Dopo l'art. 16 e' aggiunto il seguente: "Art. 16 -bis. - 1. Il Comitato per la legislazione e' composto di otto deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. 2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. 3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere e' espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo. 4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinche' esso esprima parere sulla qualita' dei testi, con riguardo alla loro omogeneita', alla semplicita', chiarezza e proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere e' richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale e' riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento. 5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente e' stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o piu' membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da' conto di esse e delle loro motivazioni. 6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. 7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessita', puo' convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento". L'art. 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. 2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e' deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi. 3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera puo' convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorita', almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo puo' trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. 4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorita' e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione e' formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessita' degli argomenti. 5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Puo' derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia gia' concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonche' per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99. 6. Il programma e' approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma e' predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo. 7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma. 8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti - legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. 9. Il programma e' aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79. 10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, e' riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attivita' inerenti al mandato parlamentare. 11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26". L'art. 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalita' e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo puo' trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. 2. Il calendario e' predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera e' definitivo ed e' comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario e' predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti - legge e' destinata non piu' della meta' del tempo complessivamente disponibile. Il calendario cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti - legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. 5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario e' stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procedera' a votazioni. 6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purche' non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. 7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessita'. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonche' quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante e' riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile piu' ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. 8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, e' comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8. 10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori e' stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi e' determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza. 11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente. 12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione. 13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario". L'art. 25 e' sostituito dal seguente: "Art. 25. - 1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalita' e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo e' informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23. 3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24. 4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresi' predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126 -bis e 127. 5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo. 6. Il Presidente della Camera puo' sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o piu' argomenti in conformita' ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera puo' inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o piu' Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative da' notizia all'Assemblea". L'art. 25 -bis e' abrogato. L'art. 40 e' sostituito dal seguente: "Art. 40. - 1. La questione pregiudiziale, quella cioe' che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioe' che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, pero', questa sia gia' iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa. 2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione. 3. Uno solo dei proponenti ha facolta' di illustrare la questione per non piu' di dieci minuti. Puo' altresi' intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non piu' di cinque minuti. 4. Nel concorso di piu' questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, puo' intervenire anche piu' di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalita' e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito. 5. In caso di concorso di piu' questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa e' approvata, sulla scadenza". All'art. 44, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La chiusura della discussione non puo' essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24 nonche' dei commi 7 e 8 dell'articolo 119". All'art. 65, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Alla pubblicita' dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonche' del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16 - bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera". L'art. 69 e' sostituito dal seguente: "Art. 69. - 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza. 2. La dichiarazione d'urgenza e' adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta e' sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. 3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti piu' di cinque progetti di legge, se il programma e' predisposto per tre mesi, ovvero piu' di tre, se il programma e' predisposto per due mesi. Non puo' essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale ne' dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo". L'art. 79 e' sostituito dal seguente: "Art. 79. - 1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principii di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attivita' conoscitive e istruttorie; stabilisce altresi', di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalita' per l'esame degli emendamenti. Il procedimento e' organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. 2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente e' costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea. 3. La discussione in sede referente e' introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11. 4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualita' e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti: a) la necessita' dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilita' di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; b) la conformita' della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilita' con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali; c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruita' dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonche' gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese; d) l'inequivocita' e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonche' la congrua sistemazione della materia in articoli e commi. 5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione puo' richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148. 6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo. 7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo e' dato conto in tale relazione. 8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovra' pero' farsi menzione nella relazione della Commissione. 9. La Commissione puo' nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. 10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principii di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. 11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate. 12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresi' un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo. 13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4. 14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine piu' breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza. 15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimita', tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa puo' proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione". L'art. 81 e' sostituito dal seguente: "Art. 81. - 1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente. 2. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto alla meta' per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed e' ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti - legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII". All'art 82, al comma 2, le parole: "comma 5 dell'articolo 79" sono sostituite dalle seguenti: "comma 14 dell'articolo 79". All'art. 83, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1 -bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonche' alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo". L'art. 84 e' abrogato. All'art. 85, al comma 3, le parole: "commi 5 e 9 dell'art. 86" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 e 10 dell'art. 86". Dopo l'art. 85 e' aggiunto il seguente: "Art. 85 -bis. - 1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principii. In tal caso e' garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso. 2. Per i disegni di legge di conversione dei decretilegge, la quota indicata al comma 1 e' elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decretolegge. 3. Il Presidente puo' inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi. 4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo". L'art. 86 e' sostituito dal seguente: "Art. 86. - 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avra' inizio la discussione degli articoli. 2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio affinche' siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio. 3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunita', puo' convocare per tale esame la Commissione plenaria. 4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione. 5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza puo' presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. L'esame dei suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi, con i subemendamenti ad essi riferiti, puo' essere rinviato per non piu' di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. 6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; e' interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresi' facolta' di esprimersi i relatori di minoranza, per non piu' di cinque minuti ciascuno. 8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo. 9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. 10. E' in facolta' del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea". All'art. 87, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1 -bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo". All'art. 94, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa e' svolta ai sensi dell'articolo 79". L'art. 96 -bis e' sostituito dal seguente: "Art. 96 -bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decretilegge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne da' notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non piu' di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresi' assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificita' e omogeneita' e sui limiti di contenuto dei decreti - legge, previste dalla vigente legislazione. 2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, e' dato conto dei presupposti di necessita' e urgenza per l'adozione del decreto - legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione e' assegnato ai sensi del comma 1, puo' chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto - legge. 3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto - legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale e' posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive. 4. Il disegno di legge di conversione e' iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui e' assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge e' posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, puo' essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimita' dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo. 5. E' in facolta' del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4. 6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione gia' approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto - legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano". All'articolo 107, al comma 2, le parole: "comma 3 dell'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6 dell'articolo 25". Dopo l'art. 153 e' aggiunto il seguente: "Art. 153 -bis. - 1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 94, 96 -bis, 107 e 154, l'abrogazione degli articoli 25 -bis e 84 e le disposizioni degli articoli 16 -bis e 85 -bis, approvate dalla Camera nella seduta del 24 settembre 1997, entrano in vigore il 1 gennaio 1998". L'art. 154 e' sostituito dal seguente: "Art. 154. - 1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti - legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decretilegge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85 -bis e 96 -bis. 2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa. 3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997. 4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo. 5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19". Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 26) Presentato dalla Giunta per il regolamento il 22 luglio 1997 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 2, 8, 15, 29 e 30 aprile, 6 e 27 maggio, 4, 10 e 24 giugno, 1 , 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 21 e 22 luglio 1997, e ulteriormente discusso il 28 e 29 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997, nel testo riformulato dalla Giunta, l'11 settembre 1997, sulla base dei principi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997. N O T E Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: - Il testo degli articoli del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre, sopra riportate, e' il seguente: "Art. 16 -bis. - 1. Il Comitato per la legislazione e' composto di otto deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. 2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno. 3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere e' espresso entro i termini indicati all'art. 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo. 4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinche' esso esprima parere sulla qualita' dei testi, con riguardo alla loro omogeneita', alla semplicita', chiarezza e proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere e' richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale e' riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento. 5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente e' stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o piu' membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da' conto di esse e delle loro motivazioni. 6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. 7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessita', puo' convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il regolamento". "Art. 23. - 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. 2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e' deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi. 3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera puo' convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorita', almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo puo' trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. 4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorita' e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione e' formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessita' degli argomenti. 5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'art. 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Puo' derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia gia' concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonche' per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99. 6. Il programma e' approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma e' predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'art. 24, comma 3, secondo periodo. 7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma. 8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti - legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. 9. Il programma e' aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 79. 10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 119, e' riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attivita' inerenti al mandato parlamentare. 11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'art. 26". "Art. 24. - 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalita' e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo puo' trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. 2. Il calendario e' predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera e' definitivo ed e' comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario e' predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti - legge e' destinata non piu' della meta' del tempo complessivamente disponibile. Il calendario cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti - legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'art. 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. 5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario e' stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procedera' a votazioni. 6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purche' non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. 7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessita'. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonche' quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante e' riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile piu' ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. 8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, e' comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'art. 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8. 10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori e' stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi e' determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza. 11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente. 12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'art. 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione. 13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario". "Art. 25. - 1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalita' e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo e' informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'art. 23. 3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'art. 24. 4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresi' predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126 -bis e 127. 5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo. 6. Il Presidente della Camera puo' sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o piu' argomenti in conformita' ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera puo' inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o piu' Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative da' notizia all'Assemblea". "Art. 40. - 1. La questione pregiudiziale, quella cioe' che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioe' che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, pero', questa sia gia' iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa. 2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione. 3. Uno solo dei proponenti ha facolta' di illustrare la questione per non piu' di dieci minuti. Puo' altresi' intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non piu' di cinque minuti. 4. Nel concorso di piu' questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, puo' intervenire anche piu' di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalita' e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito. 5. In caso di concorso di piu' questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa e' approvata, sulla scadenza". "Art. 44. - 1. La chiusura di una discussione puo' essere chiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o piu' rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non piu' di cinque minuti ciascuno. 2. Dopo che e' stata deliberata la chiusura ha ancora facolta' di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta. 3. Deliberata la chiusura e' data facolta' di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50. 4. La chiusura della discussione non puo' essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'art. 24 nonche' dei commi 7 e 8 dell'art. 119". "Art. 65. - 1. Alla pubblicita' dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonche' del Comitato per la legislazione di cui all'art. 16 -bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. 2. La pubblicita' dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente e' inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. 3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti". "Art. 69. - 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza. 2. La dichiarazione d'urgenza e' adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta e' sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. 3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti piu' di cinque progetti di legge, se il programma e' predisposto per tre mesi, ovvero piu' di tre, se il programma e' predisposto per due mesi. Non puo' essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale ne' dei progetti di legge di cui all'art. 24, comma 12, ultimo periodo". "Art. 79. - 1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principii di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attivita' conoscitive e istruttorie; stabilisce altresi', di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalita' per l'esame degli emendamenti. Il procedimento e' organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. 2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente e' costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea. 3. La discussione in sede referente e' introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11. 4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualita' e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti: a) la necessita' dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilita' di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; b) la conformita' della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilita' con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali; c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruita' dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonche' gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese; d) l'inequivocita' e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonche' la congrua sistemazione della materia in articoli e commi. 5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione puo' richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148. 6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo. 7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'art. 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo e' dato conto in tale relazione. 8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovra' pero' farsi menzione nella relazione della Commissione. 9. La Commissione puo' nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. 10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. 11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate. 12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresi' un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'art. 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo. 13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4. 14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine piu' breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza. 15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimita', tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa puo' proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione". "Art. 81. - 1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente. 2. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto alla meta' per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed e' ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti - legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII". "Art. 82. - 1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli. 2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, e a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'art. 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunziato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali". "Art. 83. - 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non piu' di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 1 -bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonche' alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 2. Quando venti deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea. 3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione. 4. Il calendario puo' prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonche' ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano. 5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonche' il numero delle sedute necessarie e le loro date". "Art. 85. - 1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti. 2. Ciascun deputato puo' intervenire nella discussione una sola volta per non piu' di venti minuti, anche se sia proponente di piu' emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti e' raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in facolta' del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o piu' articoli, se la loro particolare importanza lo richieda. 3. Ciascun deputato puo' altresi' intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non piu' di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86. 4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facolta' di intervenire una sola volta, per non piu' di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano gia' intervenuti nella discussione. 5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'art. 86, su ognuno di essi puo' intervenire un deputato per Gruppo per non piu' di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresi' la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto - legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto - legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 2. 7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di voto per non piu' di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo gia' intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralita' di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che piu' si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento piu' vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terra' conto dell'entita' delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresi' in facolta' del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse". "Art. 85 -bis. - 1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'art. 85, a votazioni riassuntive o per principii. In tal caso e' garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso. 2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti - legge, la quota indicata al comma 1 e' elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto - legge. 3. Il Presidente puo' inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi. 4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'art. 24, comma 12, ultimo periodo". "Art. 86. - 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avra' inizio la discussione degli articoli. 2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio affinche' siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio. 3. Il Comitato dei nove previsto dall'art. 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunita', puo' convocare per tale esame la Commissione plenaria. 4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione. 5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza puo' presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. L'esame dei suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi, con i subemendamenti ad essi riferiti, puo' essere rinviato per non piu' di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. 6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; e' interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresi' facolta' di esprimersi i relatori di minoranza, per non piu' di cinque minuti ciascuno. 8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo. 9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. 10. E' in facolta' del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea". "Art. 87. - 1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo. 1 -bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'art. 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. 2. Quando e' presentato un solo emendamento, e questo e' soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. 3. Qualora siano stati presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che piu' si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. 4. Quando il testo da mettere ai voti contenga piu' disposizioni o si riferisca a piu' argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in piu' parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, puo' essere richiesta la votazione per parti separate. 5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'art. 116". "Art. 94. - 1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa e' svolta ai sensi dell'art. 79. 2. Gli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato puo' presentare, nel termine stabilito dal Presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione. 3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimita' costituzionale nonche' per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge e' rimesso all'Assemblea". "Art. 96 -bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti - legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne da' notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non piu' di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresi' assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'art. 16 -bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto - legge che contrastino con le regole sulla specificita' e omogeneita' e sui limiti di contenuto dei decreti - legge, previste dalla vigente legislazione. 2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, e' dato conto dei presupposti di necessita' e urgenza per l'adozione del decreto - legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione e' assegnato ai sensi del comma 1, puo' chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto - legge. 3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto - legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale e' posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'art. 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive. 4. Il disegno di legge di conversione e' iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui e' assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge e' posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 24; prima di tale termine, puo' essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimita' dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo. 5. E' in facolta' del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4. 6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione gia' approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto - legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano". "Art. 107. - 1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, puo' fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire. 2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'art. 25. 3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, puo' deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata. 4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non e' necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria". "Art. 153 -bis . - 1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 94, 96 -bis, 107 e 154, l'abrogazione degli articoli 25 -bis e 84 e le disposizioni degli articoli 16 -bis e 85 -bis, approvate dalla Camera nella seduta del 24 settembre 1997, entrano in vigore il 1 gennaio 1998". "Art. 154. - 1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti - legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 24; i disegni di legge di conversione dei decreti - legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85 -bis e 96 -bis. 2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa. 3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997. 4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo. 5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19".