IL DIRETTORE GENERALE
                    del servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano al
finanziamento di  interventi in materia di  ristrutturazione edilizia
sanitaria e  di ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni  di mutuo da effettuare  nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante  dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e  con gli Istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7,  della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il quale  stabilisce  che  gli  oneri derivanti  dai  mutui
contratti per  l'edilizia sanitaria, ai  sensi del predetto  art. 20,
sono  a carico  del Fondo  sanitario nazionale  di conto  capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto il decreto del Ministro  del tesoro, di concerto col Ministro
della  sanita',  16 luglio  1993,  con  il  quale sono  stabilite  le
procedure  per la  contrazione dei  mutui e  i rimborsi  dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare, il  comma  2  dell'art. 8  del  menzionato
decreto  del Ministro  del  tesoro, di  concerto  col Ministro  della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti
comunichera'  al  Ministero  del   bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare  complessivo delle rate semestrali,  con valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio decreto n. 010 del  24 maggio 1996 con il quale si
e' dato corso all'impegno delle  prime rate semestrali - 30 giugno/31
dicembre  - delle  venti previste,  a favore  della Cassa  depositi e
prestiti  per  il  successivo  trasferimento  agli  istituti  bancari
interessati;
  Vista la  nota della  Cassa depositi  e prestiti  n. 004020  del 21
ottobre  1997, con  la quale  si chiede,  fra l'altro,  il versamento
degli importi corrispondenti alle quattro rate semestrali delle venti
previste, scadenza  31 dicembre  1997, da  trasferire rispettivamente
agli istituti mutuanti:  1) Banco di Sicilia - Palermo;  2) Monte dei
Paschi di  Siena - Siena; 3)  Banca nazionale del lavoro  - Roma, per
mutui  concessi rispettivamente:  1) Universita'  di Palermo  ed alle
regioni: 2) Toscana e 3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti,
di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;
  Vista  la  legge  di  bilancio   23  dicembre  1996,  n.  664,  per
l'esercizio 1997;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
e della programmazione  economica, per il 1997,  la somma complessiva
di L. 6.290.862.833  a favore della Cassa depositi e  prestiti per il
successivo trasferimento agli istituti  mutuanti interessati per rate
di oneri  di ammortamento mutui,  valuta 31 dicembre 1997  secondo lo
schema di seguito indicato:
        Istituti mutuanti                  Importi (in lire)
               --                                  --
Banco di Sicilia .................           1.033.133.198
Monte dei Paschi di Siena ........           1.959.805.835
Banca nazionale del lavoro .......           3.297.923.800
                                             _____________
                Totale ...........           6.290.862.833
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 6.290.862.833 e' impegnata, per il 1997,
a favore della Cassa depositi e  prestiti per le finalita' esposte in
premessa.