IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Cuneo, Alessandria e Asti colpiti dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996; Vista l'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996; Viste le note n. 9761/Serv. e 10655/Serv. rispettivamente datate 14 ottobre e 6 novembre 1997 con le quali la regione Piemonte ha chiesto di integrare, lo stanziamento dei fondi di cui agli articoli 3 e 9 della sopracitata ordinanza attraverso l'utilizzo delle residue risorse finanziarie dell'art. 10 in quanto non impegnate; Considerato che la richiesta consente di completare gli interventi disposti a favore dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili nonche' quelli relativi alle infrastrutture; Sentita la regione Piemonte; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Articolo unico 1. Lo stanziamento previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996 e' aumentato di L. 681.564.228 con contestuale riduzione dello stanziamento previsto dall'art. 10 della stessa ordinanza. 2. Lo stanziamento previsto dall'art. 9 dell'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996 e' aumentato di L. 1.361.330.000 con contestuale riduzione dello stanziamento previsto dall'art. 10 della stessa ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 1997 Il Ministro: Napolitano