IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n. 1071,  relativo a
modifiche e aggiornamenti al  testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto  30 settembre  1938,  n. 1652,  contenente
disposizioni  sull'ordinamento didattico  universitario e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
concernente  l'istituzione  del  Ministero dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la   delibera  del  consiglio  della   facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche  e naturali del  29 ottobre 1996  contenente una
proposta di modifica di statuto del corso di diploma universitario in
"informatica";
  Viste  le deliberazioni  del  consiglio di  amministrazione del  17
febbraio 1997  e del senato accademico  del 27 febbraio 1997,  con le
quali e' stata approvata la  proposta di modifica di statuto relativa
al suddetto corso di diploma universitario;
  Vista la  proposta formulata al Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  dalle  autorita' accademiche  di
questa  Universita' con  nota  n. 556  del 24  marzo  1997 intesa  ad
ottenere  l'eliminazione,  nel  corso  di  diploma  universitario  in
informatica,  di due  commi  contenuti nell'art.  591  (ex art.  585)
relativo agli insegnamenti impartiti nel biennio propedeutico;
  Vista la nota  ministeriale n. 813 del 12 maggio  1997 con la quale
si comunica che gli  insegnamenti di "architettura degli elaboratori"
e di "linguaggi  di programmazione" non possono  essere depennati dal
corso di diploma con un provvedimento di modifica di statuto;
  Vista la  nota del preside  della facolta' di  scienze matematiche,
fisiche   e  naturali   del   30  giugno   1997,  contenente   alcune
chiarificazioni  riguardo  alla  richiesta  di  modifica  di  statuto
relativa al diploma universitario in informatica;
  Vista la nota ministeriale n.  2071 del 9 settembre 1997 contenente
il parere  favorevole espresso dal Consiglio  universitario nazionale
in data 17 luglio 1997;
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  approvare la  modifica
proposta  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato  con  i decreti  indicati  in  premessa, e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  Nell'art. 591  (ex 585),  relativo agli insegnamenti  impartiti nel
biennio propedeutico vengono eliminati  i seguenti punti che recitano
rispettivamente:
  1)  "il corso  di  laboratorio  I e'  coordinato  con  il corso  di
architettura degli elaboratori";
  2)  "il corso  di  laboratorio II  e' coordinato  con  il corso  di
linguaggi di programmazione".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 28 ottobre 1997
                                                Il rettore: Mistretta