All'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, puo' altresi' invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonche' un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente". All'art. 14, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresi' formate componenti di consistenza inferiore, purche' vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto puo' essere altresi' costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate". All'art. 15, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o piu' vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione e' data comunicazione al Presidente della Camera. 3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilita' di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente". Dopo l'art. 15 e' aggiunto il seguente: "Art. 15-bis. - 1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche cosi' eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera. 2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, puo' ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza". All'art. 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica". Dopo l'art. 48 e' aggiunto il seguente: "Art. 48-bis. - 1. E' dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera. 2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. 3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresi' le cause ammesse di assenza per le quali non si da' luogo a trattenuta". All'art. 83, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non piu' di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi ". All'art. 85, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi puo' intervenire un deputato per Gruppo per non piu' di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi". All'art. 85, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di voto per non piu' di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo gia' intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi". All'art. 116, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facolta' di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi". All'art. 118 -bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea e' organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresi' riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonche' dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha gia' iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa e' sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio". All'art. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea e' organizzata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti di Gruppo non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge e' suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i Gruppi, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Il tempo riservato al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. In tale ripartizione e' altresi' determinato il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti". All'art 125, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito puo' concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117". L'art. 135 -bis e' sostituito dal seguente: "Art. 135-bis. - 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledi'. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. 2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. 3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualita' politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera. 4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' di illustrarla per non piu' di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di due minuti. 5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo. 6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis. 7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie". Dopo l'art. 135 -bis e' aggiunto il seguente: "Art. 135-ter. - 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedi'. 2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente. 3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualita' politica. 4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' di illustrarla per non piu' di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di due minuti. 5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo e' disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. 6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie". Dopo l'art. 138 e' aggiunto il seguente: "Art. 138-bis. - 1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo puo' sottoscrivere non piu' di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato puo' sottoscriverne non piu' di una per il medesimo periodo. 2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedi' precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedi' mattina. 3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138". Dopo l'art. 139 e' aggiunto il seguente: "Art. 139-bis. - 1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresi' l'ammissibilita' di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilita' propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonche' alla tutela della sfera personale e dell'onorabilita' dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare". Le presenti modificazioni al regolamento entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente: Violante ALLEGATO LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 15). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 20 dicembre 1996 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 2, 3, 10, 15, 17 ottobre e 26 novembre 1996, e ulteriormente discusso il 28 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997. (Documento II, n. 17). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 20 dicembre 1996 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 4 e 12 luglio, 2, 3, 10 e 22 ottobre, 26 novembre e 17 dicembre 1996. Discusso ancora presso la Giunta il 10 giugno 1997, da essa riformulato nella seduta del 22 luglio 1997 e ulteriormente discusso il 28 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997, nel testo riformulato dalla Giunta, l'11 settembre 1997, sulla base dei principi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997. (Documento II, n. 20). Presentato dalla Giunta per il regolamento l'11 marzo 1997 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 23 e 28 gennaio, 19, 26 e 27 febbraio 1997. Discusso ancora presso la Giunta il 28 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997, nel testo riformulato dalla Giunta, l'11 settembre 1997, sulla base dei principi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997. (Documento II, n. 27). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 2 ottobre 1997 a seguito della discussione svoltasi in pari data presso la medesima. Riformulato dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 30 ottobre 1997. Esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 novembre 1997. Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alla deliberazione: Il testo degli articoli del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nelle sedute del 24 settembre e del 4 novembre 1997, sopra riportate, e' il seguente: "Art. 13. - 1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo e' convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo e' sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, puo' altresi' invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonche' un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente". "Art. 14. - 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 2. L'Ufficio di Presidenza puo' autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purche' questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. 3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresi' formate componenti di consistenza inferiore, purche' vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto puo' essere altresi' costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate". "Art. 15. - 1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto. 2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o piu' vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione e' data comunicazione al Presidente della Camera. 3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilita' di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente". "Art. 15 -bis. - 1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche cosi' eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera. 2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, puo' ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza". "Art. 24. - 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalita' e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre tre settimane. Il Governo e' informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Il calendario e' predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato all'unanimita' nella Conferenza dei presidenti di Gruppo e' definitivo ed e' comunicato all'Assemblea. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il calendario e' predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel calendario stesso le proposte prevalenti nonche' quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il calendario cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3 -bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti - legge sono inseriti nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3. 4. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed e' stampato e distribuito. 5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purche' non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. 6. Se nella Conferenza dei presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, oppure si prevede l'articolazione della discussione stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la Conferenza, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonche' per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente o se l'Assemblea deliberi l'articolazione della discussione ai sensi del comma 4 dell'articolo 83, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi. 7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonche' per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, puo' comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive gia' previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi. 8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica". "Art. 48 -bis . - 1. E' dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera. 2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. 3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresi' le cause ammesse di assenza per le quali non si da' luogo a trattenuta". "Art. 83. - 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non piu' di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 2. Quando venti deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea. 3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione. 4. Il calendario puo' prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonche' ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano. 5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonche' il numero delle sedute necessarie e le loro date". "Art. 85. - 1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti. 2. Ciascun deputato puo' intervenire nella discussione una sola volta per non piu' di venti minuti, anche se sia proponente di piu' emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti e' raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in facolta' del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o piu' articoli, se la loro particolare importanza lo richieda. 3. Ciascun deputato puo' altresi' intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non piu' di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 86. 4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facolta' di intervenire una sola volta, per non piu' di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano gia' intervenuti nella discussione. 5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi puo' intervenire un deputato per Gruppo per non piu' di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto - legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto - legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 2. 7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di voto per non piu' di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo gia' intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralita' di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che piu' si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento piu' vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terra' conto dell'entita' delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresi' in facolta' del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse". "Art. 116. - 1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non e' modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento. 2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera e' favorevole, l'articolo e' approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo puo' porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto. 3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facolta' di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 4. La questione di fiducia non puo' essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari e in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto". "Art. 118 -bis. - 1. Il documento di programmazione economicofinanziaria presentato dal Governo e' esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. 2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale puo' contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. A tal fine il Presidente della Camera si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 119. 3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico - finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. 4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea e' organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresi' riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonche' dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha gia' iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa e' sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio". "Art. 119. - 1. L'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica nazionale e alla gestione del pubblico denaro, collegati alla presentazione dei predetti disegni di legge, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio. 2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle allegate relative ai singoli stati di previsione e della relazione previsionale e programmatica, allorche' i disegni di legge sono presentati dal Governo alla Camera. Quando essi sono presentati al Senato, la sessione di bilancio, fermo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 120, ha la durata di trentacinque giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate dal Senato. 3. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. La Commissione bilancio avvia altresi', con le medesime modalita', l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. 4. Durante la sessione di bilancio e' sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti - legge, ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economicofinanziaria approvato dal Parlamento, nonche' quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione ed attuazione di atti normativi delle Comunita' europee, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilita' dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari. In tali casi possono essere disposte, per la discussione in Assemblea, sedute supplementari. 5. Durante la sessione di bilancio, la Commissione bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i disegni di legge di cui e' consentita l'approvazione ai sensi del comma 4. 6. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di bilancio e' finalizzata a consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneita' tra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione e' sospesa ogni altra attivita' legislativa in Commissione. E' tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorche' abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 3 dell'articolo 120. 7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea e' organizzata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti di Gruppo non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge e' suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i Gruppi, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Il tempo riservato al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. In tale ripartizione e' altresi' determinato il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti. 8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito, avvalendosi altresi', per l'esame in Assemblea, dei poteri di cui al comma 7". "Art. 125. - 1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari. 2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. Il dibattito puo' concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117". "Art. 135 -bis. - 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledi'. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. 2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. 3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualita' politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera. 4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' di illustrarla per non piu' di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di due minuti. 5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo. 6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139 -bis. 7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie". "Art. 135 -ter. - 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedi'. 2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il Ministro o il Sottosegretario di Stato competente. 3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualita' politica. 4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' di illustrarla per non piu' di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Ministro, per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non piu' di due minuti. 5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo e' disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. 6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie". "Art. 138 -bis . - 1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo puo' sottoscrivere non piu' di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato puo' sottoscriverne non piu' di una per il medesimo periodo. 2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedi' precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedi' mattina. 3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138". "Art. 139 -bis . - 1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresi' l'ammissibilita' di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza e alla connessa responsabilita' propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonche' alla tutela della sfera personale e dell'onorabilita' dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare".