L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  governo e
dell'amministrazione della  regione siciliana, approvato  con decreto
del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il decreto  n. 7212  del  10 agosto  1995, pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale  della regione  siciliana n.  49 del  30 settembre
1995,  con  il  quale,  al  fine  di  procedere  alla  pianificazione
paesistica, il  territorio dell'isola di Lampedusa  ad esclusione del
centro abitato, dell'area aeroportuale, dell'area del depuratore e di
quella cimiteriale e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile
in applicazione dell'art. 5 della  legge regionale 30 aprile 1991, n.
15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;
  Considerata   l'imminente   scadenza   del   vincolo   come   sopra
specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane   l'esigenza  di  proteggere  il
territorio meglio descritto  nel decreto n. 7212 del  10 agosto 1995,
mediante  adeguate  misure  di   salvaguardia  quali  il  vincolo  di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza per  i beni culturali  ed ambientali di  Agrigento con
nota n. 6683/97;
  Ritenuto,  in   particolare,  che  permane  il   grave  rischio  di
interventi  indiscriminati,  non   compatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche del  vigente strumento,  idonei ad alterare  i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato con decreto  n. 7276 del 28 dicembre  1992, registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che a tale scopo  con decreto del presidente della regione
siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, e' stato istituito presso questo
assessorato, il  comitato tecnico  scientifico previsto  dall'art. 24
del regio decreto n. 1357/1940,  per la procedura di approvazione del
piano territoriale paesistico;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee
guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla
pianificazione "oggettiva" del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e' stato trasmesso unitamente alle linee guida del piano territoriale
paesistico alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per
la pubblicazione all'albo dei comuni,  ai sensi dell'art. 24, secondo
comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato
con regio decreto 3 giugno 1940, n.  1357, per un periodo di tre mesi
naturali e consecutivi;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva   dell'approvazione  del   piano  territoriale
paesistico dell'area  suddetta, dal disposto dell'art.  2 della legge
19 novembre  1968, n.  1187, e  dall'art. 1  della legge  regionale 5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Considerato,  per quanto  sopra espresso,  che sussistono  motivate
esigenze  per  prorogare per  un  ulteriore  biennio l'efficacia  del
vincolo  di   immodificabilita'  temporanea  vigente   nell'isola  di
Lampedusa ad  esclusione del centro abitato,  dell'area aeroportuale,
dell'area del  depuratore e di quella  cimiteriale, territorio meglio
individuato nel  decreto n.  7212 del  10 agosto  1995, preservandone
l'aspetto  naturale  e  i  valori esteticoambientali  ai  fini  della
normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il
vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5
della legge regionale n. 15/91, sull'isola di Lampedusa ad esclusione
del centro abitato, dell'area  aeroportuale, dell'area del depuratore
e di quella cimiteriale per effetto del decreto n. 7212 del 10 agosto
1995, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale della regione siciliana n.
49 del 30 settembre 1995, secondo le disposizioni, le modalita' e gli
ambiti  territoriali contenuti  nel  suddetto  provvedimento, che  si
intendono tutti richiamati e confermati.