IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13  ottobre 1927  e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto - legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, ed  in particolare l'art. 16
comma primo, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, ed  in particolare l'art.
14;
  Visto  il  decreto ministeriale  11  febbraio  1994 pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  del 27 giugno 1994, n.
148,  concernente  le  modificazioni dell'ordinamento  didattico  del
corso  di  laurea in  giurisprudenza  e  le successive  modificazioni
introdotte col  decreto ministeriale 31 maggio  1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  del 14  novembre 1995, n.  266, visto  il decreto
ministeriale 23 luglio 1993,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23  maggio 1994,  n.  118, concernente  il  diploma universitario  in
servizio  sociale,  visto  il   decreto  ministeriale  7  marzo  1994
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del  23 settembre 1995,  n. 223,
concernente il diploma universitario in relazioni industriali;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1993, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle deliberazioni  degli organi accademici di questa
Universita'  e   convalidati  dal  parere  favorevole   espresso  dal
Consiglio universitario nazionale;
  Visto il  parere del  Consiglio universitario nazionale  reso nella
seduta del 17 luglio 1997;
                               Decreta:
  Lo statuto di  questo ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
  gli articoli 21,  22 e 23 dello statuto sono  abrogati e sostituiti
con i  seguenti, con conseguente scorrimento  della numerazione degli
articoli successivi:
  "Art. 21. -  Alla facolta' di giurisprudenza afferisce  il corso di
laurea  in giurisprudenza.  Afferiscono inoltre  i seguenti  corsi di
diploma:  servizio  sociale,  relazioni industriali,  consulente  del
lavoro, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa.
  I titoli di ammissione ai corsi  di laurea e di diploma sono quelli
previsti  dalla normativa  nazionale.  Fra  i corsi  di  laurea e  di
diploma vi e' l'affinita' prevista  dall'art. 2, comma 2, della legge
n. 341/1990.
  Gli esami sostenuti nel corso  di laurea sono riconosciuti, ai fini
del conseguimento  del diploma, ogni qualvolta  vi sia corrispondenza
di  argomenti.  Ai fini  del  conseguimento  della laurea  gli  esami
sostenuti nel corso di diploma  possono essere riconosciuti quando il
consiglio di  facolta', in  sede di  programmazione di  didattica, ne
stabilisce la compatibilita'.
  Non  possono  essere  sostituite   in  nessun  caso  le  annualita'
fondamentali e quelle obbligatorie del corso di laurea.
  Art. 22.  - Il corso  di laurea in  giurisprudenza ha la  durata di
quattro anni e comprende 26 annualita' di insegnamento.
  Possono  essere attivati  tutti  gli insegnamenti  previsti nei  21
settori  scientifico -  disciplinari  che il  decreto del  Presidente
della Repubblica 12 aprile  1994 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994,  n. 184, elenca sotto la sigla
N - X, e precisamente:
   N0lX - Diritto privato
   N02X - Diritto privato comparato
   N03X - Diritto agrario
   N04X - Diritto commerciale
   N05X - Diritto dell'economia
   N0EX - Diritto della navigazione
   N07X - Diritto del lavoro
   N08X - Diritto costituzionale
   N09X - Istituzioni di diritto pubblico
   N10X - Diritto amministrativo
   N11X - Diritto pubblico comparato
   N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico
   N13X - Diritto tributario
   N14X - Diritto internazionale
   N15X - Diritto processuale civile
   N16X - Diritto processuale penale
   N17X - Diritto penale
   N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita'
   N19X - Storia del diritto italiano
   N20X - Filosofia del diritto
   N21X - Sociologia del diritto
  Possono inoltre essere attivate le seguenti discipline:
  economia  politica, istituzioni  di economia,  storia dell'economia
politica (P01A);
  economia  della spesa  pubblica, economia  pubblica, finanza  degli
enti locali, scienza delle finanze, sistemi fiscali comparati (P01C);
   economia della integrazione europea (P01G);
  antropologia  criminale,  criminologia, medicina  legale,  bioetica
(F22B).
  Per  ognuna  delle  aree  disciplinari  fondamentali  previste  dal
decreto  ministeriale  11 febbraio  1994  la  facolta' deve  attivare
almeno un insegnamento obbligatorio, che  offra un quadro generale di
tutta la  materia ed assicuri un'adeguata  formazione metodologica, e
precisamente:
   N01X - Diritto privato
   N02X - Diritto privato comparato
   N04X - Diritto commerciale
   N07X - Diritto del lavoro
   N08X - Diritto costituzionale
   N10X - Diritto amministrativo
   N14X - Diritto internazionale
   N15X - Diritto processuale civile
   N16X - Diritto processuale penale
   N17X - Diritto penale
   N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita'
   N19X - Storia del diritto italiano
   N20X - Filosofia del diritto
   P01A - Economia politica o P01C - Scienza delle finanze
  Per l'area disciplinare  N12X - Diritto ecclesiastico  e per l'area
disciplinare N13X - Diritto tributario deve essere attivato almeno un
insegnamento.  Deve inoltre  essere  assicurato l'insegnamento  delle
materie giuridiche  che costituiscono oggetto di  esame per l'accesso
alla  magistratura  ed  alla  professione  di  avvocato,  procuratore
legale, notaio.
  L'ordinamento   didattico  della   facolta'  puo'   prevedere  come
obbligatorie  anche discipline  non  fondamentali  o piu'  annualita'
della medesima disciplina.
 Art. 23 - (Ordinamento didattico).
                               Art. 1.
  L'attivita'  didattica del  corso  di laurea  in giurisprudenza  si
articola in annualita'  di insegnamento, cui corrispondono  60 ore di
lezione distribuite in 20 settimane.
  Alle  ore  di  lezione  deve corrispondere  un  congruo  numero  di
esercitazioni e seminari, che consentano  allo studente di ottenere i
chiarimenti necessari e di verificare la propria preparazione.
  Il consiglio  di facolta',  in sede  di programmazione  annuale dei
corsi, puo' autorizzare  i titolari dei corsi ad  avvalersi di moduli
didattici  da  affidare a  docenti  titolari  di altro  insegnamento,
assistenti, ricercatori confermati e professori a contratto.