IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto  l'art.  9 del  decreto  -  legge  20  maggio 1993,  n.  149,
convertito  nella  legge 19  luglio  1993,  n.  237,  con cui  si  e'
stabilito, fra l'altro, che con  decreti del Ministro del tesoro sono
determinate ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3,
primo  comma, della  legge 27  ottobre 1997,  n. 372,  con cui  si e'
stabilito  il limite  massimo di  emissione dei  titoli pubblici  per
l'anno stesso;
  Considerato che l'importo  delle emissioni effettuate a  tutto il 6
novembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 42.975 miliardi;
  Visti i  propri decreti in  data 5 e 22  settembre, 7 e  23 ottobre
1997,  con i  quali e'  stata disposta  l'emissione delle  prime otto
tranches dei  certificati di credito  del Tesoro "zero  coupon" della
durata di diciotto mesi ("CTZ - 18") con decorrenza 15 settembre 1997
e scadenza 15 marzo 1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una nona  tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
nona  tranche dei  "CTZ  - 18"  con decorrenza  15  settembre 1997  e
scadenza 15  marzo 1999,  fino all'importo  massimo di  nominali lire
1.500 miliardi, di  cui al decreto ministeriale del  5 settembre 1997
citato nelle  premesse, recante l'emissione delle  prime due tranches
dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite  dal citato decreto  ministeriale 5
settembre 1997.