IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'art. 1,  comma  3, della  legge 22  luglio  1997, n.  276,
recante  "Disposizioni  per  la definizione  del  contenzioso  civile
pendente:  nomina di  giudici onorari  aggregati e  istituzione delle
sezioni stralcio nei tribunali.";
  Rilevato  che, in  esecuzione della  norma sopra  indicata, occorre
individuare  i  tribunali presso  cui  vengono  istituite le  sezioni
stralcio   previste  dall'art.   11  della   legge  citata,   nonche'
determinare il numero delle sezioni  e la pianta organica dei giudici
onorari aggregati indicati nell'art. 1,  comma 3, della stessa legge,
e del relativo personale amministrativo;
  Esaminati  gli atti  che formano  oggetto del  rilevamento previsto
dall'art. 10, comma 1, della legge n. 276 del 1997;
  Visti i programmi dei presidenti degli uffici spoglio;
  Considerato  che  la  istituzione   delle  sezioni  stralcio  e  la
determinazione  dei   giudici  onorari  aggregati  e   del  personale
amministrativo  deve  fare  riferimento   al  numero  previsto  dalla
predetta legge, stabilito in ragione di  1.000 unita' per i giudici e
di 770 unita' per il personale amministrativo, diviso quest'ultimo in
270 nella  sesta qualifica funzionale (assistente  giudiziario) e 500
nella quinta qualifica funzionale (operatore amministrativo), secondo
quanto  previsto  per i  giudici  dall'art.  1,  comma  2, e  per  il
personale amministrativo dall'art. 14, comma 1, della legge medesima;
  Considerato  che  a  tal  fine occorre  procedere  secondo  criteri
oggettivi   predeterminati    che   tengano    principalmente   conto
dell'esistenza di un  numero minimo di cause  attribuite alle sezioni
stralcio, per  evitare un impiego  di risorse non giustificato  da un
carico di lavoro apprezzabile;
  che,  in  tale  ottica,  il numero  minimo  per  l'istituzionedelle
sezioni   stralcio  presso   un  tribunale   viene  fissato   in  500
procedimenti, parametro  ritenuto congruo sia in  relazione al numero
complessivo dei procedimenti di  competenza delle sezioni stralcio su
base  nazionale, rapportati  al numero  complessivo dei  tribunali su
tutto  il  territorio  nazionale,   sia  in  relazione  alle  attuali
disponibilita'  di  risorse e  al  dimensionamento  degli uffici  con
conseguente sussistenza di un minore grado di capacita' operativa dei
tribunali di ridotte dimensioni;
  Rilevato che  occorre assicurare, ai  sensi dell'art. 11,  comma 1,
della  legge n.  276/1997, un  numero minimo  di due  giudici onorari
aggregati ai  tribunali presso  cui viene istituita  un'unica sezione
stralcio  e   che  conseguentemente   e'  possibile   effettuare  una
ripartizione  del residuo  numero  di giudici  aggregati con  criteri
proporzionali  rispetto  al  numero   di  procedimenti  indicati  nei
programmi  inviati   dai  presidenti  degli  uffici   spoglio,  cosi'
utilizzando un  criterio uniforme per  la distribuzione dei  posti su
scala nazionale;
  Rilevato, quanto al personale  amministrativo, che va assicurato un
presidio  minimo  ai  tribunali  ove e'  istituita  un'unica  sezione
stralcio e  che per il  restante personale occorre  procedere secondo
criteri proporzionali rapportati al numero dei giudici assegnati alle
sezioni,  cosi' assicurando,  anche  in questo  caso, uniformita'  di
valutazioni su tutto il territorio nazionale;
  Acquisito  il parere  del  Consiglio  superiore della  magistratura
espresso nella seduta del 12 novembre 1997;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le sezioni  stralcio previste  dall'art. 11  della legge  22 luglio
1997, n. 276,  sono istituite nei tribunali indicati  nella tabella A
allegata  al  presente provvedimento,  e  nel  numero previsto  nella
medesima tabella per ogni tribunale.