istituzioni.  Non  sono   comunque  pubblicati  gli  atti  che
contengano espressioni sconvenienti.
  2.  Le disposizioni  di  cui al  comma 1  si  applicano, in  quanto
compatibili,  anche  nei confronti  degli  altri  atti di  iniziativa
parlamentare".
  Le presenti modificazioni al regolamento entrano in vigore quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                                              Il Presidente: Violante
                                                             ALLEGATO
                              LAVORI PREPARATORI
           (Documento II, n. 15).
            Presentato  dalla    Giunta  per  il    regolamento il 20
          dicembre   1996  a  seguito  della    discussione  svoltasi
          presso  la medesima   Giunta nelle sedute  del  2,  3,  10,
          15,  17  ottobre  e  26  novembre  1996,   e  ulteriormente
          discusso    il 28   luglio 1997.   Esaminato dall'Assemblea
          nelle sedute del 23,   24 e 31 luglio  1997,  e    da  essa
          approvato nella seduta del 24 settembre 1997.
           (Documento II, n. 17).
            Presentato  dalla    Giunta  per  il    regolamento il 20
          dicembre   1996  a  seguito  della    discussione  svoltasi
          presso la medesima  Giunta nelle sedute del  4 e 12 luglio,
          2,  3,  10 e   22 ottobre, 26 novembre  e 17 dicembre 1996.
          Discusso ancora presso la Giunta il 10 giugno 1997, da essa
          riformulato  nella    seduta  del    22  luglio    1997   e
          ulteriormente   discusso   il  28  luglio  1997.  Esaminato
          dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24  e 31  luglio  1997,
          e   da essa approvato  nella seduta  del 24 settembre 1997,
          nel testo  riformulato dalla Giunta,  l'11 settembre  1997,
          sulla      base   dei   principi   e    criteri   direttivi
          approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997.
           (Documento II, n. 20).
            Presentato  dalla   Giunta per   il   regolamento    l'11
          marzo   1997  a seguito della  discussione svoltasi  presso
          la medesima  Giunta nelle sedute  del 23   e 28    gennaio,
          19,    26 e   27 febbraio   1997. Discusso ancora presso la
          Giunta il 28 luglio  1997. Esaminato  dall'Assemblea  nelle
          sedute  del 23,   24 e 31 luglio 1997, e  da essa approvato
          nella  seduta  del    24  settembre    1997,  nel     testo
          riformulato    dalla  Giunta, l'11   settembre 1997,  sulla
          base    dei  principi    e  criteri    direttivi  approvati
          dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997.
           (Documento II, n. 27).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   regolamento il   2
          ottobre  1997 a seguito della discussione  svoltasi in pari
          data  presso la medesima.  Riformulato  dalla Giunta    per
          il  regolamento    nella    seduta  del    30 ottobre 1997.
          Esaminato e approvato dall'Assemblea  nella  seduta  del  4
          novembre 1997.
          Avvertenza:
            Il  testo  della  nota qui pubblicato e' stato redatto al
          solo fine di facilitare  la lettura   delle    disposizioni
          modificate,  delle    quali  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
           Nota alla deliberazione:
            Il testo degli articoli del  regolamento della Camera dei
          deputati, quale risulta  a  seguito    delle  modificazioni
          approvate  dall'Assemblea  nelle  sedute del 24 settembre e
          del 4 novembre  1997,  sopra  riportate,  e'  il  seguente:
          "Art.  13.  - 1. La Conferenza  dei presidenti di Gruppo e'
          convocata dal Presidente  della  Camera,  ogniqualvolta  lo
          ritenga  utile,  anche  su  richiesta  del  Governo o di un
          presidente di Gruppo,  per  esaminare  lo  svolgimento  dei
          lavori  dell'Assemblea  e  delle Commissioni. Il Governo e'
          sempre   informato dal  Presidente  del  giorno e  dell'ora
          della   riunione   per   farvi   intervenire   un   proprio
          rappresentante.
            2.   Alla      Conferenza  possono  essere  invitati    i
          Vicepresidenti  della  Camera  e  i   presidenti      delle
          Commissioni   parlamentari.   Il   Presidente,   ove     la
          straordinaria importanza  della   questione   da  esaminare
          lo  richieda,  puo'  altresi'  invitare    a partecipare un
          rappresentante per ciascuna   delle   componenti  politiche
          del   Gruppo   misto alle  quali appartengano almeno  dieci
          deputati,  nonche'  un    rappresentante  della  componente
          formata   dai    deputati    appartenenti  alle   minoranze
          linguistiche di  cui all'articolo 14,   comma 5.  Per    le
          deliberazioni  concernenti l'organizzazione  dei lavori, di
          cui agli articoli   23 e 24, si   considera  soltanto    la
          posizione  espressa    a  nome    del  Gruppo misto dal suo
          presidente".
            "Art. 14.  - 1.  Per costituire un   Gruppo  parlamentare
          occorre un numero minimo di venti deputati.
            2.   L'Ufficio   di     Presidenza  puo'  autorizzare  la
          costituzione di un Gruppo   con meno   di   venti  iscritti
          purche'    questo  rappresenti   un partito organizzato nel
          Paese che abbia presentato,  con il medesimo  contrassegno,
          in  almeno  venti  collegi,  proprie liste di candidati, le
          quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e
          una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila  voti
          di lista validi.
            3.    Entro   due   giorni   dalla    prima   seduta,   i
          deputati   devono dichiarare   al    Segretario    generale
          della  Camera  a  quale  Gruppo appartengono.
            4.   I   deputati     i  quali  non  abbiano  fatto    la
          dichiarazione prevista nel   precedente  comma,    o    non
          appartengano    ad    alcun  Gruppo, costituiscono un unico
          Gruppo misto.
            5.  I deputati  appartenenti al   Gruppo misto    possono
          chiedere      al  Presidente  della     Camera  di  formare
          componenti politiche in  seno ad esso, a    condizione  che
          ciascuna    consista  di almeno   dieci deputati.   Possono
          essere  altresi'  formate     componenti   di   consistenza
          inferiore,  purche'  vi aderiscano deputati, in numero  non
          minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento
          politico la cui esistenza, alla data  di  svolgimento delle
          elezioni  per  la Camera  dei  deputati, risulti  in  forza
          di   elementi   certi e    inequivoci,    e    che    abbia
          presentato,   anche  congiuntamente  con  altri,  liste  di
          candidati ovvero candidature   nei  collegi    uninominali.
          Un'unica  componente    politica all'interno   del   Gruppo
          misto  puo'  essere  altresi' costituita   da deputati,  in
          numero  non    inferiore a   tre, appartenenti  a minoranze
          linguistiche  tutelate  dalla  Costituzione  e  individuate
          dalla  legge,  i quali siano stati eletti, sulla base  o in
          collegamento con liste che di   esse  siano    espressione,
          nelle   zone in  cui tali  minoranze sono tutelate".  "Art.
          15.  -  1.  Entro  quattro giorni   dalla   prima   seduta,
          il  Presidente   della   Camera  indice   le  convocazioni,
          simultanee   ma separate,  dei    deputati  appartenenti  a
          ciascun    Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel
          Gruppo misto.
            2. Ciascun Gruppo,  nella  prima    riunione,  nomina  il
          presidente,  uno  o  piu'    vicepresidenti e un   comitato
          direttivo. Nell'ambito  di tali organi  il Gruppo    indica
          il    deputato o   i deputati,   in numero  non superiore a
          tre, ai quali affida,  in caso di assenza    o  impedimento
          del  proprio  presidente, l'esercizio  dei poteri a  questo
          attribuiti dal  Regolamento. Della  costituzione   di  tali
          organi    come  di    ogni  successivo mutamento nella loro
          composizione e'  data  comunicazione  al  Presidente  della
          Camera.
            3.  Il  Presidente  della  Camera    assicura  ai  Gruppi
          parlamentari, per l'esplicazione  delle loro  funzioni,  la
          disponibilita'   di     locali  e  attrezzature  e  assegna
          contributi a carico  del  bilancio  della  Camera,  tenendo
          presenti  le   esigenze di   base comuni  ad ogni  Gruppo e
          la consistenza numerica  dei Gruppi   stessi. Le  dotazioni
          attribuite  al  Gruppo    misto   sono determinate   avendo
          riguardo  al numero  e  alla consistenza delle   componenti
          politiche    in  esso costituite,   in modo tale  da  poter
          essere  ripartite   fra   le   stesse in   ragione    delle
          esigenze  di base  comuni e  della consistenza  numerica di
          ciascuna  componente".   "Art. 15   -bis. -  1. Gli  organi
          direttivi  del Gruppo  misto sono costituiti nei termini  e
          con   le    modalita'  di  cui  all'articolo  15.  La  loro
          costituzione  deve   rispecchiare   le   varie   componenti
          politiche del medesimo  Gruppo. I  membri delle  componenti
          politiche    cosi'  eletti rappresentano la componente alla
          quale appartengono nei rapporti con gli altri organi  della
          Camera.
            2.  Gli  organi  direttivi del   Gruppo misto assumono le
          deliberazioni di loro competenza tenendo  proporzionalmente
          conto  della  consistenza  numerica    delle     componenti
          politiche  in    esso   costituite.   Qualora alcuna fra le
          componenti politiche  costituite nel Gruppo ritenga che  da
          una    deliberazione, assunta   in violazione del  criterio
          predetto, risulti pregiudicato    un  proprio  fondamentale
          diritto    politico,  puo'  ricorrere al   Presidente della
          Camera avverso  tale deliberazione. Il  Presidente  decide,
          uditi,  ove lo  ritenga, il presidente  del Gruppo misto  e
          i  rappresentanti  delle  altre  componenti  politiche  nel
          medesimo   costituite, ovvero    sottopone  la    questione
          all'Ufficio  di Presidenza".
            "Art.  24.   - 1.  Stabilito il programma,  il Presidente
          convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al  fine  di
          definirne le modalita' e i  tempi di applicazione  mediante
          l'adozione  di un  calendario per non oltre tre  settimane.
          Il  Governo  e'  informato    della  riunione   per   farvi
          intervenire un proprio rappresentante.
            2.  Il    calendario  e'  predisposto    sulla base delle
          indicazioni del Governo  e  delle  proposte   dei   Gruppi.
          Il      calendario      approvato  all'unanimita'     nella
          Conferenza  dei   presidenti  di   Gruppo  e' definitivo ed
          e' comunicato all'Assemblea.
            3.   Qualora   nella   Conferenza   dei  presidenti    di
          Gruppo    non   si raggiunga   un   accordo   unanime,   il
          calendario  e'  predisposto  dal Presidente, tenendo  conto
          delle indicazioni del  Governo e inserendo nel   calendario
          stesso    le    proposte prevalenti   nonche'   quelle   in
          minoranza  in    rapporto  alla    consistenza  dei  Gruppi
          consenzienti.   Il   calendario   cosi'   formato   diviene
          definitivo  dopo  la  comunicazione  in  Assemblea.   Sulla
          comunicazione  sono  consentiti  interventi di deputati per
          non  piu'  di  due  minuti  ciascuno  e  di  dieci   minuti
          complessivi  per ciascun Gruppo,  per svolgere osservazioni
          che  potranno essere prese in considerazione ai fini  della
          formazione del successivo calendario.
            3 -bis.  I provvedimenti  relativi ai  bilanci, le  leggi
          collegate  alla  manovra  finanziaria  e  gli   atti dovuti
          diversi dalla conversione in legge dei decreti - legge sono
          inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine del   giorno
          al di fuori  dei criteri di cui  ai precedenti commi 2 e 3.
            4. Il calendario approvato ai  sensi dei commi precedenti
          individua gli argomenti e  stabilisce le sedute per la loro
          trattazione, ed e' stampato e distribuito.
            5.  Per l'esame   e l'approvazione di eventuali  proposte
          di modifica al calendario, indicate dal Governo o    da  un
          presidente  di  Gruppo,  si applica   la stessa   procedura
          prevista   per la    sua  approvazione.    In  relazione  a
          situazioni  sopravvenute   urgenti, possono essere inseriti
          nel  calendario    anche  argomenti     non  compresi   nel
          programma,   purche'   non   ne   rendano   impossibile  la
          esecuzione,  stabilendosi,   se   del   caso,   le   sedute
          supplementari necessarie per la loro trattazione.
            6. Se  nella Conferenza  dei presidenti  di Gruppo  viene
          richiesto  l'ampliamento    della discussione   sulle linee
          generali ai  sensi del comma  2 dell'articolo   83,  oppure
          si  prevede    l'articolazione della discussione stessa  ai
          sensi  del comma 4  dello stesso  articolo, la  Conferenza,
          al    fine di garantire  il rispetto dei  termini stabiliti
          dal calendario,  ripartisce tra i  vari Gruppi parlamentari
          il tempo complessivo   disponibile per    la    discussione
          sulle  linee    generali,  detratta    una  parte   per gli
          interventi del   relatore e    del  Governo  nonche'    per
          consentire    l'inserimento nel   dibattito   di  eventuali
          interventi   di   deputati dissenzienti   dai    rispettivi
          Gruppi  o  per questioni  incidentali di  cui  all'articolo
          40 preannunciate  nella Conferenza  medesima.  In  mancanza
          di  accordo,    ovvero    qualora    la  richiesta       di
          ampliamento     della     discussione     sia    presentata
          successivamente     o     se      l'Assemblea      deliberi
          l'articolazione    della  discussione ai sensi del comma  4
          dell'articolo 83, alla ripartizione del  tempo provvede  il
          Presidente   della   Camera, per   una  parte    in  misura
          eguale,  assegnando in  ogni caso a  ciascun Gruppo  almeno
          il  tempo  massimo    previsto per   un intervento, e   per
          l'altra   in  misura  proporzionale  alla  consistenza  dei
          Gruppi.
            7.    Per  le   fasi successive   della discussione,   la
          Conferenza   dei presidenti di  Gruppo  puo'  ripartire  il
          tempo  complessivo  disponibile, detratta una parte per gli
          interventi  del  relatore,  del  Governo  e  dei   deputati
          dissenzienti   dai   rispettivi  Gruppi   nonche'  per   lo
          svolgimento delle    operazioni  materiali  di  voto.    Il
          Presidente  della Camera,   al  fine  di  rendere possibile
          la  conclusione  dell'esame nell'ambito del  calendario che
          la prevede, puo'  comunque disporre, entro  il  periodo  di
          vigenza del  calendario  stesso,  sia  sedute supplementari
          sia il mantenimento del   punto all'ordine  del  giorno  di
          sedute  successive   gia' previste.  Qualora la discussione
          non riesca comunque a concludersi e sia  iscritta, a  norma
          dei  commi  precedenti,  in  un calendario   successivo, la
          Conferenza   dei      presidenti   di    Gruppo    procede,
          contestualmente  all'approvazione  del  calendario  stesso,
          alla ripartizione del    tempo  complessivo    disponibile,
          tenuto    conto  delle  detrazioni    sopra  indicate.   In
          mancanza di  accordo, alla  suddetta ripartizione   procede
          il   Presidente   della  Camera,   valutate  le indicazioni
          dei Gruppi.
            8. Ove si proceda alla  ripartizione  dei  tempi  per  le
          discussioni  ai  sensi    dei commi   6   e 7,   il   tempo
          attribuito   al   Gruppo  misto    e'  ripartito    fra  le
          componenti  politiche in  esso costituite,  avendo riguardo
          alla loro consistenza numerica".
            "Art. 48 -bis  . - 1. E' dovere dei  deputati partecipare
          ai lavori della Camera.
            2.   L'Ufficio   di  Presidenza  determina,  con  propria
          deliberazione, le forme e  i criteri per la  verifica della
          presenza dei   deputati alle sedute  dell'Assemblea,  delle
          Giunte e delle Commissioni.
            3.   L'Ufficio   di      Presidenza   determina,  con  la
          deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi
          sulla diaria, erogata a titolo di rimborso  delle spese  di
          soggiorno   a      Roma,  per  le    assenze  dalle  sedute
          dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio
          di Presidenza  determina altresi'   le cause    ammesse  di
          assenza per  le quali non si da' luogo a trattenuta".
            "Art.  83. -   1. La discussione sulle linee generali  di
          un  progetto  di  legge  consiste  negli  interventi    dei
          relatori  per la maggioranza e di quelli  di minoranza, per
          non  piu' di venti minuti  ciascuno, del Governo  e  di  un
          deputato per  Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un
          deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite
          nel  Gruppo   misto     e   ai    deputati   che  intendano
          esporre  posizioni dissenzienti  rispetto   a quelle    dei
          propri    Gruppi,  stabilendo    le modalita' e i limiti di
          tempo degli interventi.
            2.  Quando    venti deputati o  uno o  piu' presidenti di
          Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino    di
          almeno  pari  consistenza  numerica ne   avanzano specifica
          richiesta,  sono     consentite  ulteriori   iscrizioni   a
          parlare, ferme restando le  disposizioni degli articoli 36,
          44    e  50.    La    richiesta    di    ampliamento  della
          discussione  va formulata nella Conferenza  dei  presidenti
          di  Gruppo  ovvero presentata non meno di  ventiquattro ore
          prima dell'inizio  della discussione in Assemblea.
            3.  I relatori   e il   Governo   possono replicare    al
          termine  della discussione.
            4.  Il  calendario puo' prevedere  che la discussione del
          progetto di legge sia fatta    per  ciascuna  parte  o  per
          ciascun    titolo.  In  assenza  di    tale previsione   il
          Governo,  un presidente   di   Gruppo o    dieci  deputati,
          nonche' ciascun relatore  o il deputato proponente, possono
          chiedere  preliminarmente  che la  discussione del progetto
          sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su  tale
          richiesta  la  Camera, sentiti un  oratore contro  e uno  a
          favore,  delibera per  alzata di mano.
            5. La  Conferenza dei  presidenti di  Gruppo puo'  essere
          convocata dopo   l'inizio della   discussione ampliata    a
          norma    del  comma   2 per stabilire,  sentiti  anche  gli
          iscritti del  Gruppo  misto  che   lo richiedano,  l'ordine
          degli interventi  nonche' il numero delle sedute necessarie
          e le loro date".
            "Art.  85.  -  1.  Chiusa  la    discussione  sulle linee
          generali si passa alla    discussione    degli    articoli.
          Questa   consiste  nell'esame  di ciascun  articolo  e  del
          complesso  degli  emendamenti   e   articoli aggiuntivi  ad
          esso proposti.
            2.  Ciascun deputato  puo' intervenire  nella discussione
          una sola volta per non  piu' di venti minuti, anche se  sia
          proponente di piu' emendamenti,  subemendamenti o  articoli
          aggiuntivi,        contestualmente    illustrandoli       e
          pronunziandosi    sugli  emendamenti,    subemendamenti   e
          articoli  aggiuntivi  da   altri presentati. Il termine  di
          venti  minuti  e'  raddoppiato  per  i  progetti  di  legge
          costituzionale,  di  delegazione  legislativa,  in  materia
          elettorale  e di autorizzazione alla ratifica di   trattati
          internazionali.  E'   in   facolta'   del Presidente  della
          Camera, per  altri  progetti  di  legge,  di  aumentare  il
          termine  di  venti minuti   fino   al  doppio,  per  uno  o
          piu'  articoli,  se   la   loro particolare  importanza  lo
          richieda.
            3.     Ciascun  deputato    puo'  altresi'   intervenire,
          non   oltre l'esaurimento  della  discussione di   cui   al
          comma  2   del   presente articolo,   per   non    piu'  di
          cinque  minuti,    sul  complesso   dei subemendamenti  che
          siano  stati  presentati  ai   propri emendamenti nel corso
          della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 86.
            4. Qualora  sia deliberata la  chiusura della discussione
          ai sensi dell'articolo 44  hanno facolta' di    intervenire
          una  sola    volta,  per  non    piu'   di   dieci   minuti
          ciascuno, i  primi  firmatari  o  altro proponente    degli
          emendamenti    non ancora   illustrati, che  non siano gia'
          intervenuti nella discussione.
            5. Qualora siano presentati  emendamenti,  subemendamenti
          o  articoli  aggiuntivi ai sensi  del comma 5 dell'articolo
          86, su  ognuno di essi puo'  intervenire  un  deputato  per
          Gruppo  per non piu' di dieci minuti ciascuno.  Qualora  ne
          sia  fatta  richiesta,  il Presidente  concede altresi'  la
          parola    ad   un deputato  per  ciascuna delle  componenti
          politiche costituite   nel Gruppo  misto,    stabilendo  le
          modalita'  e i limiti di tempo degli interventi.
            6.  La  discussione   dell'articolo del disegno di  legge
          che converte un   decreto      -    legge    avviene    sul
          complesso   degli  emendamenti, subemendamenti  e  articoli
          aggiuntivi   riferiti   a   ciascuno   degli  articoli  del
          decreto  -  legge. In   tal caso i limiti di tempo previsti
          dai commi  precedenti  sono    fissati  rispettivamente  in
          quindici  minuti per gli  interventi di  cui al  comma 2  e
          in  cinque minuti  per gli interventi di  cui ai  commi  3,
          4 e  5, salvo  che il  Presidente si avvalga della facolta'
          di cui all'ultimo periodo del comma 2.
            7.  Su ciascun  articolo,  emendamento,  subemendamento e
          articolo  aggiuntivo  e'   consentita una dichiarazione  di
          voto per non  piu' di cinque minuti   ad un deputato    per
          Gruppo.  Non  possono    effettuare la dichiarazione     di
          voto      i    presentatori      dell'emendamento,      del
          subemendamento     o     dell'articolo     aggiuntivo  gia'
          intervenuti  nella discussione  sull'articolo,  sempre  che
          il  testo  non  sia   stato modificato   dalle    votazioni
          precedenti.  Il   Presidente   concede   la parola   ad  un
          deputato   per   ciascuna   delle   componenti    politiche
          costituite  nel  Gruppo misto e   ai deputati che intendano
          esprimere un voto  diverso  rispetto  a  quello  dichiarato
          dal  proprio  Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di
          tempo degli interventi.
            8.  Qualora  siano  stati  presentati   ad   uno   stesso
          testo    una  pluralita' di   emendamenti, subemendamenti o
          articoli  aggiuntivi tra loro  differenti    esclusivamente
          per  variazione  a scalare di  cifre o dati  o  espressioni
          altrimenti  graduate,  il  Presidente  pone   in  votazione
          quello  che  piu' si  allontana dal  testo originario  e un
          determinato   numero   di   emendamenti   intermedi    sino
          all'emendamento   piu'   vicino   al     testo  originario,
          dichiarando assorbiti  gli    altri.  Nella  determinazione
          degli  emendamenti  da    porre  in votazione il Presidente
          terra'  conto  dell'entita'  delle   differenze   tra   gli
          emendamenti proposti e  della rilevanza delle  variazioni a
          scalare      in   relazione   alla  materia  oggetto  degli
          emendamenti.  Qualora  il  Presidente   ritenga   opportuno
          consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per
          alzata  di mano. E' altresi'  in facolta' del Presidente di
          modificare l'ordine  delle   votazioni  quando  lo   reputi
          opportuno   ai   fini dell'economia o della chiarezza delle
          votazioni stesse".
            "Art.    116.   - 1.  Se  il  Governo  pone  la questione
          di  fiducia sull'approvazione o reiezione di    emendamenti
          ad  articoli  di progetti di   legge,   non  e'  modificato
          l'ordine  degli  interventi  e   delle votazioni  stabilito
          dal Regolamento.
            2.  Se  il    Governo  pone la questione di fiducia   sul
          mantenimento di un articolo,  si vota   sull'articolo  dopo
          che  tutti    gli  emendamenti  presentati    siano   stati
          illustrati.  Se il  voto   della   Camera   e'  favorevole,
          l'articolo   e'   approvato   e tutti  gli  emendamenti  si
          intendono  respinti. Nello  stesso modo  si procede  se sia
          posta la questione  di fiducia  su un  ordine del   giorno,
          una    mozione o   una risoluzione. Se il progetto di legge
          consiste in un solo articolo, il Governo  puo'    porre  la
          questione  di  fiducia    sull'articolo  medesimo, salva la
          votazione finale del progetto.
            3.  Sulla questione  di fiducia   si vota    per  appello
          nominale  non  prima di   ventiquattro ore,   salvo diverso
          accordo    fra  i    Gruppi.  Ha  facolta'  di      rendere
          dichiarazione  di voto  un deputato  per ciascun Gruppo. Il
          Presidente   concede altresi' la parola ad  un deputato per
          ciascuna delle componenti politiche costituite  nel  Gruppo
          misto  e  ai  deputati  che   intendano esprimere un   voto
          diverso rispetto  a quello dichiarato dal  proprio  Gruppo,
          stabilendo    le  modalita'  e  i  limiti  di  tempo  degli
          interventi.
            4. La  questione di fiducia  non puo'   essere  posta  su
          proposte  di inchieste   parlamentari,   modificazioni  del
          Regolamento   e   relative  interpretazioni    o  richiami,
          autorizzazioni  a    procedere e   verifica delle elezioni,
          nomine,  fatti  personali,  sanzioni    disciplinari  e  in
          generale   su      quanto  attenga  alle  condizioni     di
          funzionamento interno della  Camera  e    su  tutti  quegli
          argomenti  per i   quali il Regolamento prescrive votazioni
          per alzata di mano o per scrutinio segreto".
            "Art.    118    -bis.    -    1.    Il    documento    di
          programmazione   economicofinanziaria     presentato    dal
          Governo   e'   esaminato    dalla  Commissione    bilancio,
          sentito  il parere  delle  altre  Commissioni permanenti  e
          della    Commissione   parlamentare   per    le   questioni
          regionali,  nei  termini  fissati   dal Presidente    della
          Camera.    La Commissione  bilancio presenta  all'Assemblea
          una   relazione. Possono  essere  presentate  relazioni  di
          minoranza.
            2.    La  deliberazione    della  Camera    sul documento
          programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata  nel
          corso   della   discussione,   la  quale  puo'    contenere
          integrazioni   e   modifiche      del   documento   stesso.
          L'approvazione  di una  risoluzione preclude  le altre.  Si
          vota    per prima la risoluzione accettata dal  Governo. Il
          documento  deve  essere  iscritto  all'ordine  del   giorno
          dell'Assemblea  non  oltre  trenta giorni dall'assegnazione
          alle  Commissioni e  il suo esame   deve concludersi  entro
          il    termine  massimo   di tre   giorni. A   tal fine   il
          Presidente  della Camera   si avvale dei  poteri di  cui al
          comma  7 dell'articolo 119.
            3.   Prima dell'inizio   dell'esame  del    documento  di
          programmazione  economico   - finanziaria  o nel  corso del
          medesimo, la  Commissione bilancio, anche    congiuntamente
          con  l'omologa   Commissione permanente del Senato, procede
          ad acquisire  i necessari elementi conoscitivi. A tal  fine
          la Commissione delibera,  d'intesa con il  Presidente della
          Camera, il programma delle audizioni.
            4.    Qualora  lo    richiedano  eventi    imprevisti, il
          Governo presenta  alla  Camera,    prima  dell'approvazione
          della  legge  finanziaria    e del bilancio, un   documento
          recante  una proposta di  aggiornamento degli  obiettivi  e
          delle regole contenuti nel  documento approvato. L'esame ha
          luogo  secondo  le  disposizioni  del    comma  2,  ma deve
          concludersi in ogni caso  nel termine massimo    di  cinque
          giorni  dalla presentazione del documento, prorogabile, ove
          il  Presidente  della  Camera lo ritenga opportuno, per non
          oltre cinque  giorni.  La    discussione  in  Assemblea  e'
          organizzata   con l'intervento di  un deputato per  ciascun
          Gruppo.  Sono altresi' riservati  tempi per gli  interventi
          di      un  deputato  per  ciascuna    delle    componenti,
          costituite    nel  Gruppo    misto,    che    ne   facciano
          richiesta, nonche'  dei  deputati  che intendano  esprimere
          posizioni   dissenzienti   dai   rispettivi     Gruppi.  Se
          l'Assemblea ha gia' iniziato  la discussione  del   disegno
          di legge  di  bilancio e  del disegno di legge finanziaria,
          questa    e'  sospesa  e si passa all'esame del   documento
          presentato  dal    Governo   e   della   relazione    della
          Commissione bilancio".
            "Art.    119.  -    1. L'esame   del   disegno di   legge
          finanziaria,   del disegno di  legge  di  approvazione  dei
          bilanci di previsione, annuale e pluriennale,  dello  Stato
          e    dei    documenti    relativi alla   politica economica
          nazionale  e alla  gestione del pubblico  denaro, collegati
          alla  presentazione   dei  predetti   disegni   di   legge,
          ha  luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare
          di bilancio.
            2.  La    sessione  di cui   al comma 1  ha la durata  di
          quarantacinque   giorni    a    decorrere    dall'effettiva
          distribuzione  dei  testi  dei  disegni di   legge,   delle
          tabelle   allegate relative    ai    singoli    stati    di
          previsione e della relazione  previsionale e programmatica,
          allorche'  i disegni  di legge sono  presentati dal Governo
          alla  Camera. Quando essi sono  presentati  al  Senato,  la
          sessione  di  bilancio,  fermo  quanto disposto dal comma 5
          dell'articolo  120, ha la durata di trentacinque giorni   a
          decorrere   dall'effettiva distribuzione  dei  testi  delle
          eventuali modifiche apportate dal Senato.
            3.  Prima dell'inizio  della sessione  di bilancio,    le
          Commissioni  parlamentari iniziano   l'esame degli stati di
          previsione  del  disegno  di    legge  di     bilancio   di
          rispettiva  competenza,    senza  procedere    a votazioni,
          provvedendo ad acquisire i necessari elementi  conoscitivi.
          A  tal fine ciascuna Commissione  delibera, d'intesa con il
          Presidente della Camera,  il programma delle audizioni.  La
          Commissione bilancio avvia   altresi',   con le    medesime
          modalita',    l'esame  generale    del  disegno di legge di
          bilancio a legislazione vigente.
            4. Durante la   sessione di bilancio  e'    sospesa  ogni
          deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle  Commissioni
          in  sede  legislativa, sui progetti di legge che comportino
          nuove o maggiori spese o diminuzioni di  entrate.   Possono
          tuttavia     essere   adottate   le  deliberazioni relative
          alla  conversione di decreti   - legge,  ai  progetti    di
          legge collegati  alla manovra  contenuta  nel  documento di
          programmazione   economicofinanziaria      approvato    dal
          Parlamento,  nonche'    quelle concernenti i    disegni  di
          legge    di  autorizzazione  alla    ratifica  dei trattati
          internazionali  e  di   recezione  ed  attuazione  di  atti
          normativi delle  Comunita' europee,  quando dalla   mancata
          tempestiva   approvazione  dei  medesimi  possa    derivare
          responsabilita' dello Stato italiano per  inadempimento  di
          obblighi  internazionali   o comunitari.   In   tali   casi
          possono  essere    disposte,   per   la   discussione    in
          Assemblea, sedute supplementari.
            5.    Durante la  sessione  di bilancio,  la  Commissione
          bilancio      e   programmazione   esamina,      ai    fini
          dell'espressione  dei pareri  di cui agli articoli  73, 74,
          93  e 94,  solo i disegni  di legge di   cui e'  consentita
          l'approvazione ai sensi del comma 4.
            6.  La  programmazione dei  lavori dell'Assemblea e delle
          Commissioni nel  corso  della    sessione  di  bilancio  e'
          finalizzata    a  consentire la conclusione dell'esame  dei
          disegni di  legge di  cui al comma  1 nei termini stabiliti
          evitando, di  norma, la contemporaneita' tra  sedute  delle
          Commissioni  e   sedute   dell'Assemblea.   Durante l'esame
          nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza  del
          disegno  di  legge  finanziaria  e  dei    singoli stati di
          previsione e'  sospesa ogni altra attivita'  legislativa in
          Commissione. E'  tuttavia consentito  alle Commissioni   di
          procedere    all'esame   di   altri   progetti   di   legge
          allorche' abbiano integralmente esaurito il compito ad esse
          assegnato dal comma 3 dell'articolo 120.
            7.  La    discussione  in  Assemblea  deve    concludersi
          nell'ambito  della  sessione di  bilancio con  le votazioni
          finali  sul disegno  di legge finanziaria e    sul  disegno
          di  legge  di    approvazione  dei    bilanci di previsione
          dello  Stato,   con  le    variazioni  conseguenti     alle
          disposizioni  contenute nel   disegno di legge finanziaria.
          A tal fine la  discussione  in Assemblea   e'   organizzata
          dalla  Conferenza  dei presidenti di Gruppo,  che determina
          il tempo  da    riservare  a  ciascun  Gruppo.  Qualora  la
          Conferenza   dei     presidenti  di  Gruppo  non  raggiunga
          l'accordo,     all'organizzazione     della     discussione
          provvede      il  Presidente    della  Camera.   Il   tempo
          complessivo  disponibile per  la discussione dei disegni di
          legge e' suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti
          i  Gruppi,  per  l'altra  in    misura  proporzionale  alla
          consistenza dei Gruppi  stessi.  Il    tempo  riservato  al
          Gruppo  misto  e' ripartito   fra  le componenti  politiche
          in    esso  costituite,     avuto  riguardo     alla   loro
          consistenza    numerica. In  tale ripartizione  e' altresi'
          determinato il  tempo  riservato ai  deputati che  chiedano
          d'intervenire e non appartengano ad alcuna  delle  predette
          componenti.
            8.  Il disegno  di legge  di approvazione  del rendiconto
          generale  dello  Stato  e' esaminato,  con  il  disegno  di
          legge  che  approva l'assestamento  degli stanziamenti   di
          bilancio  per l'esercizio  in corso  e con  i  documenti di
          cui  all'articolo    149,   entro il   mese successivo alla
          presentazione dei disegni    di  legge.  Si  applicano  gli
          articoli  120,  commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i
          termini  per  l'espressione    dei  pareri    e  per     la
          conclusione      dell'esame  in    sede  referente.    Alla
          determinazione   dei  termini    predetti    provvede    il
          Presidente   della    Camera  in  modo  da   consentire  la
          definitiva approvazione  dei  due  disegni   di  legge  nel
          termine  stabilito, avvalendosi altresi',  per  l'esame  in
          Assemblea, dei poteri di cui al comma 7".
            "Art.   125.   -   1.  Ogniqualvolta  alla  Camera  siano
          formalmente trasmessi   i   testi   di   risoluzioni    del
          Parlamento   europeo   e  di risoluzioni o  raccomandazioni
          approvate  da     assemblee   internazionali   alle   quali
          partecipano  delegazioni  della Camera, il Presidente, dopo
          averne fatto  dare annuncio  o lettura   all'Assemblea,  ne
          dispone  la  stampa  e    il deferimento alle   Commissioni
          competenti per  materia e, per il parere, alla  Commissione
          politiche  dell'Unione  europea  e  alla Commissione affari
          esteri e comunitari.
            2. Su richiesta del  Governo,  di  un  rappresentante  di
          Gruppo o di un componente della  delegazione della  Camera,
          la Commissione  apre sul documento un dibattito limitato ad
          un  oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta,  il
          Presidente concede altresi' la  parola ad un deputato   per
          ciascuna    delle componenti   politiche   costituite   nel
          Gruppo  misto, stabilendo  le modalita'  e   i limiti    di
          tempo    degli interventi. Il   dibattito puo'  concludersi
          con  la votazione  di una risoluzione a norma dell'articolo
          117".
            "Art. 135  -bis. - 1.  Lo svolgimento  di  interrogazioni
          a risposta immediata ha luogo una volta  alla settimana, di
          norma   il   mercoledi'.     Alle  sedute    dedicate  allo
          svolgimento  di  interrogazioni     a  risposta   immediata
          intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori,
          per  due    volte il   Presidente o il   Vicepresidente del
          Consiglio dei Ministri e per   una volta il  Ministro  o  i
          Ministri  competenti  per le materie sulle quali vertono le
          interrogazioni presentate.
            2. Entro le ore dodici del giorno  antecedente  a  quello
          nel  quale e' previsto lo  svolgimento delle interrogazioni
          di cui al comma  1, un deputato per ciascun  Gruppo    puo'
          presentare  un'interrogazione per il tramite del presidente
          del Gruppo al quale appartiene.
            3.  Le    interrogazioni  di  cui  al    comma  1 debbono
          consistere  in una sola domanda, formulata  in modo  chiaro
          e  conciso  su    un  argomento  di  rilevanza    generale,
          connotato  da urgenza  o particolare  attualita'  politica.
          Quando   sia  previsto  che  la  risposta  venga  resa  dal
          Presidente  o   dal  Vicepresidente   del  Consiglio    dei
          Ministri,  l'argomento   delle   interrogazioni  presentate
          deve  rientrare  nella competenza propria   del  Presidente
          del  Consiglio dei   Ministri, come definita  dall'articolo
          95,  primo comma,  della Costituzione.  Negli altri   casi,
          il    Presidente   della Camera   invita  a  rispondere  il
          Ministro o i Ministri competenti  per    le  materie  sulle
          quali   verta   il  maggior    numero  di    interrogazioni
          presentate:      i   Gruppi      che   abbiano   presentato
          interrogazioni   vertenti   su differenti  materie  possono
          presentarne  altre,    rivolte  ai  Ministri  invitati    a
          rispondere,   entro   un   congruo  termine  stabilito  dal
          Presidente della Camera.
            4.  Il  presentatore   di   ciascuna interrogazione    ha
          facolta'    di illustrarla     per   non    piu'   di    un
          minuto.    A  ciascuna    delle  interrogazioni  presentate
          risponde  il  rappresentante del Governo, per non  piu'  di
          tre  minuti.   Successivamente,   l'interrogante o    altro
          deputato  del  medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per
          non piu' di due minuti.
            5. Il  Presidente della  Camera dispone la   trasmissione
          televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al
          presente articolo.
            6.  Restano  fermi    i poteri attribuiti al   Presidente
          dagli articoli 139 e 139 -bis.
            7. Le  interrogazioni svolte  con la procedura    di  cui
          al  presente articolo   non  possono   essere  ripresentate
          come  interrogazioni ordinarie".
            "Art. 135  -ter. - 1.  Lo svolgimento  di  interrogazioni
          a  risposta  immediata in  Commissione ha  luogo due  volte
          al  mese, di  norma il giovedi'.
            2. Entro le ore dodici del giorno  antecedente  a  quello
          nel  quale e' previsto lo  svolgimento delle interrogazioni
          di cui al comma  1, un componente  della  Commissione   per
          ciascun  Gruppo  puo'  presentare un'interrogazione  per il
          tramite   del     rappresentante  del     Gruppo  al  quale
          appartiene.  Il    presidente  della    Commissione  invita
          quindi  a  rispondere  il  Ministro o il Sottosegretario di
          Stato competente.
            3. Le    interrogazioni  di  cui  al    comma  1  debbono
          consistere    in  una  sola    domanda, formulata   in modo
          chiaro e  conciso su  un argomento  rientrante  nell'ambito
          di  competenza    della Commissione, connotato da urgenza o
          particolare attualita' politica.
            4.  Il  presentatore   di   ciascuna interrogazione    ha
          facolta'    di illustrarla     per   non    piu'   di    un
          minuto.    A  ciascuna    delle  interrogazioni  presentate
          risponde    il  Ministro,  per  non    piu'  di tre minuti.
          Successivamente,   l'interrogante   o  altro  deputato  del
          medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per  non  piu'  di
          due minuti.
            5.  Dello  svolgimento  delle  interrogazioni di  cui  al
          presente  articolo  e' disposta la  trasmissione attraverso
          impianti audiovisivi a circuito chiuso.
            6. Le  interrogazioni svolte  con la procedura    di  cui
          al  presente articolo   non  possono   essere  ripresentate
          come  interrogazioni ordinarie".
            "Art.  138  -bis  .  -  1.    I  presidenti  dei   Gruppi
          parlamentari,  a  nome  dei  rispettivi Gruppi,   ovvero un
          numero  di  deputati    non  inferiore  a  trenta   possono
          presentare  interpellanze  urgenti.   Ciascun presidente di
          Gruppo  puo' sottoscrivere non  piu' di due   interpellanze
          urgenti  per    ogni     mese   di   lavoro   parlamentare;
          ciascun  deputato  puo' sottoscriverne non piu' di una  per
          il medesimo periodo.
            2.  Le  interpellanze urgenti,  presentate  ai  sensi del
          presente   articolo    entro  la    seduta  del    martedi'
          precedente,  sono svolte   di norma in  ciascuna  settimana
          nella seduta del giovedi' mattina.
            3.  Lo    svolgimento delle interpellanze  urgenti di cui
          al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138".
            "Art.  139 -bis  . -  1. Ai  fini della  pubblicazione di
          mozioni, interpellanze  e  interrogazioni,  il   Presidente
          verifica  che  il contenuto dell'atto sia riconducibile  al
          tipo  di  strumento  presentato secondo   quanto   previsto
          dagli  articoli   110,   128    e   136;   ove  necessario,
          provvede      alla    corretta     titolazione   dell'atto,
          informandone   il  presentatore.   Il   Presidente   valuta
          altresi'  l'ammissibilita'  di  tali atti con riguardo alla
          coerenza fra le varie parti dei documenti, alla  competenza
          e alla connessa responsabilita'  propria  del  Governo  nei
          confronti  del  Parlamento, nonche' alla tutela della sfera
          personale e dell'onorabilita' dei singoli e  del  prestigio
          delle   istituzioni.  Non  sono   comunque  pubblicati  gli
          atti  che contengano espressioni sconvenienti.
            2.  Le disposizioni  di  cui al  comma 1  si   applicano,
          in  quanto compatibili,  anche  nei confronti  degli  altri
          atti di  iniziativa parlamentare".