IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 15 maggio 1992, recante modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativamente ai corsi di diploma universitario nelle facolta' di agraria e di veterinaria; Visti i commi 95, 101 e 119 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'atto di indirizzo M.U.R.S.T. del 5 agosto 1997 che consente, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno disciplinare i criteri generali relativi alle modifiche degli ordinamenti didattici, di procedere in via provvisoria alla modifica degli ordinamenti medesimi; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 383 - Titolo XIII - relativo alla facolta' di agraria, il quarto comma viene soppresso e sostituito dal seguente: Titolo XIII Facolta' di agraria Art. 383 (comma 4) La facolta' di agraria rilascia inoltre i seguenti diplomi universitari: a) diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento "Gestione e conservazione dell'ambiente", sede di Perugia; b) diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - Orientamento "Scienza del territorio" - sede di Citta' della Pieve; c) diploma universitario in produzioni vegetali - Orientamento "Verde ornamentale, ricreativo e protettivo.