IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Premesso  che il  Consiglio  della Comunita'  economica europea  ha
emanato la direttiva n.  66/404/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali forestali di  propagazione destinati al rimboschimento,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' economica europea
dell'11 luglio 1966, n. 125;
  Considerato che  il Consiglio della Comunita'  economica europea ha
emanato la direttiva n. 71/161/CEE;
  Vista  la legge  22  maggio  1973, n.  269,  la  quale all'art.  21
istituisce il Registro  nazionale dei cloni forestali  ed all'art. 23
stabilisce  che  nel  suddetto   Registro  nazionale  debbano  essere
iscritti anche i cloni di  pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto il  decreto ministeriale 5  marzo 1996, n.  308: "Regolamento
recante  norme per  l'iscrizione  dei cloni  di  pioppo nel  Registro
nazionale dei cloni forestali";
  Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo
dei cloni di pioppo della  Commissione nazionale per il pioppo, nella
riunione del  7 maggio 1997,  ha proposto, alla  suddetta commissione
nazionale, l'iscrizione  al Registro  nazionale dei  cloni forestali,
dei cloni denominati "Lena" e "Neva";
  Considerato  che  la Commissione  nazionale  per  il pioppo,  nella
riunione dell'8 maggio 1997, ha  deliberato di iscrivere nel Registro
nazionale dei cloni  forestali i cloni di pioppo  denominati "Lena" e
"Neva";
  Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, con le note
n. 83/P  e 84/P del 5  agosto 1997, comunica alla  Direzione generale
delle risorse  forestali, montane e  idriche di aver  espresso parere
favorevole riguardo alla nomina  dell'Istituto di sperimentazione per
la  pioppicoltura di  Casale Monferrato  in qualita'  di responsabile
della conservazione in  purezza dei cloni denominati  "Lena" e "Neva"
di cui lo stesso Istituto e' il costitutore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  cloni  di pioppo  "Lena"  e  "Neva"  sono iscritti  al  Registro
nazionale dei cloni forestali.