IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile  1939, n. 1107 e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e tecnologica  del  15 novembre  1991, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  108 del 15 maggio  1992, recante modificazioni
al regio decreto  30 settembre 1938, n. 1652,  relativamente ai corsi
di diploma universitario nelle facolta' di agraria e di veterinaria;
  Visti i  commi 95,  101 e  119 dell'art. 17  della legge  15 maggio
1997, n. 127;
  Visto  l'atto  di  indirizzo  M.U.R.S.T.  del  5  agosto  1997  che
consente,  nelle more  dell'emanazione dei  decreti ministeriali  che
dovranno  disciplinare i  criteri  generali  relativi alle  modifiche
degli  ordinamenti didattici,  di procedere  in via  provvisoria alla
modifica degli ordinamenti medesimi;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Perugia,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  All'art. 383 - Titolo XIII -  relativo alla facolta' di agraria, il
quarto comma viene soppresso e sostituito dal seguente:
                             Titolo XIII
                         Facolta' di agraria
                         Art. 383 (comma 4)
  La  facolta'  di  agraria   rilascia  inoltre  i  seguenti  diplomi
universitari:
  a) diploma  universitario in  gestione tecnica e  amministrativa in
agricoltura - Orientamento  "Gestione e conservazione dell'ambiente",
sede di Perugia;
  b) diploma  universitario in  gestione tecnica e  amministrativa in
agricoltura - Orientamento "Scienza del  territorio" - sede di Citta'
della Pieve;
  c)  diploma universitario  in  produzioni  vegetali -  Orientamento
"Verde ornamentale, ricreativo e protettivo.