IL  MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA
                RICERCA   SCIENTIFICA  E TECNOLOGICA
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
"Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio
1994-96"  ed in  particolare l'art.  13 "Scuole  di specializzazione,
dottorati di ricerca";
  Viste  le unite  deliberazioni  delle  autorita' accademiche  delle
universita';
  Visti  i pareri  del Consiglio  universitario nazionale,  in merito
alla istituzione di scuole di specializzazione;
  Considerato   che   le   predette  deliberazioni   hanno   recepito
integralmente le indicazioni del Consiglio universitario nazionale in
merito alle singole scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  A   decorrere   dall'anno   accademico   1997-98   e'   autorizzata
l'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:
                         Universita' di Bari
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   chirurgia maxilofacciale.
                        Universita' di Chieti
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   biochimica clinica;
   medicina fisica e riabilitazione;
   medicina legale.
                        Universita' di Parma
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   neuropsichiatria infantile.
                        Universita' di Pavia
  II Facolta' di medicina e chirurgia (sede di Varese):
   radiodiagnostica.
                       Universita' di Perugia
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   chirurgia vascolare.
                         Universita' di Pisa
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   radioterapia.
                       Universita' di Sassari
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   biochimica clinica;
   chirurgia generale 2 sc.;
   chirurgia plastica e ricostruttiva;
   geriatria;
   medicina interna;
   reumatologia;
   endocrinologia e malattie del ricambio;
   scienze dell'alimentazione;
   radiodiagnostica;
   radioterapia.
                        Universita' di Udine
  Facolta' di medicina e chirurgia:
   chirurgia plastica e ricostruttiva;
   dermatologia e venereologia;
   geriatria.
  Gli  oneri derivanti  dall'attivazione  e  dal funzionamento  delle
scuole graveranno per intero  sui rispettivi bilanci universitari sia
in termini  di risorse finanziarie  che di strutture,  attrezzature e
personale docente, tecnico e amministrativo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                                Roma, 29 ottobre 1997
                                             p. Il Ministro: Guerzoni