L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio dell'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico; Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato; Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica; Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilita', come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento con nota n. 6683/97; Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico; Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351; Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, e' stato istituito presso questo assessorato, il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico; Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione "oggettiva" del paesaggio; Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, e' stato trasmesso unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi; Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato e' imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie; Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilita' temporanea vigente nell'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale, territorio meglio individuato nel decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori esteticoambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione; Decreta: Art. 1. E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'isola di Lampedusa ad esclusione del centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di quella cimiteriale per effetto del decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995, secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.