IL RETTORE
  Il rettore dell'Universita' degli studi di Padova;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto - legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19  novembre 1990, n.  341, concernente  la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'Universita'  e della  ricerca
scientifica e  tecnologica del 30 giugno  1995 con il quale  e' stato
istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta' di agraria in data 11 marzo 1997, dalla facolta' di farmacia
in data 23 gennaio 1997, dal  Consiglio di amministrazione in data 17
giugno 1997 e dal senato accademico in data 20 maggio 1997;
  Visto  l'atto di  indirizzo del  Ministro dell'Universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 2079 del 5 agosto 1997;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi   esposti  nelle   deliberazioni   delle  predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto che lo  statuto di autonomia dell'Universita'  degli studi di
Padova, emanato  con decreto  rettorale n.  94 dell'8  novembre 1995,
pubblicato nel supplemento n. 138  alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995, non  contiene gli ordinamenti  didattici e  che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di laurea,  dei corsi di diploma e delle scuole
di specializzazione vengono operate  sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Padova, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Presso  la  facolta'  di  farmacia  e la  facolta'  di  agraria  e'
istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.