IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1996, con il quale e' stata definita la tabella XXXI-ter dell'ordinamento didattico universitario, relativa al corso di laurea in scienze della produzione animale, che muta la denominazione in scienze e tecnologie delle produzioni animali; Viste le delibere con le quali le autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano hanno proposto il riordinamento del corso di laurea in scienze della produzione animale in adeguarnento alla sopra citata tabella XXXI-ter; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119; Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica "Autonomia didattica - regime transitorio" del 5 agosto 1997; Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra citato; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. L'art. 166 relativo al corso di laurea in scienze della produzione animale e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento di quelli successivi. LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI Art. 166. - Presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Milano e' istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Art. 167 (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di agraria e di medicina veterinaria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea delle facolta' di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 168 (Articolazione del corso degli studi). - La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. L'impegno didattico complessivo e' di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio applicativo. L'attivita' didattico - formativa del corso di laurea comprende didattica teorico - formale e didattica teorico - pratica. L'attivita' teorico - pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attivita' didattica teorico - pratica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341 / 1990, l'ordinamento didattico nazionale e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 171. Nell'organizzare il piano degli studi la facolta' attivera' corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e / o integrati. Un corso d'insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli, i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Il numero di corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne' superiore a 28, con un uguale numero di prove finali di esame. Per essere ammesi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza a livello "intermedio 1" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' potra' riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. Art. 169 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; d) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 170 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti e dello statuto e del regolamento didattico dell'Universita' degli studi di Milano, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico - disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto. Art. 171 (Aree disciplinari ed impegno didattico minimo). - L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato: Matematica statistica e informatica (ore 150). Settori: A02A (analisi matematica); A02B (probabilita' e statistica matematica); A04A (analisi numerica); A04B (ricerca operativa); S01A (statistica); S01B (statistica per la ricerca sperimentale); K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (informatica); F01X (statistica medica). Fisica (ore 50). Settori: B01B (fisica). Chimica (ore 150). Settori: C01A (chimica analitica); C03X (chimica generale ed inorganica); C05X (chimica organica); C06X (chimica). Biologia (ore 150). Settori: E01A (botanica); E01B (botanica sistematica); E01C (biologia vegetale applicata); E02A (zoologia); E02B (anatomia comparata e citologia); V30A (anatomia degli animali domestici); G06A (entomologia agraria). Biochimica generale e applicata (ore 100). Settori: E05A (biochimica); E05B (biochimica clinica). Genetica (ore 100). Settori: E11X (genetica); G09A (zootecnica generale e miglioramento genetico); G04X (genetica agraria). Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200). Settori: V30A (anatomia degli animali domestici); V30B (fisiologia degli animali domestici). Microbiologia generale e applicata (ore 100). Settori: G08B (microbiologia agro - alimentare ed ambientale); V32A (malattie infettive degli animali domestici). Agronomia, coltivazioni, produzione e conservazione dei foraggi (ore 150). Settori: G02A (agronomia e coltivazioni erbacee). Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150). Settori: G05A (idraulica agraria e forestale); G05B (meccanica agraria); G05C (costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura). Nutrizione ed alimentazione animale (ore 100). Settori: G09B (nutrizione ed alimentazione animale). Miglioramento genetico animale (ore 100). Settori: G09A (zootecnica generale e miglioramento genetico). Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300). Settori: G09C (zootecnica speciale); G09D (zoocolture). Economia ed estimo (ore 350). Settori: G01X (economia ed estimo rurale). Igiene delle produzioni animali (ore 250). Settori: V31A (patologia generale e anatomia patologica veterinaria); V32A (malattie infettive degli animali domestici); V32B (parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici); V34B (clinica ostetrica veterinaria). Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (ore 100). Settori: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro - alimentari); V31B (ispezione degli alimenti di origine animale). Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla eventuale definizione di profili professionali specifici, o ad attivita' di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 13 ottobre 1997 Il rettore: Mantegazza