IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
postale, di bancoposta e  di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la  convenzione stipulata il  1 agosto 1984 fra  il Ministero
delle poste  e delle telecomunicazioni  e la SIP -  Societa' italiana
per l'esercizio  delle telecomunicazioni p.a., approvata  con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto il piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana
a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982,
pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni n. 19 del 1 ottobre 1982;
  Vista la delibera del CIPE in  data 24 marzo 1982, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  105 del 17 aprile 1982, con  la quale e' stata
affermata l'indispensabilita'  di introdurre, dal 1  gennaio 1983, la
tariffa urbana  a tempo  nelle conversazioni  urbane a  partire dalle
principali  aree  metropolitane,  anche   al  fine  di  una  migliore
utilizzazione degli impianti;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
del  28   febbraio  1997  riguardante  l'adeguamento   delle  tariffe
telefoniche  nazionali,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, ed, in particolare, l'art.
16, comma  2, nel quale  e' prevista l'estensione graduale  della TUT
alle altre reti urbane;
  Considerato che le reti urbane prese in considerazione dal presente
decreto disporranno, a  far data dal 3 dicembre  1997, degli impianti
necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  tariffa per  le  comunicazioni  telefoniche urbane  di  cui
all'art. 16  del decreto  28 febbraio 1997  citato nelle  premesse e'
estesa alle reti  urbane indicate nell'allegato elenco,  che fa parte
integrante del presente decreto, a far data dal 3 dicembre 1997.