IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 con il quale sono state aggiunte alla tab. XLV/2 del decreto ministeriale 11 maggio 1995 altre scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in biochimica clinica, espresso dal comitato regionale di coordinamento della regione Lazio in data 6 ottobre 1997; Visto che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 ottobre 1997 non si e' potuto esprimere in merito all'istituzione della scuola di specializzazione sopracitata ritenendo che mancasse il parere del comitato regionale di cooordinamento, in realta' gia' espresso positivamente in data 6 ottobre 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e' cosi' ulteriormente modificato: Articolo unico E' istituita ed attivata, a partire dall'anno accademico 1997/1998, la seguente scuola di specializzazione del settore medico che va ad aggiungersi all'elenco delle scuole di specializzazione di cui al titolo X dello statuto: biochimica clinica. Scuola di specializzazione in biochimica clinica Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica presso l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata". La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. - La scuola di specializzazione in biochimica clinica dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimicoclinica e nelle analisi chimiche -tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratoriobiochimica clinica. E' articolata in due indirizzi: a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia; b) indirizzo analiticotecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria). Art. 4. - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola e' rispettivamente di numero otto per anno di corso per l'indirizzo diagnostico e di numero dieci per anno di corso per l'indirizzo analiticotecnologico tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5. Art. 7. - Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 5. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al precedente articolo e gli obiettivi previsti nel successivo articolo e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione, determina nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione dei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. Art. 8. - Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nella specifica tabella A contenuta nel decreto ministeriale, art. 43 "Biochimica clinica". L'organizzazione del processo di apprendimento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto nella specifica tabella B contenuta nel su citato decreto ministeriale. Le suddette tabelle A e B unite in allegato, sono parte integrante del presente statuto. Art. 9. - Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 10. - All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle relative specifiche al tirocinio. Art. 11. - Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Art. 12. - Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Art. 13. - Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 14. - Fanno parte del consiglio della scuola tutti i docenti afferenti alla scuola medesima. Per altre rappresentanze valgono le norme di legge in vigore. Art. 15. - Per il conseguimento del diploma di specializazione, lo specializzando e' tenuto al superamento di un esame finale. Esso consta della presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della scuola. Art. 16. - La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. Art. 17. - Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici o tecnici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato alla tabella B. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari a) Area propedeutica biochimica e biometria. Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzera' per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche. Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare. b) Area biochimica e genetica molecolare. Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare. Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica. c) Area biochimica analiticostrumentale. Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche. Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica. d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio. Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualita' in medicina di laboratorio. Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica. e) Area diagnostica molecolare a livello genico. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medicolegale: deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica. Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale. f) Area biochimica clinica. Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici. Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale. g) Area della biochimica clinica speciale. Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie. Settore: E05B biochimica clinica. h) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico. Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislaziorie sanitaria. Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale. i) Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analiticotecnologico). Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane. Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale. l) Area chimicoanaliticostrumentale (indirizzo analiticotecnologico). Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimicofisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonche' le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse. Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica. m) Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico). Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinari integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio. Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere: partecipato all'attivita' diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico); frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori: esami urgenti; laboratorio di grande automazione; sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti; proteinologia clinica; ricerca di recettori e marcatori tumorali; ormonologia clinica; biochimica clinica separativa; farmacologia clinica e tossicologia; biochimica cellulare e colture cellulari; biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicata alla clinica; frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche; un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analiticotecnologico; gasmassa, NMR). Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimicoanalitico, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Il presente decreto avra' piena attuazione dopo la ratifica del Consiglio universitario nazionale nella prossima seduta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1997 Il rettore: Finazzi Agro'