LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione del medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996; Visto il proprio provvedimento 24 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 1997, con cui si e' proceduto alla riclassificazione di alcune specialita' medicinali secondo i criteri di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con particolare riferimento alla specialita' medicinale Metiguanide della ditta Pharmacia Vista la nota in data 21 aprile 1997 con cui la ditta ha dichiarato di non accettare l'allineamento al prezzo piu' basso della specialita' analoga gia' in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996 e ha richiesto la riclassificazione in classe c) della specialita' medicinale citata; Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 23 maggio 1997; Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale indicata nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui e' parte integrante, e' classificata nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.