Dopo l'art. 16 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 16 -bis. - 1. Il  Comitato per la legislazione e' composto di
otto  deputati,  scelti  dal  Presidente  della  Camera  in  modo  da
garantire  la  rappresentanza  paritaria della  maggioranza  e  delle
opposizioni.
  2. Il Comitato e' presieduto, a  turno, da uno dei suoi componenti,
per la durata di sei mesi ciascuno.
  3.  Il Comitato  esprime pareri  alle Commissioni  sui progetti  di
legge da  queste esaminati, secondo  quanto previsto dal comma  4. Il
parere e' espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2,
decorrenti  dal giorno  della richiesta  formulata dalla  Commissione
competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il
rappresentante del Governo.
  4. Qualora  ne sia  fatta richiesta  da almeno  un quinto  dei loro
componenti,  le Commissioni  trasmettono  al Comitato  i progetti  di
legge affinche'  esso esprima  parere sulla  qualita' dei  testi, con
riguardo  alla  loro  omogeneita',   alla  semplicita',  chiarezza  e
proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per
la semplificazione e il  riordinamento della legislazione vigente. Il
parere e'  richiesto non prima  della scelta del testo  adottato come
base per il  seguito dell'esame. La richiesta  deve essere presentata
entro  termini compatibili  con  la programmazione  dei lavori  della
Commissione e  dell'Assemblea relativamente  al progetto di  legge al
quale  e'  riferita,  e   non  determina  comunque  modificazione  al
calendario dei lavori dell'Assemblea  o della Commissione. Al termine
dell'esame, il Comitato  esprime un parere, sulla base  dei criteri e
dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie
e dal Regolamento.
  5. Il parere  reso dal Comitato alle Commissioni  in sede referente
e' stampato e  allegato alla relazione per  l'Assemblea. Su richiesta
di  uno o  piu' membri  del  Comitato che  abbiano espresso  opinioni
dissenzienti, il parere da' conto di esse e delle loro motivazioni.
  6.  Qualora le  Commissioni  che procedono  in  sede referente  non
intendano adeguare  il testo  del progetto  di legge  alle condizioni
contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella
relazione per l'Assemblea. Ove il  progetto di legge sia esaminato in
sede  legislativa  o  redigente, si  applicano,  rispettivamente,  le
disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
  7. Il  Presidente della Camera,  qualora ne ravvisi  la necessita',
puo' convocare  congiuntamente il Comitato  per la legislazione  e la
Giunta per il Regolamento".
  L'art. 23 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  23. -  1. La  Camera organizza  i propri  lavori secondo  il
metodo della programmazione.
  2.  Il  programma dei  lavori  dell'Assemblea  e' deliberato  dalla
Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi
e, comunque, non superiore a tre mesi.
  3. Il Presidente della Camera  convoca la Conferenza dei presidenti
di Gruppo  dopo aver preso  gli opportuni contatti con  il Presidente
del Senato  e con  il Governo,  che interviene  alla riunione  con un
proprio  rappresentante. Il  Presidente della  Camera puo'  convocare
preliminarmente  la  Conferenza   dei  presidenti  delle  Commissioni
permanenti.  Il Governo  comunica  al Presidente  della  Camera e  ai
presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorita',
almeno due  giorni prima  della riunione  della Conferenza.  Entro lo
stesso termine ciascun Gruppo puo' trasmettere le proprie proposte al
Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
  4.  Il  programma, predisposto  sulla  base  delle indicazioni  del
Governo  e  delle  proposte   dei  Gruppi,  contiene  l'elenco  degli
argomenti  che   la  Camera  intende  esaminare,   con  l'indicazione
dell'ordine  di priorita'  e  del  periodo nel  quale  se ne  prevede
l'iscrizione all'ordine  del giorno dell'Assemblea.  Tale indicazione
e'  formulata in  modo  da  garantire tempi  congrui  per l'esame  in
rapporto al tempo disponibile e alla complessita' degli argomenti.
  5. I progetti di legge sono  inseriti nel programma in modo tale da
assicurare che la discussione in  Assemblea abbia inizio quando siano
decorsi  i termini  previsti  dall'articolo 81  per la  presentazione
della relazione all'Assemblea. Puo' derogarsi a tali termini soltanto
qualora la Commissione abbia gia' concluso l'esame, ovvero su accordo
unanime  della Conferenza  dei presidenti  di Gruppo,  nonche' per  i
progetti di legge esaminati a norma  degli articoli 70, comma 2, 71 e
99.
  6.  Il programma  e' approvato  con il  consenso dei  presidenti di
Gruppi la  cui consistenza numerica sia  complessivamente pari almeno
ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente
riserva  comunque  una quota  del  tempo  disponibile agli  argomenti
indicati dai  Gruppi dissenzienti,  ripartendola in  proporzione alla
consistenza  di questi.  Qualora nella  Conferenza dei  presidenti di
Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma e' predisposto
dal Presidente secondo  i criteri di cui  ai commi 4 e  5 e inserendo
nel  programma  stesso  le  proposte  dei  Gruppi  parlamentari,  nel
rispetto della  riserva di tempi  e di argomenti di  cui all'articolo
24, comma 3, secondo periodo.
  7. Il  programma formato  ai sensi del  comma 6  diviene definitivo
dopo  la   comunicazione  all'Assemblea.  Sulla   comunicazione  sono
consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno
e  di  dieci minuti  complessivi  per  ciascun Gruppo,  per  svolgere
osservazioni  che potranno  essere  prese in  considerazione ai  fini
della formazione del successivo programma.
  8. I  disegni di  legge finanziaria  e di  bilancio, i  progetti di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante
la sessione di  bilancio, il disegno di legge comunitaria  e gli atti
dovuti diversi  dalla conversione in  legge dei decreti -  legge sono
inseriti nel programma al di fuori dei  criteri di cui ai commi 3, 4,
5 e 6.
  9. Il programma e' aggiornato almeno  una volta al mese, secondo la
procedura  prevista   nei  commi   precedenti,  anche   in  relazione
all'esigenza dell'effettivo  svolgimento dell'istruttoria legislativa
nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui
al comma 7 dell'articolo 79.
  10.   Il  programma   dei   lavori   dell'Assemblea  determina   la
ripartizione dei  tempi di lavoro dell'Assemblea  e delle Commissioni
per il periodo considerato. In  ogni mese, con esclusione del periodo
di tempo in cui si svolge la  sessione di bilancio ai sensi dei commi
1 e  2 dell'articolo 119,  e' riservata una settimana  di sospensione
dei  lavori  della Camera,  destinata  allo  svolgimento delle  altre
attivita' inerenti al mandato parlamentare.
  11. In caso  di mancata predisposizione del programma  ai sensi dei
precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26".
  L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 24.  - 1.  Stabilito il programma,  il Presidente  convoca la
Conferenza dei  presidenti di Gruppo  per definirne le modalita'  e i
tempi di  applicazione mediante l'adozione  di un calendario  per tre
settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un
proprio rappresentante  e comunica  al Presidente  della Camera  e ai
presidenti dei  Gruppi parlamentari,  con almeno ventiquattro  ore di
anticipo,  le   proprie  indicazioni  relativamente  alle   date  per
l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.
Entro lo  stesso termine ciascun  Gruppo puo' trasmettere  le proprie
proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
  2. Il  calendario e' predisposto  sulla base delle  indicazioni del
Governo e delle  proposte dei Gruppi. Il calendario  approvato con il
consenso dei  presidenti di  Gruppi la  cui consistenza  numerica sia
complessivamente  pari  almeno ai  tre  quarti  dei componenti  della
Camera e'  definitivo ed  e' comunicato all'Assemblea.  Il Presidente
riserva  comunque  una quota  del  tempo  disponibile agli  argomenti
indicati dai  Gruppi dissenzienti,  ripartendola in  proporzione alla
consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi
di deputati  per non piu'  di due minuti  ciascuno e di  dieci minuti
complessivi  per  ciascun  Gruppo,   per  svolgere  osservazioni  che
potranno essere prese in considerazione  ai fini della formazione del
successivo calendario.
  3.  Qualora  nella  Conferenza  dei presidenti  di  Gruppo  non  si
raggiunga  la  maggioranza  di  cui  al comma  2,  il  calendario  e'
predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le
proposte dei  Gruppi di  opposizione, in modo  da garantire  a questi
ultimi  un  quinto  degli  argomenti da  trattare  ovvero  del  tempo
complessivamente disponibile per i  lavori dell'Assemblea nel periodo
considerato. Gli  argomenti, diversi dai progetti  di legge, inseriti
nel calendario  su proposta  di Gruppi di  opposizione sono  di norma
collocati  al  primo  punto   dell'ordine  del  giorno  delle  sedute
destinate alla  loro trattazione. All'esame  dei disegni di  legge di
conversione dei decreti - legge e' destinata non piu' della meta' del
tempo  complessivamente  disponibile.  Il  calendario  cosi'  formato
diviene  definitivo   dopo  la  comunicazione   all'Assemblea.  Sulla
comunicazione sono consentiti interventi di  deputati per non piu' di
due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo,
per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione
ai fini della formazione del successivo calendario.
  4. I  disegni di  legge finanziaria  e di  bilancio, i  progetti di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante
la sessione di  bilancio, il disegno di legge comunitaria  e gli atti
dovuti diversi  dalla conversione in  legge dei decreti -  legge sono
inseriti nel calendario e iscritti  all'ordine del giorno al di fuori
dei criteri di  cui ai commi 2  e 3. Ai fini del  calcolo delle quote
previste  dai  suddetti  commi  non si  tiene  conto  dell'esame  dei
provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni
di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei
progetti  di  legge  di  iniziativa popolare,  dello  svolgimento  di
interpellanze   e  di   interrogazioni,  dell'esame   delle  proposte
formulate  dalla Giunta  delle elezioni  a norma  dell'articolo 17  e
delle deliberazioni  adottate ai sensi  degli articoli 68 e  96 della
Costituzione.
  5. Il calendario approvato ai  sensi dei commi precedenti individua
gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la
comunicazione all'Assemblea, il calendario e' stampato e distribuito.
Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli
nei quali l'Assemblea procedera' a votazioni.
  6. Per l'esame  e l'approvazione di eventuali  proposte di modifica
al calendario, indicate dal Governo o  da un presidente di Gruppo, si
applica  la stessa  procedura prevista  per la  sua approvazione.  In
relazione a situazioni sopravvenute  urgenti, possono essere inseriti
nel calendario  anche argomenti  non compresi nel  programma, purche'
non ne  rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi,  se del caso,
le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
  7.  La Conferenza  dei  presidenti di  Gruppo,  con la  maggioranza
prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile
per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori
dell'Assemblea, in rapporto alla  loro complessita'. Essa, detratti i
tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del
Gruppo  misto,  nonche' quelli  per  lo  svolgimento di  richiami  al
regolamento e delle  operazioni materiali di voto,  provvede quindi a
ripartire fra i Gruppi, per una  parte in misura eguale e per l'altra
in  misura proporzionale  alla  consistenza degli  stessi, i  quattro
quinti del tempo complessivamente disponibile  per le diverse fasi di
esame. Il tempo restante e'  riservato agli interventi che i deputati
chiedano  di   svolgere  a  titolo  personale,   comunicandolo  prima
dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto e'
ripartito  fra le  componenti  politiche in  esso costituite,  avendo
riguardo alla loro  consistenza numerica. Per l'esame  dei disegni di
legge  d'iniziativa  del Governo,  la  Conferenza  dei presidenti  di
Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti  alle opposizioni una quota del
tempo disponibile  piu' ampia  di quella  attribuita ai  Gruppi della
maggioranza.
  8. Nella  ripartizione dei tempi operata  ai sensi del comma  7, e'
comunque assegnato a  ciascun Gruppo, per la  discussione sulle linee
generali dei progetti di legge,  un tempo complessivo non inferiore a
quello  previsto per  un  intervento dall'articolo  39,  comma 1.  La
disposizione di  cui al periodo  precedente non si  applica all'esame
dei  disegni  di  legge   di  autorizzazione  a  ratificare  trattati
internazionali.
  9. Qualora  non si raggiunga  la maggioranza prevista dal  comma 2,
alla determinazione del  tempo disponibile per la  discussione e alla
conseguente  ripartizione   provvede  il  Presidente   della  Camera,
osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.
  10. Nella  ripartizione di cui ai  commi 7 e 9,  il tempo riservato
agli  interventi  dei  relatori  e' stabilito  distintamente  per  il
relatore  per  la  maggioranza  e   per  gli  eventuali  relatori  di
minoranza.  Il tempo  attribuito a  questi ultimi  e' determinato  in
proporzione  alla consistenza  dei Gruppi  che essi  rappresentano e,
comunque, in misura non inferiore a  un terzo di quello attribuito al
relatore per la maggioranza.
  11.  I termini  per gli  interventi  svolti dai  deputati a  titolo
personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.
  12. Per  le fasi successive  alla discussione sulle  linee generali
dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti
prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma
1,  le disposizioni  di  cui  al comma  7  si  applicano soltanto  su
deliberazione  unanime della  Conferenza  dei  presidenti di  Gruppo,
ovvero nel caso  in cui la discussione non riesca  a concludersi e il
progetto  di  legge sia  iscritto  in  un successivo  calendario.  Il
Presidente della Camera dispone che  la disciplina di cui al presente
comma si  applichi, qualora  ne sia  fatta richiesta  da parte  di un
Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di
eccezionale  rilevanza  politica,  sociale o  economica  riferite  ai
diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.
  13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate
in  via  tendenziale  e  con riferimento  alle  previsioni  formulate
all'atto della predisposizione del calendario".
  L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 25. - 1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di
presidenza,  integrato   dai  rappresentanti   dei  Gruppi,   per  la
predisposizione del  programma e del calendario,  che avviene secondo
le  modalita' e  le procedure  previste dagli  articoli 23  e 24.  Il
Governo e' informato della riunione  per farvi intervenire un proprio
rappresentante.
  2. Il programma e il  calendario dei lavori di ciascuna Commissione
sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei
progetti di  legge e degli  altri argomenti compresi nel  programma e
nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in
essi previsti e con l'osservanza  dei criteri indicati dagli articoli
23 e 24.  All'esame dei progetti di legge e  degli altri argomenti di
cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel
calendario dei  lavori di ciascuna  Commissione. I progetti  di legge
inclusi  nel programma  dei  lavori dell'Assemblea  sono iscritti  al
primo  punto  dell'ordine  del  giorno  della  Commissione,  in  sede
referente,  nella prima  seduta  compresa nel  calendario dei  lavori
della   Commissione  stessa,   predisposto   dopo  la   comunicazione
all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.
  3.  Per  l'esame  dei  progetti  di legge  in  sede  legislativa  e
redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.
  4. Il programma e il  calendario dei lavori di ciascuna Commissione
sono altresi'  predisposti in modo  tale da assicurare  il tempestivo
esame degli atti  e dei progetti di atti normativi  comunitari di cui
agli articoli 126 -bis e 127.
  5. La procedura prevista nei  commi precedenti si applica anche per
l'esame  e  l'approvazione  di  eventuali  proposte  di  modifica  al
programma o al calendario indicate dal  Governo o da un presidente di
Gruppo.
  6. Il  Presidente della  Camera puo'  sempre invitare  i presidenti
delle  Commissioni  a iscrivere  all'ordine  del  giorno uno  o  piu'
argomenti in  conformita' ai  criteri stabiliti  nel programma  o nel
calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera puo'
inoltre,  quando   lo  ritenga  necessario,  convocare   una  o  piu'
Commissioni, fissandone  l'ordine del giorno. Di  tali iniziative da'
notizia all'Assemblea".
 L'art. 25 -bis e' abrogato.
  L'art. 40 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 40. - 1. La questione pregiudiziale, quella cioe' che un dato
argomento  non debba  discutersi, e  la questione  sospensiva, quella
cioe' che la  discussione debba rinviarsi al  verificarsi di scadenze
determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che
abbia inizio  la discussione stessa.  Quando, pero', questa  sia gia'
iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in
Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.
  2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in
votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali,
se   preannunziate  nella   Conferenza  dei   presidenti  di   Gruppo
contestualmente alla  predisposizione del relativo  calendario; negli
altri  casi,  sono  discusse  e  votate  al  termine  della  suddetta
discussione.
  3. Uno solo  dei proponenti ha facolta' di  illustrare la questione
per  non  piu'  di  dieci minuti.  Puo'  altresi'  intervenire  nella
discussione un deputato  per ognuno degli altri Gruppi,  per non piu'
di cinque minuti.
  4. Nel concorso  di piu' questioni pregiudiziali  ha luogo un'unica
discussione.  Nei casi  in cui  il  Presidente ritenga,  per il  loro
contenuto, diversi gli strumenti  presentati da deputati dello stesso
Gruppo, puo'  intervenire anche  piu' di  un proponente  del medesimo
Gruppo. Chiusa  la discussione,  l'Assemblea o la  Commissione decide
con  unica  votazione  sulle questioni  pregiudiziali  sollevate  per
motivi di costituzionalita'  e poi, con altra  unica votazione, sulle
questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
  5.  In  caso di  concorso  di  piu' questioni  sospensive  comunque
motivate,  ha   luogo  un'unica   discussione  e  l'Assemblea   o  la
Commissione decide  con unica  votazione sulla  sospensiva e  poi, se
questa e' approvata, sulla scadenza".
  All'art. 44, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. La chiusura della discussione  non puo' essere richiesta quando
il tempo  disponibile per la  discussione stessa sia  stato ripartito
dalla  Conferenza dei  presidenti di  Gruppo o  dal Presidente  della
Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24 nonche' dei commi
7 e 8 dell'articolo 119".
  All'art. 65, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Alla pubblicita'  dei lavori delle Giunte  e delle Commissioni,
nonche' del  Comitato per  la legislazione di  cui all'articolo  16 -
bis, si  provvede mediante resoconti pubblicati  nel Bollettino delle
Giunte  e  delle  Commissioni  parlamentari  a  cura  del  Segretario
generale della Camera".
  L'art. 69 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  69. -  1. All'atto  della  presentazione di  un progetto  di
legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o
dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.
  2.  La dichiarazione  d'urgenza  e' adottata  dalla Conferenza  dei
presidenti di  Gruppo con  la maggioranza prevista  dall'articolo 23,
comma 6. Qualora  non si raggiunga tale maggioranza,  la richiesta e'
sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti
nel programma  dei lavori.  Sulla richiesta l'Assemblea  delibera con
votazione palese mediante  procedimento elettronico con registrazione
dei nomi.
  3. Per ciascun  programma dei lavori non  possono essere dichiarati
urgenti  piu'  di  cinque  progetti  di legge,  se  il  programma  e'
predisposto per  tre mesi,  ovvero piu'  di tre,  se il  programma e'
predisposto per  due mesi. Non  puo' essere dichiarata  l'urgenza dei
progetti di  legge costituzionale  ne' dei progetti  di legge  di cui
all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo".
  L'art. 79 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  79. -  1. Le  Commissioni  in sede  referente organizzano  i
propri lavori secondo principii  di economia procedurale. Per ciascun
procedimento,  l'ufficio di  presidenza integrato  dai rappresentanti
dei Gruppi,  con la maggioranza  prevista dall'articolo 23,  comma 6,
ovvero,  in  mancanza  di  questa, il  presidente  della  Commissione
determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di
attivita' conoscitive  e istruttorie;  stabilisce altresi',  di norma
dopo la  scelta del testo base,  i termini per la  presentazione e le
modalita'  per   l'esame  degli   emendamenti.  Il   procedimento  e'
organizzato in  modo tale da  assicurare che esso si  concluda almeno
quarantotto ore prima della data  stabilita nel calendario dei lavori
per  l'iscrizione  del  progetto   di  legge  all'ordine  del  giorno
dell'Assemblea.
  2.  Il procedimento  per  l'esame  dei progetti  di  legge in  sede
referente e' costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei
necessari elementi  informativi, dalla  formulazione del  testo degli
articoli  e  dalla  deliberazione  sul  conferimento  del  mandato  a
riferire all'Assemblea.
  3. La  discussione in sede  referente e' introdotta  dal presidente
della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al
Governo  i dati  e  gli  elementi informativi  necessari  per i  fini
indicati ai commi 4 e 11.
  4. Nel corso dell'esame in  sede referente, la Commissione provvede
ad acquisire gli  elementi di conoscenza necessari  per verificare la
qualita'  e  l'efficacia  delle  disposizioni  contenute  nel  testo.
L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:
  a)  la necessita'  dell'intervento legislativo,  con riguardo  alla
possibilita'  di  conseguirne i  fini  mediante  il ricorso  a  fonti
diverse dalla legge;
  b) la  conformita' della disciplina proposta  alla Costituzione, la
sua compatibilita' con la normativa dell'Unione europea e il rispetto
delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
  c) la  definizione degli obiettivi dell'intervento  e la congruita'
dei  mezzi individuati  per  conseguirli,  l'adeguatezza dei  termini
previsti per l'attuazione della disciplina,  nonche' gli oneri per la
pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
  d) l'inequivocita' e la chiarezza del significato delle definizioni
e delle  disposizioni, nonche' la congrua  sistemazione della materia
in articoli e commi.
  5.  Per  l'acquisizione  degli  elementi  di cui  al  comma  4,  la
Commissione   puo'  richiedere   al   Governo  di   fornire  dati   e
informazioni,  anche con  la  predisposizione  di apposite  relazioni
tecniche. La Commissione si avvale  inoltre delle procedure di cui al
capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.
  6.  Le procedure  previste  dal  comma 5  sono  promosse quando  ne
facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo
che l'ufficio di presidenza  integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
con la  maggioranza prevista  dall'articolo 23,  comma 6,  ovvero, in
mancanza  di   questa,  il  presidente  della   Commissione  giudichi
l'oggetto   della  richiesta   non  essenziale   per  il   compimento
dell'istruttoria legislativa.  L'ufficio di presidenza  integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, con  la maggioranza prevista dall'articolo
23,  comma 6,  ovvero, in  mancanza  di questa,  il presidente  della
Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale
il Governo  stesso deve comunicare le  informazioni e i dati  ad esso
richiesti relativamente  ai progetti di legge  inseriti nel programma
dei   lavori  dell'Assemblea.   La  Commissione   non  procede   alle
deliberazioni conclusive  riguardanti ciascun articolo fino  a quando
non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al
Governo, salvo che esso dichiari  di non poterli fornire, indicandone
il motivo.
  7. Qualora il Governo non fornisca  nei tempi stabiliti i dati e le
informazioni richiesti  dalla Commissione senza indicarne  il motivo,
la Conferenza dei  presidenti di Gruppo, con  la maggioranza prevista
dall'articolo  23,  comma  6,  ovvero,  in  mancanza  di  questa,  il
Presidente  della   Camera  stabilisce   un  nuovo  termine   per  la
presentazione della  relazione all'Assemblea di cui  all'articolo 81.
Del tardivo o mancato adempimento da  parte del Governo e' dato conto
in tale relazione.
  8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive
o  comunque  volte  ad   impedire  l'adempimento  dell'obbligo  della
Commissione  di riferire  all'Assemblea non  possono essere  poste in
votazione; di esse dovra' pero'  farsi menzione nella relazione della
Commissione.
  9. La Commissione puo' nominare  un Comitato ristretto, composto in
modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al
quale   affida   l'ulteriore   svolgimento  dell'istruttoria   e   la
formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.
  10. Per  garantire il  rispetto del termine  previsto dal  comma 1,
terzo periodo, le  deliberazioni per la formulazione  del testo degli
articoli   possono  avere   luogo  secondo   principii  di   economia
procedurale, assicurando  comunque che per ogni  articolo siano posti
in votazione, di  norma, almeno due emendamenti,  indicati da ciascun
Gruppo,  anche   interamente  sostitutivi  del  testo   proposto  dal
relatore.
  11. La Commissione  introduce nel testo norme  per il coordinamento
della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che
siano   espressamente  indicate   le  disposizioni   conseguentemente
abrogate.
  12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore,
al  quale  conferisce  il  mandato  di riferire  sul  testo  da  essa
predisposto; nomina altresi' un Comitato  di nove membri, composto in
modo da  garantire la  partecipazione proporzionale  delle minoranze,
per la  discussione davanti all'Assemblea  e per il  compito indicato
nel  comma   3  dell'articolo  86.  I   Gruppi  dissenzienti  possono
designare,  anche  congiuntamente,  relatori di  minoranza.  Ciascuna
relazione  di minoranza  reca  un proprio  testo, anche  parzialmente
alternativo  al  testo  della   Commissione,  formulato  in  articoli
corrispondenti a quest'ultimo.
  13.  Le  relazioni per  l'Assemblea  danno  conto delle  risultanze
dell'istruttoria  legislativa svolta  dalla Commissione  con riguardo
agli aspetti indicati nel comma 4.
  14.  La relazione  della maggioranza  e, se  presentate, quelle  di
minoranza sono  stampate e distribuite almeno  ventiquattro ore prima
che  si apra  la discussione,  tranne che,  per urgenza,  l'Assemblea
deliberi  un termine  piu'  breve. Qualora  l'Assemblea autorizzi  la
relazione orale, sono stampati e  distribuiti nello stesso termine il
testo  della   Commissione  e   i  testi   alternativi  eventualmente
presentati dai relatori di minoranza.
  15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una
Commissione permanente  all'unanimita', tanto nelle  sue disposizioni
quanto nella  motivazione della sua relazione,  la Commissione stessa
puo' proporre all'Assemblea  che si discuta sul  testo del proponente
adottandone la relazione".
  L'art. 81 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 81. - 1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge
inseriti  nel  programma  dei  lavori  dell'Assemblea  devono  essere
presentate nel  termine di  due mesi  dall'inizio dell'esame  in sede
referente.
  2.  Il termine  di cui  al  comma 1  e'  ridotto alla  meta' per  i
progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed e' ridotto
a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti -
legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII".
  All'art 82, al comma 2, le  parole: "comma 5 dell'articolo 79" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 14 dell'articolo 79".
  All'art. 83, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1  -bis. I  relatori, nello  svolgimento della  relazione, possono
chiedere al Governo di  rispondere su questioni determinate attinenti
ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del
Governo stesso,  nonche' alle conseguenze di  carattere finanziario e
ordinamentale derivanti  dall'applicazione delle norme  contenute nei
progetti  di  legge.  Il  Governo puo'  rispondere  immediatamente  o
chiedere  di differire  la risposta  al momento  della replica;  puo'
chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano
sospesi  per non  piu'  di  un'ora, ovvero  dichiarare  di non  poter
rispondere, indicandone il motivo".
  L'art. 84 e' abrogato.
  All'art. 85, al comma 3, le parole: "commi 5 e 9 dell'art. 86" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 5 e 10 dell'art. 86".
  Dopo l'art. 85 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 85 -bis.  - 1. I Gruppi possono  segnalare, prima dell'inizio
dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e
i subemendamenti da  porre comunque in votazione  qualora si proceda,
in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive
o  per  principii. In  tal  caso  e'  garantita, con  riferimento  al
progetto di  legge nel suo  complesso, la  votazione di un  numero di
emendamenti,  articoli aggiuntivi  e  subemendamenti, presentati  dai
deputati appartenenti a ciascuno dei  Gruppi che abbiano provveduto a
segnalarli a  norma del periodo  precedente, non inferiore  in media,
per  ciascun articolo,  ad un  decimo del  numero dei  componenti del
Gruppo stesso.
  2. Per i disegni di legge di conversione dei decretilegge, la quota
indicata al comma 1 e' elevata ad un quinto del numero dei componenti
del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno
di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decretolegge.
  3. Il Presidente  puo' inoltre porre in  votazione gli emendamenti,
gli articoli  aggiuntivi e i  subemendamenti, dei quali  riconosca la
rilevanza, presentati  da deputati  che dichiarino di  dissentire dai
rispettivi Gruppi.
  4.  Le  disposizioni   di  cui  all'ultimo  periodo   del  comma  8
dell'articolo 85 non  si applicano nella discussione  dei progetti di
legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12,
ultimo periodo".
  L'art. 86 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 86. -  1. Gli articoli aggiuntivi e gli  emendamenti sono, di
regola,  presentati  e  svolti nelle  Commissioni.  Possono  comunque
essere  presentati   in  Assemblea   nuovi  articoli   aggiuntivi  ed
emendamenti, e  quelli respinti  in Commissione,  purche' nell'ambito
degli  argomenti  gia'  considerati  nel testo  o  negli  emendamenti
presentati e  giudicati ammissibili  in Commissione, entro  il giorno
precedente la  seduta nella quale  avra' inizio la  discussione degli
articoli.
  2.  Qualora i  nuovi  articoli aggiuntivi  o emendamenti  importino
maggiori  spese  o  diminuzione  di entrate,  sono  trasmessi  appena
presentati  alla Commissione  bilancio  affinche'  siano esaminati  e
valutati  nelle   loro  conseguenze  finanziarie.  A   tal  fine,  il
Presidente della Camera stabilisce, ove  occorra, il termine entro il
quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.
  3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima
della discussione con l'intervento  del presidente della Commissione,
per esaminare  i nuovi  emendamenti e articoli  aggiuntivi presentati
direttamente  in Assemblea.  Il presidente  della Commissione,  se ne
ravvisa l'opportunita', puo' convocare  per tale esame la Commissione
plenaria.
  4. I subemendamenti  possono essere presentati fino  a un'ora prima
della  seduta  nella  quale  saranno discussi  gli  articoli  cui  si
riferiscono. Essi sono  esaminati, a norma del comma  3, dal Comitato
dei nove  o dalla Commissione,  che possono chiedere un  breve rinvio
della votazione.
  5.  La Commissione  e  il Governo  possono presentare  emendamenti,
subemendamenti  e articoli  aggiuntivi  fino a  che  sia iniziata  la
votazione  dell'articolo  o   dell'emendamento  cui  si  riferiscono,
purche'  nell'ambito degli  argomenti  gia' considerati  nel testo  o
negli emendamenti presentati e  giudicati ammissibili in Commissione.
Trenta deputati o uno o  piu' presidenti di Gruppi che, separatamente
o  congiuntamente,  risultino  di almeno  pari  consistenza  numerica
possono presentare  subemendamenti a  ciascuno di tali  emendamenti e
articoli  aggiuntivi  anche  nel  corso  della  seduta,  nel  termine
stabilito  dal   Presidente.  Ciascun  relatore  di   minoranza  puo'
presentare,  entro  il  medesimo   termine,  un  solo  subemendamento
riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla
Commissione o  dal Governo  a norma del  presente comma.  L'esame dei
suddetti emendamenti  e articoli aggiuntivi, con  i subemendamenti ad
essi  riferiti, puo'  essere rinviato  per non  piu' di  tre ore  dal
Presidente della  Camera o su  richiesta di un decimo  dei componenti
l'Assemblea o di uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
  6.  I  relatori  e  il  Governo  esprimono  il  loro  parere  sugli
emendamenti  prima che  siano posti  in votazione.  Nell'esprimere il
parere,  i relatori  possono  chiedere al  Governo  di rispondere  su
specifiche   questioni    attinenti   alle    conseguenze   derivanti
dall'applicazione   delle   norme,   da  esso   proposte,   contenute
nell'articolo  in  esame  o  in emendamenti  presentati  dal  Governo
medesimo.  Il Governo  puo' rispondere  immediatamente o  chiedere di
differire   la  risposta   non   oltre   la  conclusione   dell'esame
dell'articolo; puo'  chiedere altresi'  che la  seduta o  l'esame del
progetto  di legge  siano  sospesi  per non  piu'  di un'ora,  ovvero
dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
  7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla
Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare
il testo  alla Commissione  medesima; e'  interpellato su  ogni altra
proposta, attinente all'ordine dei  lavori, che abbia conseguenze sul
seguito dell'esame.  Sulle proposte  di cui  al presente  comma hanno
altresi' facolta' di esprimersi i relatori di minoranza, per non piu'
di cinque minuti ciascuno.
  8. Chi ritira  un emendamento ha diritto di esporne  la ragione per
un tempo non  eccedente i cinque minuti. Un  emendamento ritirato dal
proponente puo' essere fatto proprio  soltanto da venti deputati o da
un presidente di Gruppo.
  9.   Gli  emendamenti   presentati  ai   sensi  del   comma  1   si
distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale
saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.
  10.  E'   in  facolta'  del   Presidente  della  Camera,   in  casi
particolari,  anche   in  relazione  al  tempo   disponibile  per  la
conoscenza  delle  conclusioni  della Commissione,  di  modificare  i
termini per la presentazione e  la distribuzione degli emendamenti in
Assemblea".
  All'art. 87, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1 -bis. I testi alternativi  presentati ai sensi dell'articolo 79,
comma  12, sono  posti in  votazione,  su richiesta  del relatore  di
minoranza,  come  emendamenti   interamente  sostitutivi  di  ciascun
articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi
riferiti all'articolo medesimo".
  All'art. 94, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. La Commissione in sede  legislativa, udito il relatore nominato
dal  suo  presidente, procede  alla  discussione  e approvazione  del
progetto  di legge  secondo  le  norme del  capo  XVII sull'esame  in
Assemblea. L'istruttoria legislativa e' svolta ai sensi dell'articolo
79".
 L'art. 96 -bis e' sostituito dal seguente:
  "Art. 96 -bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di
legge di conversione dei decretilegge alle Commissioni competenti, in
sede  referente,   il  giorno  stesso  della   loro  presentazione  o
trasmissione alla Camera e ne  da' notizia all'Assemblea nello stesso
giorno  o   nella  prima  seduta  successiva,   da  convocarsi  anche
appositamente nel  termine di  cinque giorni dalla  presentazione, ai
sensi  del  secondo comma  dell'articolo  77  della Costituzione.  La
proposta di diversa assegnazione, ai  sensi del comma 1 dell'articolo
72, deve essere formulata  all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e
l'Assemblea delibera per alzata di  mano, sentiti un oratore contro e
uno a  favore per non  piu' di cinque  minuti ciascuno. I  disegni di
legge di cui al presente articolo sono altresi' assegnati al Comitato
per la legislazione  di cui all'articolo 16-bis, che,  nel termine di
cinque  giorni, esprime  parere  alle  Commissioni competenti,  anche
proponendo la  soppressione delle disposizioni del  decreto-legge che
contrastino  con le  regole sulla  specificita' e  omogeneita' e  sui
limiti  di contenuto  dei  decreti -  legge,  previste dalla  vigente
legislazione.
  2. Nella relazione del Governo,  che accompagna il disegno di legge
di conversione, e' dato conto dei presupposti di necessita' e urgenza
per l'adozione  del decreto -  legge e vengono descritti  gli effetti
attesi  dalla sua  attuazione e  le conseguenze  delle norme  da esso
recate  sull'ordinamento. La  Commissione, alla  quale il  disegno di
legge di conversione e' assegnato ai sensi del comma 1, puo' chiedere
al Governo di  integrare gli elementi forniti  nella relazione, anche
con riferimento a singole disposizioni del decreto - legge.
  3.  Entro  il  quinto   giorno  dall'annunzio  all'Assemblea  della
presentazione o della  trasmissione alla Camera del  disegno di legge
di  conversione, un  presidente di  Gruppo o  venti deputati  possono
presentare una questione pregiudiziale  riferita al contenuto di esso
o  del relativo  decreto -  legge. La  deliberazione sulla  questione
pregiudiziale e' posta all'ordine del  giorno entro il settimo giorno
dal suddetto annunzio all'Assemblea.  Le questioni pregiudiziali sono
discusse  secondo le  disposizioni  dell'articolo 40,  commi  3 e  4.
Chiusa  la discussione,  l'Assemblea decide  con unica  votazione sul
complesso  delle questioni  pregiudiziali presentate.  Nell'ulteriore
corso della discussione dei disegni di  legge di cui al presente capo
non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.
  4. Il  disegno di legge di  conversione e' iscritto al  primo punto
dell'ordine  del  giorno  delle   sedute  della  Commissione  cui  e'
assegnato.  La  Commissione  riferisce all'Assemblea  entro  quindici
giorni, decorsi i  quali il disegno di legge e'  posto all'ordine del
giorno dell'Assemblea,  tenendo conto dei  criteri di cui al  comma 3
dell'articolo  24;  prima  di  tale termine,  puo'  essere  preso  in
considerazione per  la programmazione dei lavori  soltanto qualora la
Commissione ne abbia  concluso l'esame in sede  referente, ovvero con
deliberazione assunta all'unanimita'  dalla Conferenza dei presidenti
di Gruppo.
  5. E'  in facolta'  del Presidente, in  casi particolari,  anche in
relazione  alla  data  di  trasmissione   del  disegno  di  legge  di
conversione dal Senato,  di modificare i termini di cui  ai commi 3 e
4.
  6. Per l'esame  dei disegni di legge di  conversione gia' approvati
dalla Camera  e modificati dal Senato  i termini per l'esame  in sede
referente di  cui al comma  4 sono  stabiliti dal Presidente;  non si
applicano le disposizioni di cui al comma 3.
  7.  Il  Presidente dichiara  inammissibili  gli  emendamenti e  gli
articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia
del   decreto  -   legge.   Qualora   ritenga  opportuno   consultare
l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano".
  All'articolo 107, al comma 2, le parole: "comma 3 dell'articolo 25"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 6 dell'articolo 25".
  Dopo l'art. 153 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 153 -bis. - 1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44,
65,  69, 79,  81,  82,  83, 85,  86,  87, 94,  96  -bis,  107 e  154,
l'abrogazione degli  articoli 25  -bis e 84  e le  disposizioni degli
articoli 16 -bis  e 85 -bis, approvate dalla Camera  nella seduta del
24 settembre 1997, entrano in vigore il 1 gennaio 1998".
  L'art. 154 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 154. - 1. In via transitoria non si applicano al procedimento
di conversione dei decreti - legge le disposizioni di cui ai commi 7,
8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione
dei decretilegge  sono inseriti  nel programma  e nel  calendario dei
lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e
sono  esaminati  secondo  quanto   previsto,  in  particolare,  dagli
articoli 81, 85, 85 -bis e 96 -bis.
  2.  In  via  transitoria  e  fino  all'approvazione  di  una  nuova
disciplina della questione di  fiducia, l'eventuale posizione di essa
da parte  del Governo nel  corso dell'esame  di un progetto  di legge
sospende, salvo  diverso accordo tra  i Gruppi, il decorso  dei tempi
previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la
votazione della questione stessa.
  3. Alla  discussione dei progetti di  legge costituzionale previsti
dalla legge  costituzionale 24  gennaio 1997, n.  1, si  applicano le
disposizioni dell'articolo  24 nel testo  in vigore alla data  del 31
dicembre 1997.
  4. Entro il 31 gennaio 1999,  la Giunta per il Regolamento presenta
all'Assemblea  una   relazione  sull'attuazione  della   riforma  del
procedimento legislativo.
  5.   La  Commissione   speciale   per   le  politiche   comunitarie
costituitasi  nella  XIII  legislatura  assume  la  denominazione  di
Commissione  politiche dell'Unione  europea.  Fino  al primo  rinnovo
delle  Commissioni,   ai  sensi  dell'articolo  20,   comma  5,  alla
Commissione non  si applica il  divieto di  cui al primo  periodo del
comma 3 dell'articolo 19".
                                              Il Presidente: Violante
                              LAVORI PREPARATORI
           (Documento II, n. 26)
            Presentato    dalla  Giunta   per il   regolamento il  22
          luglio  1997 a seguito della  discussione svoltasi   presso
          la  medesima   Giunta nelle sedute del  2, 8,  15, 29  e 30
          aprile, 6 e  27 maggio,  4, 10  e 24 giugno, 1  , 4,  7, 8,
          9, 10,  14, 16, 17,  21 e  22 luglio  1997, e ulteriormente
          discusso  il    28    e  29    luglio   1997.     Esaminato
          dall'Assemblea  nelle  sedute del 23, 24  e 31 luglio 1997,
          e da essa approvato nella seduta   del 24  settembre  1997,
          nel  testo  riformulato  dalla Giunta, l'11 settembre 1997,
          sulla base  dei  principi  e  criteri  direttivi  approvati
          dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997.
                                    N O T E
          Avvertenza:
            Il  testo  della  nota qui pubblicato e' stato redatto al
          solo fine di facilitare  la lettura   delle    disposizioni
          modificate,  delle    quali  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
           Nota alla deliberazione:
            -  Il  testo  degli  articoli   del   regolamento   della
          Camera    dei deputati,   quale   risulta  a seguito  delle
          modificazioni  approvate dall'Assemblea nella seduta del 24
          settembre, sopra riportate, e' il seguente:
            "Art. 16 -bis. - 1. Il  Comitato per la  legislazione  e'
          composto di otto  deputati,  scelti  dal  Presidente  della
          Camera    in    modo    da  garantire   la   rappresentanza
          paritaria della  maggioranza  e  delle opposizioni.
            2. Il Comitato e' presieduto, a  turno, da uno  dei  suoi
          componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.
            3.    Il Comitato   esprime pareri  alle Commissioni  sui
          progetti  di legge da   queste esaminati, secondo    quanto
          previsto  dal  comma    4. Il parere e'   espresso entro  i
          termini indicati  all'art. 73,   comma 2, decorrenti    dal
          giorno    della  richiesta    formulata dalla   Commissione
          competente. All'esame presso  il  Comitato  partecipano  il
          relatore e il rappresentante del Governo.
            4. Qualora  ne sia  fatta richiesta  da almeno  un quinto
          dei  loro  componenti,    le Commissioni   trasmettono   al
          Comitato   i progetti   di legge affinche'    esso  esprima
          parere sulla  qualita' dei  testi, con riguardo  alla  loro
          omogeneita',    alla  semplicita',  chiarezza  e proprieta'
          della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi  per
          la  semplificazione  e il  riordinamento della legislazione
          vigente. Il parere e'  richiesto non prima    della  scelta
          del  testo   adottato come base per il  seguito dell'esame.
          La  richiesta    deve  essere  presentata  entro    termini
          compatibili    con   la programmazione   dei lavori   della
          Commissione e  dell'Assemblea relativamente  al progetto di
          legge al quale  e'  riferita,  e   non  determina  comunque
          modificazione  al calendario dei lavori dell'Assemblea    o
          della  Commissione.  Al  termine  dell'esame,  il  Comitato
          esprime un parere, sulla base  dei criteri e dei  requisiti
          tecnici  definiti  dalle norme costituzionali e ordinarie e
          dal Regolamento.
            5. Il parere  reso dal Comitato alle Commissioni  in sede
          referente e'  stampato  e    allegato  alla  relazione  per
          l'Assemblea.  Su  richiesta  di   uno o   piu' membri   del
          Comitato che  abbiano espresso   opinioni dissenzienti,  il
          parere da' conto di esse e delle loro motivazioni.
            6.    Qualora le   Commissioni   che procedono   in  sede
          referente  non intendano adeguare  il testo   del  progetto
          di   legge    alle  condizioni  contenute  nel  parere  del
          Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione  per
          l'Assemblea.  Ove  il    progetto di legge sia esaminato in
          sede    legislativa    o     redigente,  si      applicano,
          rispettivamente,   le disposizioni degli articoli 93, comma
          3, e 96, comma 4.
            7.  Il   Presidente della Camera,  qualora ne ravvisi  la
          necessita', puo' convocare  congiuntamente il Comitato  per
          la legislazione  e la Giunta per il regolamento".
            "Art.  23. -  1. La  Camera organizza  i propri    lavori
          secondo  il metodo della programmazione.
            2.    Il    programma  dei   lavori   dell'Assemblea   e'
          deliberato  dalla Conferenza dei presidenti di  Gruppo  per
          un  periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a
          tre mesi.
            3. Il Presidente della Camera  convoca la Conferenza  dei
          presidenti  di  Gruppo    dopo  aver  preso   gli opportuni
          contatti con  il Presidente del Senato  e con  il  Governo,
          che   interviene      alla   riunione      con  un  proprio
          rappresentante.  Il     Presidente  della     Camera   puo'
          convocare preliminarmente  la  Conferenza   dei  presidenti
          delle    Commissioni permanenti.   Il Governo  comunica  al
          Presidente  della  Camera e   ai presidenti dei  Gruppi  le
          proprie  indicazioni,  in  ordine  di priorita', almeno due
          giorni prima  della riunione  della Conferenza.   Entro  lo
          stesso  termine  ciascun Gruppo puo' trasmettere le proprie
          proposte al Governo, al  Presidente  della  Camera  e  agli
          altri Gruppi.
            4.    Il    programma, predisposto   sulla   base   delle
          indicazioni  del Governo  e  delle  proposte   dei  Gruppi,
          contiene   l'elenco   degli argomenti   che    la    Camera
          intende    esaminare,    con  l'indicazione dell'ordine  di
          priorita'  e   del   periodo nel   quale   se ne    prevede
          l'iscrizione  all'ordine   del giorno dell'Assemblea.  Tale
          indicazione e'  formulata in   modo   da   garantire  tempi
          congrui    per l'esame   in rapporto al tempo disponibile e
          alla complessita' degli argomenti.
            5. I progetti di legge sono   inseriti nel  programma  in
          modo  tale  da  assicurare che la discussione in  Assemblea
          abbia inizio quando  siano  decorsi  i    termini  previsti
          dall'art.    81  per  la    presentazione  della  relazione
          all'Assemblea.  Puo'  derogarsi a  tali  termini   soltanto
          qualora  la Commissione abbia gia' concluso l'esame, ovvero
          su accordo unanime  della Conferenza   dei presidenti    di
          Gruppo,  nonche' per  i progetti di legge esaminati a norma
          degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.
            6.    Il  programma   e' approvato   con il  consenso dei
          presidenti di Gruppi  la    cui  consistenza  numerica  sia
          complessivamente  pari  almeno ai tre quarti dei componenti
          della Camera. In tal caso, il Presidente riserva   comunque
          una quota  del  tempo  disponibile agli  argomenti indicati
          dai    Gruppi dissenzienti,   ripartendola in   proporzione
          alla consistenza  di questi.  Qualora nella  Conferenza dei
          presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza,  il
          programma  e' predisposto dal Presidente secondo  i criteri
          di cui  ai commi 4 e  5 e inserendo nel  programma   stesso
          le   proposte   dei   Gruppi   parlamentari,   nel rispetto
          della  riserva di tempi e  di argomenti di  cui    all'art.
          24, comma 3, secondo periodo.
            7.  Il  programma formato  ai sensi del  comma 6  diviene
          definitivo dopo  la   comunicazione  all'Assemblea.   Sulla
          comunicazione    sono consentiti interventi di deputati per
          non piu' di due  minuti  ciascuno  e    di    dieci  minuti
          complessivi     per     ciascun  Gruppo,    per    svolgere
          osservazioni     che   potranno      essere      prese   in
          considerazione  ai    fini  della formazione del successivo
          programma.
            8. I  disegni di  legge finanziaria   e di   bilancio,  i
          progetti   di  legge  collegati  alla  manovra  di  finanza
          pubblica da esaminare durante la sessione di  bilancio,  il
          disegno  di  legge  comunitaria   e gli atti dovuti diversi
          dalla conversione in   legge dei  decreti  -    legge  sono
          inseriti  nel  programma al di fuori dei  criteri di cui ai
          commi 3, 4, 5 e 6.
            9. Il programma e' aggiornato almeno  una volta al  mese,
          secondo  la procedura   prevista   nei  commi   precedenti,
          anche       in     relazione  all'esigenza   dell'effettivo
          svolgimento  dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni
          e ai fini dell'osservanza  della  disposizione  di  cui  al
          comma 7 dell'art. 79.
            10.     Il   programma    dei    lavori    dell'Assemblea
          determina      la  ripartizione  dei     tempi  di   lavoro
          dell'Assemblea      e  delle  Commissioni  per  il  periodo
          considerato. In  ogni mese, con esclusione del  periodo  di
          tempo  in  cui  si svolge la  sessione di bilancio ai sensi
          dei commi 1 e  2 dell'art. 119, e'  riservata una settimana
          di   sospensione dei lavori della  Camera,  destinata  allo
          svolgimento  delle  altre  attivita'  inerenti  al  mandato
          parlamentare.
            11. In caso  di mancata predisposizione del programma  ai
          sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma  1
          dell'art. 26".
            "Art.  24.   - 1.  Stabilito il programma,  il Presidente
          convoca la Conferenza  dei    presidenti  di  Gruppo    per
          definirne le modalita'  e i tempi di  applicazione mediante
          l'adozione    di  un  calendario    per  tre  settimane. Il
          Governo, informato della riunione,  vi  interviene  con  un
          proprio  rappresentante   e comunica   al Presidente  della
          Camera   e ai presidenti dei   Gruppi  parlamentari,    con
          almeno  ventiquattro    ore  di  anticipo,   le     proprie
          indicazioni  relativamente  alle    date  per  l'iscrizione
          dei  vari  argomenti  all'ordine del giorno dell'Assemblea.
          Entro lo  stesso termine ciascun   Gruppo puo'  trasmettere
          le  proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera
          e agli altri Gruppi.
            2. Il   calendario  e'  predisposto    sulla  base  delle
          indicazioni  del  Governo e delle   proposte dei Gruppi. Il
          calendario  approvato con il consenso dei    presidenti  di
          Gruppi  la   cui consistenza  numerica sia complessivamente
          pari  almeno ai  tre  quarti  dei componenti  della  Camera
          e'    definitivo  ed    e'  comunicato  all'Assemblea.   Il
          Presidente riserva   comunque    una  quota    del    tempo
          disponibile   agli      argomenti  indicati  dai     Gruppi
          dissenzienti,     ripartendola   in      proporzione   alla
          consistenza  di questi. Sulla comunicazione sono consentiti
          interventi di deputati    per  non  piu'    di  due  minuti
          ciascuno  e  di    dieci minuti complessivi   per   ciascun
          Gruppo,   per  svolgere  osservazioni  che potranno  essere
          prese  in  considerazione    ai  fini  della formazione del
          successivo calendario.
            3.   Qualora   nella   Conferenza   dei  presidenti    di
          Gruppo    non   si raggiunga   la  maggioranza  di  cui  al
          comma  2,  il  calendario  e' predisposto  dal  Presidente.
          Il  Presidente  inserisce  nel  calendario  le proposte dei
          Gruppi di  opposizione, in modo   da garantire    a  questi
          ultimi   un   quinto  degli  argomenti da  trattare  ovvero
          del   tempo complessivamente  disponibile  per  i    lavori
          dell'Assemblea  nel  periodo  considerato. Gli   argomenti,
          diversi dai progetti  di legge, inseriti nel calendario  su
          proposta   di  Gruppi  di    opposizione  sono    di  norma
          collocati    al   primo   punto    dell'ordine  del  giorno
          delle  sedute destinate alla   loro trattazione.  All'esame
          dei disegni di  legge di conversione dei decreti - legge e'
          destinata  non piu' della meta' del tempo  complessivamente
          disponibile.   Il   calendario    cosi'    formato  diviene
          definitivo      dopo   la   comunicazione    all'Assemblea.
          Sulla comunicazione sono consentiti interventi di  deputati
          per non piu' di due  minuti  ciascuno  e  di  dieci  minuti
          complessivi  per  ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni
          che potranno essere prese in considerazione ai  fini  della
          formazione del successivo calendario.
            4.  I   disegni di   legge finanziaria  e di  bilancio, i
          progetti  di  legge  collegati  alla  manovra  di   finanza
          pubblica  da esaminare durante la sessione di  bilancio, il
          disegno di legge comunitaria   e gli  atti  dovuti  diversi
          dalla  conversione  in    legge  dei decreti -   legge sono
          inseriti nel calendario e iscritti   all'ordine del  giorno
          al  di  fuori  dei criteri di  cui ai commi 2  e 3. Ai fini
          del  calcolo delle quote previste   dai   suddetti    commi
          non  si    tiene    conto    dell'esame   dei provvedimenti
          indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni  di
          legge    di    autorizzazione    a    ratificare   trattati
          internazionali e dei progetti  di   legge   di   iniziativa
          popolare,   dello   svolgimento   di interpellanze    e  di
          interrogazioni,   dell'esame    delle   proposte  formulate
          dalla  Giunta delle elezioni  a norma dell'art. 17  e delle
          deliberazioni   adottate  ai  sensi  degli  articoli  68  e
          96  della Costituzione.
            5. Il calendario approvato ai  sensi dei commi precedenti
          individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la  loro
          trattazione.   Dopo   la  comunicazione  all'Assemblea,  il
          calendario  e'  stampato  e  distribuito.    Sono  in  esso
          determinati  i  giorni  destinati alle discussioni e quelli
          nei quali l'Assemblea procedera' a votazioni.
            6. Per l'esame  e l'approvazione di eventuali    proposte
          di  modifica  al  calendario, indicate dal Governo o  da un
          presidente di Gruppo, si applica    la  stessa    procedura
          prevista    per  la    sua  approvazione.    In relazione a
          situazioni  sopravvenute   urgenti, possono essere inseriti
          nel  calendario    anche  argomenti     non  compresi   nel
          programma,    purche'   non   ne      rendano   impossibile
          l'esecuzione,  stabilendosi,    se  del  caso,  le   sedute
          supplementari necessarie per la loro trattazione.
            7.    La Conferenza   dei  presidenti di  Gruppo,  con la
          maggioranza  prevista  dal  comma  2,  determina  il  tempo
          complessivamente   disponibile  per  la  discussione  degli
          argomenti    iscritti    nel    calendario    dei    lavori
          dell'Assemblea,  in rapporto alla  loro complessita'. Essa,
          detratti i tempi per  gli  interventi  dei  relatori    del
          Governo  e  dei deputati del Gruppo  misto,  nonche' quelli
          per  lo  svolgimento di  richiami  al regolamento  e  delle
          operazioni  materiali di voto,  provvede quindi a ripartire
          fra i Gruppi, per una  parte in misura eguale e per l'altra
          in  misura proporzionale  alla  consistenza degli   stessi,
          i    quattro  quinti del tempo complessivamente disponibile
          per  le  diverse  fasi  di  esame.  Il  tempo  restante  e'
          riservato  agli  interventi  che  i  deputati chiedano   di
          svolgere  a   titolo   personale,    comunicandolo    prima
          dell'inizio  della  discussione.  Il  tempo  attribuito  al
          Gruppo misto e' ripartito  fra le  componenti  politiche in
          esso costituite,  avendo riguardo alla  loro    consistenza
          numerica.  Per l'esame   dei disegni di legge  d'iniziativa
          del Governo,  la   Conferenza   dei presidenti   di  Gruppo
          riserva  ai Gruppi appartenenti  alle opposizioni una quota
          del tempo disponibile  piu' ampia  di quella  attribuita ai
          Gruppi della maggioranza.
            8. Nella  ripartizione dei tempi operata   ai  sensi  del
          comma    7, e' comunque assegnato a  ciascun Gruppo, per la
          discussione sulle linee generali dei progetti di legge,  un
          tempo complessivo non inferiore a quello  previsto  per  un
          intervento   dall'art.  39,  comma  1.  La disposizione  di
          cui  al  periodo   precedente non si  applica all'esame dei
          disegni  di  legge    di   autorizzazione   a    ratificare
          trattati internazionali.
            9. Qualora  non si raggiunga  la maggioranza prevista dal
          comma  2, alla determinazione del  tempo disponibile per la
          discussione e alla conseguente  ripartizione   provvede  il
          Presidente   della  Camera, osservando i criteri di cui  ai
          commi 7 e 8.
            10. Nella  ripartizione di cui ai  commi 7 e 9,  il tempo
          riservato  agli   interventi   dei   relatori  e' stabilito
          distintamente  per  il relatore  per   la   maggioranza   e
          per    gli   eventuali   relatori   di minoranza.  Il tempo
          attribuito a  questi ultimi  e' determinato  in proporzione
          alla consistenza  dei Gruppi   che essi   rappresentano  e,
          comunque,  in  misura  non inferiore a   un terzo di quello
          attribuito al relatore per la maggioranza.
            11.  I termini  per gli  interventi  svolti dai  deputati
          a   titolo personale o per  richiami  al  regolamento  sono
          fissati dal Presidente.
            12.  Per    le  fasi  successive   alla discussione sulle
          linee generali dei progetti di legge costituzionale  e  dei
          progetti  di  legge  vertenti  prevalentemente su una delle
          materie  indicate nell'art. 49, comma 1, le    disposizioni
          di    cui   al    comma   7   si   applicano   soltanto  su
          deliberazione  unanime della  Conferenza   dei   presidenti
          di    Gruppo,  ovvero  nel caso   in cui la discussione non
          riesca   a concludersi  e  il  progetto    di    legge  sia
          iscritto    in   un successivo   calendario.  Il Presidente
          della Camera dispone che  la disciplina di cui al  presente
          comma  si   applichi, qualora   ne sia  fatta richiesta  da
          parte  di un Gruppo parlamentare, per i progetti  di  legge
          riguardanti  questioni di eccezionale  rilevanza  politica,
          sociale o  economica  riferite  ai diritti  previsti  dalla
          prima parte della Costituzione.
            13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono
          computate  in   via   tendenziale  e  con riferimento  alle
          previsioni   formulate all'atto della  predisposizione  del
          calendario".
            "Art.  25.  -  1. Il presidente della Commissione convoca
          l'ufficio di presidenza,  integrato    dai   rappresentanti
          dei  Gruppi,   per  la predisposizione del  programma e del
          calendario,    che  avviene  secondo  le   modalita' e   le
          procedure  previste dagli  articoli 23  e 24.   Il  Governo
          e'  informato  della  riunione    per  farvi intervenire un
          proprio rappresentante.
            2. Il programma e il  calendario dei lavori  di  ciascuna
          Commissione  sono predisposti in modo da assicurare l'esame
          in via prioritaria dei progetti di   legge e degli    altri
          argomenti  compresi  nel    programma  e nel calendario dei
          lavori dell'Assemblea, nel rispetto  dei  termini  in  essi
          previsti  e  con  l'osservanza   dei criteri indicati dagli
          articoli 23 e 24.  All'esame dei progetti di legge e  degli
          altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente
          riservati tempi adeguati nel  calendario  dei    lavori  di
          ciascuna    Commissione. I progetti   di legge inclusi  nel
          programma  dei  lavori dell'Assemblea   sono iscritti    al
          primo  punto  dell'ordine  del  giorno  della  Commissione,
          in    sede referente,   nella prima   seduta   compresa nel
          calendario dei    lavori  della      Commissione    stessa,
          predisposto     dopo  la    comunicazione all'Assemblea del
          programma formato ai sensi dell'art. 23.
            3.  Per  l'esame   dei   progetti   di legge   in    sede
          legislativa  e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e
          12 dell'art. 24.
            4.  Il  programma e il  calendario dei lavori di ciascuna
          Commissione sono altresi'   predisposti in modo    tale  da
          assicurare   il tempestivo esame degli atti  e dei progetti
          di atti normativi  comunitari di cui agli articoli 126 -bis
          e 127.
            5. La procedura prevista nei  commi precedenti si applica
          anche per l'esame    e    l'approvazione    di    eventuali
          proposte    di    modifica    al  programma o al calendario
          indicate dal  Governo o da un presidente di Gruppo.
            6.  Il  Presidente della  Camera puo'  sempre invitare  i
          presidenti delle  Commissioni  a iscrivere  all'ordine  del
          giorno uno  o  piu' argomenti in  conformita' ai    criteri
          stabiliti    nel  programma    o  nel calendario dei lavori
          dell'Assemblea. Il Presidente della  Camera  puo'  inoltre,
          quando   lo  ritenga  necessario,  convocare   una  o  piu'
          Commissioni,  fissandone    l'ordine  del giorno. Di   tali
          iniziative da' notizia all'Assemblea".
            "Art. 40. - 1. La questione pregiudiziale,  quella  cioe'
          che  un  dato  argomento    non  debba   discutersi, e   la
          questione   sospensiva, quella cioe' che  la    discussione
          debba  rinviarsi  al   verificarsi di scadenze determinate,
          possono essere proposte da un singolo  deputato  prima  che
          abbia inizio  la discussione stessa.  Quando, pero', questa
          sia  gia'  iniziata, le proposte devono essere sottoscritte
          da dieci deputati in Assemblea e da tre in  Commissione  in
          sede legislativa.
            2.  Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse
          e poste in votazione prima che abbia inizio la  discussione
          sulle   linee   generali,  se       preannunziate     nella
          Conferenza  dei   presidenti  di    Gruppo  contestualmente
          alla  predisposizione del relativo  calendario; negli altri
          casi,   sono   discusse   e   votate   al   termine   della
          suddetta discussione.
            3. Uno solo  dei proponenti ha facolta' di  illustrare la
          questione per  non  piu'  di  dieci minuti.  Puo'  altresi'
          intervenire   nella discussione un  deputato    per  ognuno
          degli altri Gruppi,  per non piu' di cinque minuti.
            4.  Nel  concorso    di piu' questioni pregiudiziali   ha
          luogo  un'unica  discussione.    Nei  casi    in  cui    il
          Presidente  ritenga,   per il   loro contenuto, diversi gli
          strumenti  presentati da deputati dello stesso Gruppo, puo'
          intervenire anche  piu' di   un proponente    del  medesimo
          Gruppo.   Chiusa     la  discussione,    l'Assemblea  o  la
          Commissione decide con  unica  votazione   sulle  questioni
          pregiudiziali   sollevate   per motivi di costituzionalita'
          e  poi,  con  altra    unica  votazione,  sulle   questioni
          pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
            5.  In  caso di  concorso  di  piu' questioni  sospensive
          comunque  motivate,  ha    luogo  un'unica   discussione  e
          l'Assemblea      o    la  Commissione  decide    con  unica
          votazione sulla  sospensiva e  poi, se questa e' approvata,
          sulla scadenza".
            "Art.  44.  -    1.  La chiusura di una discussione  puo'
          essere chiesta in Assemblea da  venti deputati o da  uno  o
          piu'   presidenti   di  Gruppi  che,     separatamente    o
          congiuntamente,   risultino  di  almeno   pari  consistenza
          numerica,  in   Commissione da quattro deputati o  da uno o
          piu' rappresentanti   di Gruppi    che,  separatamente    o
          congiuntamente,  risultino  di    almeno  pari  consistenza
          numerica   nella  medesima Commissione, sempre  che non  si
          tratti  di discussioni  limitate per espressa  disposizione
          del  Regolamento.    Sulla  richiesta   di chiusura possono
          parlare   un oratore  contro e  uno a favore  per non  piu'
          di cinque minuti ciascuno.
            2. Dopo che  e' stata deliberata la chiusura ha    ancora
          facolta'  di parlare   un   deputato   per  ciascuno    dei
          Gruppi  che  ne  facciano richiesta.
            3. Deliberata la  chiusura e' data facolta' di    parlare
          ai  Ministri per   dichiarazioni  a  nome  del  Governo  e,
          se  l'Assemblea  o  la Commissione  stia per  procedere  ad
          una  votazione,  ai deputati  per dichiarazione di voto. In
          quest'ultimo caso si applica l'art. 50.
            4. La chiusura    della  discussione  non  puo'    essere
          richiesta  quando il tempo  disponibile per la  discussione
          stessa  sia    stato  ripartito  dalla     Conferenza   dei
          presidenti  di    Gruppo o   dal Presidente  della Camera a
          norma dei commi 7, 9 e 12 dell'art. 24 nonche' dei commi  7
          e 8 dell'art. 119".
            "Art.  65.    -  1. Alla   pubblicita' dei   lavori delle
          Giunte  e delle Commissioni, nonche' del  Comitato  per  la
          legislazione  di  cui  all'art.    16   -bis, si   provvede
          mediante  resoconti pubblicati  nel Bollettino delle Giunte
          e  delle Commissioni parlamentari a   cura  del  Segretario
          generale della Camera.
            2.  La  pubblicita' dei lavori  delle Commissioni in sede
          legislativa e in sede    redigente  e'  inoltre  assicurata
          mediante  la  pubblicazione di  un resoconto  stenografico.
          La  stampa e  il pubblico   seguono lo svolgimento    delle
          sedute     in  separati    locali    attraverso    impianti
          audiovisivi a circuito chiuso.
            3.   La Commissione   decide   quali dei    suoi  lavori,
          nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti".
            "Art.    69. -   1. All'atto  della  presentazione di  un
          progetto  di legge, o anche successivamente, il Governo, un
          presidente di Gruppo o dieci  deputati    possono  chiedere
          alla Camera  che ne  sia dichiarata l'urgenza.
            2.    La  dichiarazione   d'urgenza   e' adottata   dalla
          Conferenza  dei presidenti di Gruppo con  la    maggioranza
          prevista  dall'art.  23,  comma  6.    Qualora    non    si
          raggiunga tale  maggioranza,  la  richiesta  e'  sottoposta
          all'Assemblea,  relativamente ai progetti di legge inseriti
          nel programma   dei lavori.   Sulla  richiesta  l'Assemblea
          delibera   con  votazione  palese  mediante    procedimento
          elettronico con registrazione dei nomi.
            3. Per ciascun  programma dei lavori non  possono  essere
          dichiarati  urgenti   piu'  di  cinque  progetti  di legge,
          se  il  programma  e' predisposto per   tre mesi,    ovvero
          piu'    di tre,   se il   programma e' predisposto per  due
          mesi. Non  puo' essere dichiarata   l'urgenza dei  progetti
          di    legge costituzionale   ne' dei progetti  di legge  di
          cui all'art. 24, comma 12, ultimo periodo".
            "Art.  79. -   1. Le   Commissioni   in sede    referente
          organizzano  i propri lavori secondo principii  di economia
          procedurale.   Per  ciascun  procedimento,    l'ufficio  di
          presidenza integrato  dai rappresentanti dei  Gruppi,   con
          la  maggioranza  prevista  dall'art. 23,  comma  6, ovvero,
          in     mancanza    di    questa,  il    presidente    della
          Commissione determina  i  modi  della  sua  organizzazione,
          compreso   lo  svolgimento  di  attivita'  conoscitive    e
          istruttorie;   stabilisce  altresi',    di  norma  dopo  la
          scelta  del  testo base,  i termini per la  presentazione e
          le modalita'   per    l'esame   degli    emendamenti.    Il
          procedimento    e' organizzato in  modo tale da  assicurare
          che esso si  concluda almeno quarantotto  ore  prima  della
          data  stabilita nel calendario dei lavori per  l'iscrizione
          del    progetto      di   legge   all'ordine   del   giorno
          dell'Assemblea.
            2.   Il procedimento   per   l'esame   dei progetti    di
          legge   in      sede  referente  e'  costituito  dall'esame
          preliminare  con  l'acquisizione  dei  necessari   elementi
          informativi,  dalla  formulazione del  testo degli articoli
          e  dalla  deliberazione  sul  conferimento  del  mandato  a
          riferire all'Assemblea.
            3. La  discussione in sede  referente e' introdotta   dal
          presidente  della  Commissione  o  da  un  relatore  da lui
          incaricato, che richiede al  Governo    i  dati    e    gli
          elementi  informativi   necessari   per i  fini indicati ai
          commi 4 e 11.
            4.  Nel  corso  dell'esame  in     sede   referente,   la
          Commissione   provvede   ad  acquisire  gli    elementi  di
          conoscenza  necessari    per  verificare  la  qualita'    e
          l'efficacia   delle   disposizioni   contenute  nel  testo.
          L'istruttoria  prende  a  tal  fine  in  considerazione   i
          seguenti aspetti:
            a)    la  necessita'   dell'intervento legislativo,   con
          riguardo   alla possibilita'   di    conseguirne  i    fini
          mediante  il ricorso  a  fonti diverse dalla legge;
            b)  la    conformita'  della  disciplina  proposta   alla
          Costituzione,  la  sua  compatibilita'  con  la   normativa
          dell'Unione  europea  e  il rispetto delle competenze delle
          regioni e delle autonomie locali;
            c) la  definizione degli obiettivi dell'intervento  e  la
          congruita'  dei    mezzi  individuati    per   conseguirli,
          l'adeguatezza dei  termini previsti per l'attuazione  della
          disciplina,      nonche'   gli   oneri   per   la  pubblica
          amministrazione, i cittadini e le imprese;
            d) l'inequivocita' e la chiarezza del  significato  delle
          definizioni  e  delle    disposizioni,  nonche'  la congrua
          sistemazione della materia in articoli e commi.
            5.  Per  l'acquisizione   degli   elementi   di cui    al
          comma  4,  la Commissione   puo'  richiedere   al   Governo
          di      fornire   dati     e informazioni,   anche con   la
          predisposizione    di  apposite    relazioni  tecniche.  La
          Commissione  si  avvale   inoltre delle procedure di cui al
          capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.
            6.  Le procedure  previste  dal  comma 5  sono   promosse
          quando    ne  facciano  richiesta almeno quattro componenti
          della  Commissione,  salvo  che  l'ufficio  di   presidenza
          integrato   dai   rappresentanti   dei  Gruppi,  con     la
          maggioranza  prevista  dall'art. 23,   comma   6,   ovvero,
          in  mancanza    di      questa,    il    presidente   della
          Commissione  giudichi l'oggetto    della  richiesta     non
          essenziale      per    il      compimento  dell'istruttoria
          legislativa.  L'ufficio    di  presidenza,  integrato   dai
          rappresentanti  dei  Gruppi,  con   la maggioranza prevista
          dall'art. 23, comma   6,   ovvero,   in    mancanza      di
          questa,    il    presidente   della Commissione stabilisce,
          sentito il Governo, il termine entro il  quale  il  Governo
          stesso  deve  comunicare le  informazioni e i dati  ad esso
          richiesti relativamente  ai progetti di legge  inseriti nel
          programma dei   lavori  dell'Assemblea.    La   Commissione
          non   procede    alle deliberazioni conclusive  riguardanti
          ciascun articolo fino  a quando non siano pervenuti i  dati
          e  le  informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo
          che esso dichiari  di non poterli fornire,  indicandone  il
          motivo.
            7. Qualora il Governo non fornisca  nei tempi stabiliti i
          dati  e  le informazioni richiesti  dalla Commissione senza
          indicarne   il motivo, la Conferenza  dei    presidenti  di
          Gruppo,  con    la maggioranza prevista dall'art. 23, comma
          6, ovvero, in mancanza di    questa,  il  Presidente  della
          Camera  stabilisce   un nuovo termine per  la presentazione
          della relazione all'Assemblea  di cui   all'art. 81.    Del
          tardivo  o mancato adempimento da parte del Governo e' dato
          conto in tale relazione.
            8.  Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali,
          sospensive o  comunque  volte  ad   impedire  l'adempimento
          dell'obbligo  della Commissione  di riferire  all'Assemblea
          non  possono essere   poste in votazione;  di  esse  dovra'
          pero'  farsi menzione nella relazione della Commissione.
            9.  La  Commissione puo' nominare  un Comitato ristretto,
          composto   in   modo   da   garantire   la   partecipazione
          proporzionale   delle   minoranze,   al  quale       affida
          l'ulteriore    svolgimento   dell'istruttoria     e      la
          formulazione   delle   proposte  relative  al  testo  degli
          articoli.
            10. Per  garantire il  rispetto del termine  previsto dal
          comma  1,  terzo  periodo,  le     deliberazioni   per   la
          formulazione    del  testo degli articoli    possono  avere
          luogo    secondo    principi   di    economia  procedurale,
          assicurando  comunque che per ogni  articolo siano posti in
          votazione,  di  norma, almeno due emendamenti,  indicati da
          ciascun Gruppo,   anche    interamente   sostitutivi    del
          testo   proposto  dal relatore.
            11.  La  Commissione    introduce nel testo norme  per il
          coordinamento  della  disciplina  da  esso  recata  con  la
          normativa  vigente,  curando  che  siano      espressamente
          indicate   le  disposizioni   conseguentemente abrogate.
            12. Al termine della discussione la Commissione nomina un
          relatore, al  quale  conferisce  il  mandato   di  riferire
          sul    testo    da    essa  predisposto; nomina altresi' un
          Comitato  di nove membri, composto in modo da  garantire la
          partecipazione  proporzionale    delle  minoranze,  per  la
          discussione  davanti  all'Assemblea    e  per  il   compito
          indicato  nel comma  3 dell'art. 86.  I Gruppi dissenzienti
          possono  designare,  anche  congiuntamente,    relatori  di
          minoranza.  Ciascuna    relazione  di  minoranza  reca   un
          proprio  testo, anche parzialmente   alternativo  al  testo
          della  Commissione,  formulato in  articoli  corrispondenti
          a quest'ultimo.
            13.   Le   relazioni per  l'Assemblea  danno  conto delle
          risultanze dell'istruttoria    legislativa  svolta    dalla
          Commissione    con riguardo agli aspetti indicati nel comma
          4.
            14.  La relazione  della maggioranza  e, se   presentate,
          quelle    di minoranza sono   stampate e distribuite almeno
          ventiquattro ore prima  che    si  apra    la  discussione,
          tranne che,  per urgenza,  l'Assemblea deliberi  un termine
          piu'    breve. Qualora  l'Assemblea autorizzi  la relazione
          orale, sono stampati e  distribuiti nello stesso termine il
          testo  della    Commissione  e    i   testi     alternativi
          eventualmente presentati dai relatori di minoranza.
            15.   Qualora   un   progetto   di  legge  sia  approvato
          integralmente     da     una     Commissione     permanente
          all'unanimita',  tanto nelle  sue disposizioni quanto nella
          motivazione della sua relazione,    la  Commissione  stessa
          puo'  proporre all'Assemblea  che si discuta sul  testo del
          proponente adottandone la relazione".
            "Art.  81.  -  1.  Le  relazioni  delle  Commissioni  sui
          progetti  di  legge inseriti   nel   programma  dei  lavori
          dell'Assemblea  devono  essere presentate nel   termine  di
          due mesi  dall'inizio dell'esame  in sede referente.
            2.    Il termine   di cui   al  comma 1  e'  ridotto alla
          meta' per  i progetti di legge di cui sia stata  dichiarata
          l'urgenza  ed e' ridotto a quindici giorni per i disegni di
          legge di conversione dei decreti - legge. Restano  fermi  i
          termini previsti dal capo XXVII".
            "Art. 82. - 1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge
          comprende  la  discussione    sulle  linee    generali  del
          progetto e  la discussione degli articoli.
            2.  Salvo diverso  accordo di  tutti i  Gruppi, e  a meno
          che,  per  urgenza,  la  Camera  non  abbia      deliberato
          altrimenti  a norma del comma 14 dell'art. 79, l'ordine del
          giorno che prevede l'inizio dell'esame di un   progetto  di
          legge    deve  essere  annunziato   almeno ventiquattro ore
          prima dell'inizio della discussione sulle linee generali".
            "Art. 83. -  1. La discussione sulle linee generali    di
          un  progetto  di  legge  consiste  negli  interventi    dei
          relatori per la maggioranza e di quelli  di minoranza,  per
          non    piu'  di venti minuti  ciascuno, del Governo e di un
          deputato per  Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un
          deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite
          nel Gruppo   misto    e   ai    deputati   che    intendano
          esporre    posizioni dissenzienti   rispetto  a quelle  dei
          propri   Gruppi, stabilendo   le modalita' e  i  limiti  di
          tempo degli interventi.
            1    -bis.  I    relatori,    nello  svolgimento    della
          relazione,  possono chiedere al Governo di   rispondere  su
          questioni  determinate  attinenti  ai  presupposti  e  agli
          obiettivi dei disegni di  legge  d'iniziativa  del  Governo
          stesso,  nonche' alle conseguenze di  carattere finanziario
          e  ordinamentale  derivanti   dall'applicazione delle norme
          contenute nei progetti   di   legge.    Il    Governo  puo'
          rispondere    immediatamente   o chiedere  di differire  la
          risposta   al  momento    della  replica;    puo'  chiedere
          altresi'  che  la  seduta  o  l'esame del progetto di legge
          siano  sospesi    per  non    piu'    di    un'ora,  ovvero
          dichiarare    di  non    poter  rispondere,  indicandone il
          motivo.
            2. Quando  venti deputati o  uno o   piu'  presidenti  di
          Gruppi  che,  separatamente o congiuntamente, risultino  di
          almeno pari consistenza numerica  ne    avanzano  specifica
          richiesta,   sono      consentite  ulteriori  iscrizioni  a
          parlare, ferme restando le  disposizioni degli articoli 36,
          44    e  50.    La    richiesta    di    ampliamento  della
          discussione    va formulata nella Conferenza dei presidenti
          di Gruppo ovvero presentata non meno di   ventiquattro  ore
          prima dell'inizio  della discussione in Assemblea.
            3.    I relatori   e il   Governo   possono replicare  al
          termine  della discussione.
            4. Il calendario puo' prevedere  che la  discussione  del
          progetto  di  legge  sia  fatta    per ciascuna parte o per
          ciascun   titolo. In  assenza  di    tale  previsione    il
          Governo,    un presidente   di   Gruppo o   dieci deputati,
          nonche' ciascun relatore  o il deputato proponente, possono
          chiedere preliminarmente  che la  discussione del  progetto
          sia  fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale
          richiesta la Camera, sentiti un  oratore contro  e uno    a
          favore,  delibera per  alzata di mano.
            5. La  Conferenza dei  presidenti di  Gruppo puo'  essere
          convocata  dopo    l'inizio della   discussione ampliata  a
          norma  del comma  2 per stabilire,   sentiti   anche    gli
          iscritti  del   Gruppo  misto  che  lo richiedano, l'ordine
          degli interventi  nonche' il numero delle sedute necessarie
          e le loro date".
            "Art. 85.  -  1.  Chiusa  la    discussione  sulle  linee
          generali  si  passa  alla   discussione   degli   articoli.
          Questa  consiste  nell'esame  di ciascun  articolo  e   del
          complesso   degli   emendamenti   e  articoli aggiuntivi ad
          esso proposti.
            2.  Ciascun deputato  puo' intervenire  nella discussione
          una sola volta per non  piu' di venti minuti, anche se  sia
          proponente di piu' emendamenti,  subemendamenti o  articoli
          aggiuntivi,       contestualmente    illustrandoli        e
          pronunziandosi     sugli  emendamenti,    subemendamenti  e
          articoli aggiuntivi da  altri presentati. Il  termine    di
          venti  minuti  e'  raddoppiato  per  i  progetti  di  legge
          costituzionale,  di  delegazione  legislativa,  in  materia
          elettorale   e di autorizzazione alla ratifica di  trattati
          internazionali. E'  in   facolta'   del Presidente    della
          Camera,  per  altri  progetti  di  legge,  di  aumentare il
          termine  di  venti minuti   fino   al  doppio,  per  uno  o
          piu'  articoli,  se   la   loro particolare  importanza  lo
          richieda.
            3.     Ciascun  deputato    puo'  altresi'   intervenire,
          non   oltre l'esaurimento  della  discussione di   cui   al
          comma  2   del   presente articolo,   per   non    piu'  di
          cinque  minuti,    sul  complesso   dei subemendamenti  che
          siano  stati  presentati  ai   propri emendamenti nel corso
          della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.
            4. Qualora  sia deliberata la  chiusura della discussione
          ai sensi dell'art. 44  hanno facolta' di   intervenire  una
          sola  volta,    per  non piu' di dieci   minuti ciascuno, i
          primi firmatari   o altro  proponente  degli    emendamenti
          non    ancora    illustrati,    che      non   siano   gia'
          intervenuti nella discussione.
            5. Qualora siano presentati  emendamenti,  subemendamenti
          o  articoli  aggiuntivi ai sensi del comma 5  dell'art. 86,
          su ognuno di essi puo' intervenire  un deputato  per Gruppo
          per  non piu'  di dieci  minuti ciascuno.  Qualora  ne  sia
          fatta    richiesta,   il Presidente   concede altresi'   la
          parola  ad  un deputato  per   ciascuna delle    componenti
          politiche  costituite    nel  Gruppo misto,   stabilendo le
          modalita'  e i limiti di tempo degli interventi.
            6. La discussione  dell'articolo del disegno  di    legge
          che  converte  un    decreto      -   legge   avviene   sul
          complesso  degli  emendamenti, subemendamenti  e   articoli
          aggiuntivi    riferiti    a   ciascuno   degli articoli del
          decreto - legge. In  tal caso i limiti  di  tempo  previsti
          dai  commi  precedenti  sono    fissati  rispettivamente in
          quindici minuti per gli  interventi di  cui al  comma 2   e
          in   cinque minuti  per gli interventi di  cui ai  commi 3,
          4 e  5, salvo  che il  Presidente si avvalga della facolta'
          di cui all'ultimo periodo del comma 2.
            7.  Su ciascun  articolo,  emendamento,  subemendamento e
          articolo aggiuntivo e'   consentita una dichiarazione    di
          voto  per  non   piu' di cinque minuti  ad un deputato  per
          Gruppo. Non possono   effettuare  la  dichiarazione      di
          voto      i    presentatori      dell'emendamento,      del
          subemendamento    o     dell'articolo     aggiuntivo   gia'
          intervenuti  nella discussione  sull'articolo,  sempre  che
          il   testo   non   sia   stato modificato  dalle  votazioni
          precedenti. Il  Presidente   concede   la parola   ad    un
          deputato    per   ciascuna   delle   componenti   politiche
          costituite nel Gruppo misto e   ai deputati  che  intendano
          esprimere un voto  diverso  rispetto  a  quello  dichiarato
          dal  proprio  Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di
          tempo degli interventi.
            8.   Qualora   siano  stati  presentati   ad  uno  stesso
          testo   una pluralita' di   emendamenti,  subemendamenti  o
          articoli    aggiuntivi  tra loro differenti  esclusivamente
          per variazione  a scalare di  cifre o dati  o   espressioni
          altrimenti   graduate,   il  Presidente  pone  in votazione
          quello che  piu' si  allontana dal  testo originario  e  un
          determinato    numero   di   emendamenti   intermedi   sino
          all'emendamento   piu'   vicino   al     testo  originario,
          dichiarando assorbiti  gli    altri.  Nella  determinazione
          degli  emendamenti  da    porre  in votazione il Presidente
          terra'  conto  dell'entita'  delle   differenze   tra   gli
          emendamenti proposti e  della rilevanza delle  variazioni a
          scalare      in   relazione   alla  materia  oggetto  degli
          emendamenti.  Qualora  il  Presidente   ritenga   opportuno
          consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per
          alzata  di mano. E' altresi'  in facolta' del Presidente di
          modificare l'ordine  delle   votazioni  quando  lo   reputi
          opportuno   ai   fini dell'economia o della chiarezza delle
          votazioni stesse".
            "Art. 85 -bis.  - 1. I Gruppi possono   segnalare,  prima
          dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli
          articoli  aggiuntivi  e i subemendamenti da  porre comunque
          in votazione   qualora  si  proceda,  in  applicazione  del
          comma  8  dell'art.  85,  a    votazioni  riassuntive o per
          principii. In tal caso   e' garantita, con  riferimento  al
          progetto  di  legge  nel  suo complesso, la votazione di un
          numero  di  emendamenti,  articoli     aggiuntivi         e
          subemendamenti,  presentati   dai  deputati appartenenti  a
          ciascuno    dei   Gruppi   che     abbiano   provveduto   a
          segnalarli a  norma del periodo  precedente, non  inferiore
          in media, per  ciascun articolo,  ad un  decimo del  numero
          dei  componenti del Gruppo stesso.
            2. Per  i disegni di legge  di conversione dei decreti  -
          legge,  la  quota indicata   al comma   1 e'  elevata ad un
          quinto del  numero dei componenti del Gruppo e si   computa
          con riferimento sia agli articoli del  disegno di  legge di
          conversione, sia  ai singoli  articoli del decreto - legge.
            3.  Il  Presidente   puo' inoltre porre in  votazione gli
          emendamenti, gli articoli  aggiuntivi e i   subemendamenti,
          dei  quali  riconosca la rilevanza, presentati  da deputati
          che dichiarino di  dissentire dai rispettivi Gruppi.
            4. Le disposizioni di cui  all'ultimo periodo del comma 8
          dell'art.  85  non  si  applicano  nella   discussione  dei
          progetti  di  legge costituzionale e   di  quelli  indicati
          nell'art. 24, comma  12, ultimo periodo".
            "Art.   86.   -     1.  Gli  articoli  aggiuntivi  e  gli
          emendamenti sono, di regola,  presentati  e   svolti  nelle
          Commissioni.    Possono   comunque essere  presentati    in
          Assemblea   nuovi  articoli   aggiuntivi  ed emendamenti, e
          quelli respinti  in Commissione,  purche' nell'ambito degli
          argomenti   gia'    considerati    nel  testo    o    negli
          emendamenti   presentati  e    giudicati  ammissibili    in
          Commissione, entro  il giorno precedente la   seduta  nella
          quale  avra' inizio la  discussione degli articoli.
            2.   Qualora i  nuovi  articoli aggiuntivi  o emendamenti
          importino maggiori   spese   o   diminuzione   di  entrate,
          sono    trasmessi    appena  presentati    alla Commissione
          bilancio  affinche'   siano esaminati   e valutati    nelle
          loro    conseguenze   finanziarie.   A     tal   fine,   il
          Presidente  della  Camera  stabilisce,  ove    occorra,  il
          termine entro il quale deve essere espresso il parere della
          Commissione bilancio.
            3.  Il    Comitato  dei   nove previsto dall'art.   79 si
          riunisce prima della  discussione  con  l'intervento    del
          presidente  della  Commissione,  per  esaminare    i  nuovi
          emendamenti e articoli  aggiuntivi presentati  direttamente
          in  Assemblea.    Il Presidente   della Commissione,  se ne
          ravvisa l'opportunita', puo' convocare  per tale  esame  la
          Commissione plenaria.
            4.  I  subemendamenti   possono essere presentati fino  a
          un'ora prima della  seduta  nella  quale  saranno  discussi
          gli  articoli  cui  si riferiscono. Essi sono  esaminati, a
          norma  del  comma    3,  dal  Comitato  dei  nove   o dalla
          Commissione,  che possono chiedere un   breve rinvio  della
          votazione.
            5.    La Commissione   e   il Governo  possono presentare
          emendamenti, subemendamenti  e articoli  aggiuntivi  fino a
          che    sia  iniziata    la  votazione    dell'articolo    o
          dell'emendamento      cui      si     riferiscono,  purche'
          nell'ambito degli  argomenti  gia' considerati   nel  testo
          o  negli emendamenti presentati e  giudicati ammissibili in
          Commissione.  Trenta deputati o uno o   piu' presidenti  di
          Gruppi che, separatamente o  congiuntamente,  risultino  di
          almeno    pari    consistenza   numerica possono presentare
          subemendamenti a  ciascuno di tali  emendamenti e  articoli
          aggiuntivi  anche  nel  corso  della  seduta,  nel  termine
          stabilito    dal      Presidente.   Ciascun   relatore   di
          minoranza  puo' presentare,  entro  il  medesimo   termine,
          un  solo  subemendamento riferito a ciascun  emendamento  o
          articolo  aggiuntivo  presentato  dalla Commissione o   dal
          Governo  a norma del  presente comma.  L'esame dei suddetti
          emendamenti  e articoli aggiuntivi, con   i  subemendamenti
          ad  essi  riferiti, puo'  essere rinviato  per non  piu' di
          tre ore  dal Presidente della  Camera o su  richiesta di un
          decimo    dei  componenti  l'Assemblea  o  di  uno  o  piu'
          presidenti  di  Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
          risultino di almeno pari consistenza numerica.
            6.  I  relatori  e   il   Governo   esprimono   il   loro
          parere    sugli  emendamenti   prima che   siano posti   in
          votazione.  Nell'esprimere il parere,  i relatori   possono
          chiedere  al    Governo    di  rispondere    su  specifiche
          questioni    attinenti   alle     conseguenze     derivanti
          dall'applicazione    delle    norme,   da  esso   proposte,
          contenute nell'articolo   in   esame   o    in  emendamenti
          presentati    dal    Governo  medesimo.   Il Governo   puo'
          rispondere  immediatamente o  chiedere di differire      la
          risposta     non     oltre    la  conclusione    dell'esame
          dell'articolo; puo'  chiedere altresi'   che la   seduta  o
          l'esame  del  progetto   di legge   siano  sospesi  per non
          piu'    di  un'ora,    ovvero  dichiarare  di   non   poter
          rispondere, indicandone il motivo.
            7.   Il  relatore  illustra  all'Assemblea  le  proposte,
          deliberate  dalla  Commissione,  di  stralciare  parti  del
          progetto di legge, o di rinviare il testo  alla Commissione
          medesima;  e'    interpellato  su    ogni  altra  proposta,
          attinente all'ordine dei  lavori, che abbia conseguenze sul
          seguito  dell'esame.   Sulle proposte   di cui  al presente
          comma hanno altresi' facolta' di esprimersi i  relatori  di
          minoranza, per non piu' di cinque minuti ciascuno.
            8.  Chi ritira   un emendamento ha diritto di esporne  la
          ragione per un tempo non   eccedente i  cinque  minuti.  Un
          emendamento  ritirato  dal  proponente  puo'  essere  fatto
          proprio  soltanto da venti deputati o da un  presidente  di
          Gruppo.
            9.     Gli   emendamenti    presentati   ai    sensi  del
          comma  1   si distribuiscono stampati almeno tre ore  prima
          della  seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui
          si riferiscono.
            10.  E'   in  facolta'  del   Presidente  della   Camera,
          in    casi particolari,   anche    in  relazione  al  tempo
          disponibile  per  la conoscenza  delle  conclusioni   della
          Commissione,      di     modificare     i  termini  per  la
          presentazione e   la  distribuzione  degli  emendamenti  in
          Assemblea".
            "Art.  87.   - 1.  La votazione  si fa  sugli emendamenti
          proposti e sull'intero articolo.
            1 -bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'art.
          79, comma 12, sono posti in votazione,   su  richiesta  del
          relatore  di  minoranza,  come   emendamenti    interamente
          sostitutivi  di    ciascun   articolo, immediatamente  dopo
          gli      emendamenti   interamente   soppressivi   riferiti
          all'articolo medesimo.
            2.  Quando  e'   presentato  un  solo  emendamento,     e
          questo  e' soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del
          testo.
            3.  Qualora   siano stati presentati  piu' emendamenti ad
          uno stesso testo, essi  sono posti  ai voti  cominciando da
          quelli che  piu' si allontanano   dal   testo   originario:
          prima    quelli    interamente soppressivi,   poi    quelli
          parzialmente   soppressivi,  quindi  quelli modificativi  e
          infine   quelli   aggiuntivi. Gli   emendamenti    ad    un
          emendamento sono votati prima di quello principale.
            4.  Quando  il  testo  da mettere   ai voti contenga piu'
          disposizioni o  si  riferisca  a    piu'  argomenti  o  sia
          comunque    suscettibile  di  essere distinto in piu' parti
          aventi  ciascuna un proprio significato logico e un  valore
          normativo,  puo'  essere richiesta la   votazione per parti
          separate.
            5. Quando un   progetto di legge consiste  in  un    solo
          articolo,  dopo la   votazione   degli  emendamenti  non si
          fa   luogo   alla   votazione dell'articolo  unico,  ma  si
          procede  direttamente  alla  votazione finale del  progetto
          stesso,  salvo il  caso di   richiesta di    votazione  per
          parti    separate,    di    presentazione     di   articoli
          aggiuntivi  o  di posizione della  questione di fiducia   a
          norma del comma  2 dell'art.  116".
            "Art.   94.  - 1.  La  Commissione  in  sede legislativa,
          udito  il relatore  nominato dal  suo  presidente,  procede
          alla  discussione    e approvazione del  progetto di  legge
          secondo le  norme del  capo XVII sull'esame  in  Assemblea.
          L'istruttoria legislativa e' svolta ai sensi dell'art. 79.
            2.   Gli     emendamenti,  subemendamenti     e  articoli
          aggiuntivi debbono essere   presentati, di   regola,  prima
          dell'inizio  della    discussione  degli  articoli cui   si
          riferiscono. Il relatore e  il Governo  possono  presentare
          emendamenti,   subemendamenti e articoli aggiuntivi  fino a
          che  sia  iniziata la   votazione   dell'articolo   cui  si
          riferiscono.   Ciascun   deputato   puo'  presentare,   nel
          termine   stabilito  dal Presidente,  subemendamenti   agli
          emendamenti presentati  nel  corso della discussione.
            3.    Gli   emendamenti implicanti   maggiori   spese   o
          diminuzione  di entrate,   quelli   che    richiedono    un
          esame   per    gli  aspetti  di legittimita' costituzionale
          nonche' per  gli aspetti  concernenti il pubblico   impiego
          non    possono    essere  votati   se   non   siano   stati
          preventivamente       inviati     per       il      parere,
          rispettivamente,      alla  Commissione  bilancio,     alla
          Commissione  affari  costituzionali    e  alla  Commissione
          lavoro.    Nel caso   che  la  Commissione non  ritenga  di
          aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo
          confermi,   l'intero   progetto   di   legge   e'   rimesso
          all'Assemblea".
            "Art.  96 -bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna i
          disegni di legge di conversione dei decreti  -  legge  alle
          Commissioni  competenti,  in   sede   referente, il  giorno
          stesso   della loro   presentazione   o  trasmissione  alla
          Camera  e ne  da' notizia all'Assemblea nello stesso giorno
          o    nella  prima  seduta   successiva,    da    convocarsi
          anche  appositamente  nel   termine di  cinque giorni dalla
          presentazione, ai sensi del secondo  comma  dell'art.    77
          della  Costituzione.  La proposta di  diversa assegnazione,
          ai sensi    del  comma    1  dell'art.    72,  deve  essere
          formulata    all'atto    dell'annunzio    dell'assegnazione
          e l'Assemblea delibera per alzata  di    mano,  sentiti  un
          oratore  contro  e  uno a   favore per non   piu' di cinque
          minuti ciascuno. I   disegni di legge di  cui  al  presente
          articolo   sono  altresi'  assegnati  al  Comitato  per  la
          legislazione di  cui all'art.  16 -bis,  che, nel   termine
          di  cinque    giorni, esprime   parere   alle   Commissioni
          competenti,    anche  proponendo  la   soppressione   delle
          disposizioni  del  decreto  - legge che contrastino  con le
          regole sulla  specificita' e  omogeneita' e  sui limiti  di
          contenuto  dei  decreti -  legge,  previste dalla   vigente
          legislazione.
            2.  Nella  relazione  del  Governo,    che  accompagna il
          disegno  di  legge  di  conversione,  e'  dato  conto   dei
          presupposti  di  necessita'  e urgenza per l'adozione   del
          decreto -  legge e vengono descritti   gli  effetti  attesi
          dalla  sua   attuazione e   le conseguenze  delle norme  da
          esso recate  sull'ordinamento. La  Commissione, alla  quale
          il  disegno di legge di conversione e' assegnato  ai  sensi
          del  comma  1,  puo'  chiedere al Governo di  integrare gli
          elementi forniti  nella relazione, anche con riferimento  a
          singole disposizioni del decreto - legge.
            3.     Entro    il    quinto      giorno    dall'annunzio
          all'Assemblea  della presentazione o  della    trasmissione
          alla  Camera  del    disegno  di legge di   conversione, un
          presidente di  Gruppo o  venti deputati  possono presentare
          una questione pregiudiziale  riferita al contenuto di  esso
          o   del relativo  decreto -  legge. La  deliberazione sulla
          questione pregiudiziale e' posta  all'ordine  del    giorno
          entro    il    settimo   giorno   dal   suddetto   annunzio
          all'Assemblea.   Le questioni pregiudiziali  sono  discusse
          secondo  le  disposizioni dell'art. 40, commi 3 e 4. Chiusa
          la discussione,  l'Assemblea decide  con unica    votazione
          sul    complesso delle questioni pregiudiziali  presentate.
          Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge
          di  cui al presente capo  non  possono  proporsi  questioni
          pregiudiziali o sospensive.
            4.  Il    disegno di legge di  conversione e' iscritto al
          primo punto dell'ordine  del  giorno  delle   sedute  della
          Commissione  cui  e' assegnato.  La  Commissione  riferisce
          all'Assemblea  entro  quindici giorni, decorsi i  quali  il
          disegno   di   legge  e'     posto  all'ordine  del  giorno
          dell'Assemblea,   tenendo conto dei    criteri  di  cui  al
          comma  3 dell'art.   24;   prima  di  tale   termine,  puo'
          essere   preso  in considerazione per    la  programmazione
          dei  lavori    soltanto  qualora  la  Commissione  ne abbia
          concluso  l'esame  in   sede      referente,   ovvero   con
          deliberazione  assunta all'unanimita'  dalla Conferenza dei
          presidenti di Gruppo.
            5. E'  in facolta'  del Presidente, in  casi particolari,
          anche in relazione  alla   data   di   trasmissione     del
          disegno    di    legge    di  conversione  dal Senato,   di
          modificare i termini di cui  ai commi 3 e 4.
            6. Per l'esame  dei disegni di legge di  conversione gia'
          approvati dalla Camera  e modificati dal Senato  i  termini
          per  l'esame    in sede referente di   cui al comma  4 sono
          stabiliti dal Presidente;  non si applicano le disposizioni
          di cui al comma 3.
            7.    Il    Presidente  dichiara    inammissibili     gli
          emendamenti  e    gli  articoli  aggiuntivi  che  non siano
          strettamente attinenti alla  materia  del      decreto    -
          legge.      Qualora      ritenga   opportuno     consultare
          l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata  di
          mano".
            "Art.    107.  -    1.   Qualora   nei primi   sei   mesi
          dall'inizio   della  legislatura    sia    presentato    un
          progetto   di   legge  che  riproduca l'identico  testo  di
          un   progetto  approvato  dalla  Camera   nella  precedente
          legislatura,  l'Assemblea,   quando ne  dichiari l'urgenza,
          puo' fissare, su richiesta del Governo  o di un  presidente
          di  Gruppo,  un termine di quindici giorni alla Commissione
          per riferire.
            2.  Scaduto  il  predetto  termine, il Presidente iscrive
          senz'altro    il    progetto    all'ordine    del    giorno
          dell'Assemblea  o  della  Commissione in sede legislativa a
          norma del comma 6 dell'art. 25.
            3. Nel medesimo termine di   sei mesi  dall'inizio  della
          legislatura,  ciascuna   Commissione,     previo   sommario
          esame      preliminare,    puo'  deliberare   di   riferire
          all'Assemblea    sui  progetti  di  legge  approvati  dalla
          Commissione  stessa  in  sede  referente  nel  corso  della
          precedente  legislatura  e  di adottare la relazione allora
          presentata.
            4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non  e'
          necessaria la presentazione  prevista nel  comma 1.  Quando
          tali    progetti  siano stati approvati dalla  Camera nella
          precedente  legislatura    o  il  loro  esame    sia  stato
          esaurito  in    Commissione,  si    applicano,  se   vi sia
          richiesta del Governo  o di un presidente di    Gruppo,  le
          disposizioni  previste nei  commi precedenti;  diversamente
          i  progetti     stessi  sono   nuovamente   deferiti   alle
          Commissioni    competenti per materia, secondo la procedura
          ordinaria".
            "Art. 153 -bis  . - 1. Le   modifiche agli  articoli  23,
          24, 25, 40, 44, 65,  69, 79,  81, 82, 83,  85, 86,  87, 94,
          96    -bis,  107   e 154, l'abrogazione degli   articoli 25
          -bis e 84  e le  disposizioni degli articoli 16 -bis  e  85
          -bis, approvate dalla Camera  nella seduta del 24 settembre
          1997, entrano in vigore il 1 gennaio 1998".
            "Art.  154.  -  1. In via transitoria non si applicano al
          procedimento  di  conversione  dei  decreti  -   legge   le
          disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art.
          24;  i disegni di legge di conversione dei decreti  - legge
          sono inseriti  nel programma  e nel  calendario dei  lavori
          tenendo    conto dei criteri   di cui al  comma 3 dell'art.
          24 e sono   esaminati   secondo   quanto    previsto,    in
          particolare,  dagli articoli 81, 85, 85 -bis e 96 -bis.
            2.   In   via  transitoria  e  fino  all'approvazione  di
          una    nuova  disciplina  della  questione  di     fiducia,
          l'eventuale  posizione  di  essa da parte   del Governo nel
          corso dell'esame  di un progetto  di legge sospende,  salvo
          diverso  accordo  tra    i  Gruppi,  il decorso   dei tempi
          previsti  dal  calendario  in  vigore,  che  riprendono   a
          decorrere dopo la votazione della questione stessa.
            3.   Alla      discussione   dei   progetti  di     legge
          costituzionale previsti  dalla  legge    costituzionale  24
          gennaio  1997,  n.    1,  si    applicano  le  disposizioni
          dell'art. 24  nel  testo  in vigore   alla   data del    31
          dicembre 1997.
            4.   Entro  il  31  gennaio  1999,    la  Giunta  per  il
          Regolamento  presenta  all'Assemblea    una       relazione
          sull'attuazione     della      riforma    del  procedimento
          legislativo.
            5.   La  Commissione    speciale    per    le   politiche
          comunitarie  costituitasi  nella  XIII  legislatura  assume
          la  denominazione   di Commissione   politiche  dell'Unione
          europea.    Fino   al primo   rinnovo delle Commissioni, ai
          sensi  dell'art.  20,  comma   5, alla Commissione non   si
          applica  il  divieto di  cui  al primo  periodo  del  comma
          3 dell'art. 19".