IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 29 ottobre 1996 contenente una proposta di modifica di statuto del corso di diploma universitario in "informatica"; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1997 e del senato accademico del 27 febbraio 1997, con le quali e' stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa al suddetto corso di diploma universitario; Vista la proposta formulata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa Universita' con nota n. 556 del 24 marzo 1997 intesa ad ottenere l'eliminazione, nel corso di diploma universitario in informatica, di due commi contenuti nell'art. 591 (ex art. 585) relativo agli insegnamenti impartiti nel biennio propedeutico; Vista la nota ministeriale n. 813 del 12 maggio 1997 con la quale si comunica che gli insegnamenti di "architettura degli elaboratori" e di "linguaggi di programmazione" non possono essere depennati dal corso di diploma con un provvedimento di modifica di statuto; Vista la nota del preside della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 30 giugno 1997, contenente alcune chiarificazioni riguardo alla richiesta di modifica di statuto relativa al diploma universitario in informatica; Vista la nota ministeriale n. 2071 del 9 settembre 1997 contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 17 luglio 1997; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Art. 1. Nell'art. 591 (ex 585), relativo agli insegnamenti impartiti nel biennio propedeutico vengono eliminati i seguenti punti che recitano rispettivamente: 1) "il corso di laboratorio I e' coordinato con il corso di architettura degli elaboratori"; 2) "il corso di laboratorio II e' coordinato con il corso di linguaggi di programmazione". Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 28 ottobre 1997 Il rettore: Mistretta