IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Premesso che il Consiglio della Comunita' economica europea ha emanato la direttiva n. 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125; Considerato che il Consiglio della Comunita' economica europea ha emanato la direttiva n. 71/161/CEE; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il Registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto Registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308: "Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali"; Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo dei cloni di pioppo della Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 7 maggio 1997, ha proposto, alla suddetta commissione nazionale, l'iscrizione al Registro nazionale dei cloni forestali, dei cloni denominati "Lena" e "Neva"; Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione dell'8 maggio 1997, ha deliberato di iscrivere nel Registro nazionale dei cloni forestali i cloni di pioppo denominati "Lena" e "Neva"; Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, con le note n. 83/P e 84/P del 5 agosto 1997, comunica alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche di aver espresso parere favorevole riguardo alla nomina dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato in qualita' di responsabile della conservazione in purezza dei cloni denominati "Lena" e "Neva" di cui lo stesso Istituto e' il costitutore; Decreta: Art. 1. I cloni di pioppo "Lena" e "Neva" sono iscritti al Registro nazionale dei cloni forestali.