IL DIRETTORE GENERALE del servizio per l'attuazione della programmazione economica Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati; Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994; Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanita', 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunichera' al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti; Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si e' dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti mutuanti: 1) Mediovenezie S.p.a. - Verona; 2) Banco di Sicilia - Palermo; 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena; 4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma; 5) IMI - Istituto mobiliare italiano - Roma; 6) Banca Carige - Cassa di Risparmio di Imperia e di Genova - Genova; per i mutui concessi alle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte e agli istituti: "Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone)", e "G. Gaslini" di Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988; Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 004020 del 21 ottobre 1997, con la quale si chiede, fra l'altro, in ordine ai summenzionati istituti bancari, il versamento degli importi per i successivi trasferimenti, a cura della Cassa, quale ottava rata, valuta 31 dicembre 1997, ai sopracitati istituti mutuanti per un complessivo di L. 41.775.785.859; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997; Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 41.775.785.859 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 31 dicembre 1997, secondo lo schema di seguito indicato: Istituti mutuanti Importi -- -- 1) Mediovenezie S.p.a. ........... 13.515.697.000 2) Banco di Sicilia .............. 7.033.827.742 3) Monte dei Paschi di Siena ..... 16.883.315.880 4) Crediop ....................... 2.545.772.173 5) IMI ........................... 755.820.830 6) Carige ........................ 1.041.352.234 ______________ Totale ......... 41.775.785.859 Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 41.775.785.859 e' impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalita' esposte in premessa.