IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n. 1071,  relativo a
modifiche e aggiornamenti al  testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;
  Visto  il regio  decreto  30 settembre  1938,  n. 1652,  contenente
disposizioni  sull'ordinamento didattico  universitario e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, sul riordino delle scuole  dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale 3  luglio 1996, pubblicato nel suppl.
ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale  n. 213  dell'11 settembre  1996,
contenente  modificazioni   all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;
  Vista la delibera della facolta'  di medicina e chirurgia che nella
seduta del 28 gennaio 1997  ha proposto il riordinamento della scuola
di specializzazione in "medicina dello sport";
  Viste  le  deliberazioni del  consiglio  di  amministrazione e  del
senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 2 giugno 1997
e  4 giugno  1997 con  le  quali e'  stata approvata  la proposta  di
modifica  all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  ad
alcune scuole di specializzazione del settore medico;
  Vista la  proposta formulata al Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  dalle  autorita' accademiche  di
questa Universita', con nota n. 1591 del 22 luglio 1997;
  Vista  la  nota  ministeriale  n.   2392  del  26  settembre  1997,
contenente in  allegato il  parere espresso  dal C.U.N.  nella seduta
dell'11 settembre 1997,  in merito al riordinamento  di alcune scuole
di  specializzazione  dell'area  sanitaria  fra le  quali  quella  di
"medicina dello sport";
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  approvare la  modifica
proposta  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  dal  n.  295  al n.  302  relativi  alla  scuola  di
specializzazione  in   "medicina  dello   sport"  sono   soppressi  e
sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.