IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 1, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali."; Rilevato che, in esecuzione della norma sopra indicata, occorre individuare i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'art. 11 della legge citata, nonche' determinare il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati indicati nell'art. 1, comma 3, della stessa legge, e del relativo personale amministrativo; Esaminati gli atti che formano oggetto del rilevamento previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 276 del 1997; Visti i programmi dei presidenti degli uffici spoglio; Considerato che la istituzione delle sezioni stralcio e la determinazione dei giudici onorari aggregati e del personale amministrativo deve fare riferimento al numero previsto dalla predetta legge, stabilito in ragione di 1.000 unita' per i giudici e di 770 unita' per il personale amministrativo, diviso quest'ultimo in 270 nella sesta qualifica funzionale (assistente giudiziario) e 500 nella quinta qualifica funzionale (operatore amministrativo), secondo quanto previsto per i giudici dall'art. 1, comma 2, e per il personale amministrativo dall'art. 14, comma 1, della legge medesima; Considerato che a tal fine occorre procedere secondo criteri oggettivi predeterminati che tengano principalmente conto dell'esistenza di un numero minimo di cause attribuite alle sezioni stralcio, per evitare un impiego di risorse non giustificato da un carico di lavoro apprezzabile; che, in tale ottica, il numero minimo per l'istituzionedelle sezioni stralcio presso un tribunale viene fissato in 500 procedimenti, parametro ritenuto congruo sia in relazione al numero complessivo dei procedimenti di competenza delle sezioni stralcio su base nazionale, rapportati al numero complessivo dei tribunali su tutto il territorio nazionale, sia in relazione alle attuali disponibilita' di risorse e al dimensionamento degli uffici con conseguente sussistenza di un minore grado di capacita' operativa dei tribunali di ridotte dimensioni; Rilevato che occorre assicurare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 276/1997, un numero minimo di due giudici onorari aggregati ai tribunali presso cui viene istituita un'unica sezione stralcio e che conseguentemente e' possibile effettuare una ripartizione del residuo numero di giudici aggregati con criteri proporzionali rispetto al numero di procedimenti indicati nei programmi inviati dai presidenti degli uffici spoglio, cosi' utilizzando un criterio uniforme per la distribuzione dei posti su scala nazionale; Rilevato, quanto al personale amministrativo, che va assicurato un presidio minimo ai tribunali ove e' istituita un'unica sezione stralcio e che per il restante personale occorre procedere secondo criteri proporzionali rapportati al numero dei giudici assegnati alle sezioni, cosi' assicurando, anche in questo caso, uniformita' di valutazioni su tutto il territorio nazionale; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 novembre 1997; Dispone: Art. 1. Le sezioni stralcio previste dall'art. 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono istituite nei tribunali indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento, e nel numero previsto nella medesima tabella per ogni tribunale.