IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro del personale delle aziende e degli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, "sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3" e che "le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2"; Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartita, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996); Viste le lettere prot. n. 003939 del 29 luglio 1997 e prot. n. 28215 del 12 agosto 1997 (pervenuta il 21 agosto 1997) con la quale il CONI - in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e professionista del CONI relativo al biennio economico 1996-1997 concordato in data 21 luglio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL/FNP, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO; Visto il "testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnicofinanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che nella citata direttiva del 7 febbraio 1996 e' stato precisato che le aziende e gli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 "si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi"; Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con la predetta direttiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 settembre 1997, concernente l'"autorizzazione alla sottoscrizione" del Testo concordato tra il CONI e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ..." e ad "esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo Autorizza a sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e professionista dipendente dal CONI, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato in data 21 luglio 1997 tra il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL-FIALP, CONFSAL/FNP, CISNAL-UGL, USPPI e RdB-ANDICO. Ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 5 settembre 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 8 ---------- Verbale L'anno 1997, il giorno 7 del mese di ottobre in Roma, presso la sede del Foro Italico, la delegazione del CONI e le seguenti OO.SS.: CGIL - CISL - UIL - CIDA e CISAL FIALP, visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 24 settembre 1997, con cui e' stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione degli accordi del 21 luglio 1997 relativo al 1 Contratto collettivo nazionale dei dirigenti e dei professionisti del CONI 2 biennio economico 1996/97, procedono alla formale sottoscrizione degli accordi del 21 luglio 1997. per il CONI (seguono firme) per le OO.SS.: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL-FIALP (seguono firme) ---------- Verbale L'anno 1997, il giorno 7 del mese di ottobre in Roma, presso la sede del Foro Italico, la delegazione del CONI e le seguenti OO.SS: CONFSAL-FNP - CISNAL-UGL - USSPI e RdB-ANDICO, visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 24 settembre 1997, con cui e' stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione degli accordi del 21 luglio 1997 relativo al 1 Contratto collettivo nazionale dei dirigenti e dei professionisti del CONI 2 biennio economico 1996/97, procedono alla formale sottoscrizione degli accordi del 21 luglio 1997. per il CONI (seguono firme) per le OO.SS.: CONFSAL-FNP - CISNAL-UGL - USPPI - RdB-ANDICO (seguono firme) C.O.N.I. Contratto collettivo nazionale di lavoro Area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione (Parte economica - Biennio 1996 - 97) Premessa al CCNL Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996 - 97 si applica ai dirigenti ed ai professionisti destinatari del contratto collettivo stipulato in data 22 maggio 1997 per l'area della dirigenza e specifiche tipologie professionali d'ora in avanti individuato come 1 CCNL 1994 - 97. Sezione prima I DIRIGENTI Art. 1. Durata e decorrenza del contratto 1. La presente sezione del contratto biennale concerne il rinnovo per il biennio 1996 - 97, limitatamente ai contenuti economici, della corrispondente sezione prima del CCNL 1994 - 97. Le disposizioni in essa contenute si riferiscono pertanto al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle disposizioni dell'art. 4, commi 2 e 3, e dell'art. 38, commi 1, 2 e 3, del CCNL 1994 - 97.