IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata", approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 29
ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 10  marzo 1982 n.
162 concernente  il riordino delle  scuole dirette a fini  speciali e
delle scuole di specializzazione;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168;
  Vista  la  legge 19  novembre  1990  n.  341, sulla  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 con il quale sono state
aggiunte  alla tab.  XLV/2 del  decreto ministeriale  11 maggio  1995
altre  scuole  di  specializzazione  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto  il   parere  favorevole  all'istituzione  della   scuola  di
specializzazione  in   biochimica  clinica,  espresso   dal  comitato
regionale  di coordinamento  della regione  Lazio in  data 6  ottobre
1997;
  Visto che il Consiglio universitario  nazionale nella seduta del 23
ottobre 1997  non si  e' potuto  esprimere in  merito all'istituzione
della scuola  di specializzazione sopracitata ritenendo  che mancasse
il parere del  comitato regionale di cooordinamento,  in realta' gia'
espresso positivamente in data 6 ottobre 1997;
                               Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi  di Roma "Tor  Vergata" e'
cosi' ulteriormente modificato:
                            Articolo unico
  E' istituita ed attivata, a partire dall'anno accademico 1997/1998,
la seguente scuola  di specializzazione del settore medico  che va ad
aggiungersi  all'elenco delle  scuole di  specializzazione di  cui al
titolo X dello statuto: biochimica clinica.
          Scuola di specializzazione in biochimica clinica
  Art. 1. - E' istituita  la scuola di specializzazione in biochimica
clinica presso  l'Universita' degli studi  di Roma "Tor  Vergata". La
scuola di specializzazione in  biochimica clinica risponde alle norme
generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art.  2. -  La  scuola di  specializzazione  in biochimica  clinica
dell'Universita' degli  studi di  Roma "Tor Vergata"  ha lo  scopo di
formare specialisti  nell'area della diagnostica  biochimicoclinica e
nelle   analisi  chimiche   -tecnologiche,  fornendo   qualificazione
professionale   specifica   nel   suddetto   settore   e   competenze
nell'organizzazione del laboratorio.
  Art. 3. -  La scuola rilascia il titolo di  specialista in medicina
di laboratoriobiochimica clinica.
  E' articolata in due indirizzi:
  a)  indirizzo   diagnostico  aperto  ai  laureati   in  medicina  e
chirurgia;
  b)  indirizzo  analiticotecnologico  aperto ai  laureati  in  altre
discipline  scientifiche  (scienze   biologiche,  chimica,  farmacia,
chimica   e   tecnologia    farmaceutica,   biotecnologie,   medicina
veterinaria).
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art. 5.  - Concorrono  al funzionamento  della scuola  le strutture
della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  quelle  del  Servizio
sanitario  nazionale  individuate  nei  protocolli  d'intesa  di  cui
all'art. 6  comma 2 del  decreto legislativo 502/1992 ed  il relativo
personale       universitario      appartenente       ai      settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella  A e quello dirigente del
Servizio sanitario  nazionale delle corrispondenti aree  funzionali e
discipline.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi alla  scuola e'  rispettivamente di numero  otto per  anno di
corso per l'indirizzo diagnostico e di numero dieci per anno di corso
per  l'indirizzo analiticotecnologico  tenuto  conto delle  capacita'
formative delle strutture di cui all'art. 5.
  Art. 7. -  Il consiglio della scuola  determina l'articolazione del
corso di specializzazione  ed il relativo piano di  studi nei diversi
anni e nelle strutture di cui al precedente art. 5.
  Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al
precedente articolo e gli  obiettivi previsti nel successivo articolo
e specificati nelle  tabelle A e B relative  agli standards formativi
specifici per la specializzazione, determina nel rispetto dei diritti
dei malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
  b) la suddivisione dei  periodi temporali delle attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  Art. 8.  - Il  piano di  studi e'  determinato dal  consiglio della
scuola  nel  rispetto  degli  obiettivi   generali  e  di  quelli  da
raggiungere  nelle  diverse aree,  degli  obiettivi  specifici e  dei
relativi  settori disciplinari  riportati nella  specifica tabella  A
contenuta nel decreto ministeriale, art. 43 "Biochimica clinica".
  L'organizzazione  del  processo   di  apprendimento,  ivi  compresa
l'attivita'  svolta in  prima persona,  minima indispensabile  per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
nella   specifica  tabella   B  contenuta   nel  su   citato  decreto
ministeriale.
  Le suddette tabelle A e B  unite in allegato, sono parte integrante
del presente statuto.
  Art. 9. - Il piano dettagliato  delle attivita' formative di cui ai
precedenti articoli 7 e 8 e'  deliberato dal consiglio della scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art. 10. -  All'inizio di ciascun anno di corso  il consiglio della
scuola programma le attivita' comuni  per gli specializzandi e quelle
relative specifiche al tirocinio.
  Art. 11. - Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono
guidati nel  loro percorso formativo da  tutori designati annualmente
dal consiglio della scuola.
  Art. 12. - Il tirocinio  e' svolto nelle strutture universitarie ed
in quelle  ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento  delle attivita'
di  tirocinio e  l'esito  positivo del  medesimo  sono attestati  dai
docenti  ai  quali  sia  affidata la  responsabilita'  didattica,  in
servizio nelle strutture  presso cui il medesimo  tirocinio sia stato
svolto.
  Art. 13. - Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con  le finalita' della scuola  per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero, il  consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  di idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta nelle  suddette
strutture estere.
  Art. 14. -  Fanno parte del consiglio della scuola  tutti i docenti
afferenti alla  scuola medesima. Per altre  rappresentanze valgono le
norme di legge in vigore.
  Art. 15. - Per il  conseguimento del diploma di specializazione, lo
specializzando  e' tenuto  al superamento  di un  esame finale.  Esso
consta della presentazione  di un elaborato scritto  su una tematica,
coerente   con  i   fini  della   specializzazione,  assegnata   allo
specializzando almeno  un anno  prima dell'esame stesso  e realizzato
sotto la guida di un docente della scuola.
  Art. 16. - La commissione  d'esame per il conseguimento del diploma
di specializzazione  e' nominata dal rettore  dell'Ateneo, secondo la
vigente normativa.
  Art. 17. - Lo specializzando,  per essere ammesso all'esame finale,
deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto,
aver superato gli  esami annuali ed il tirocinio ed  aver condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici  o tecnici specialistici certificati  secondo lo standard
nazionale specifico riportato alla tabella B.
        Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante
e relativi settori scientificodisciplinari
   a) Area propedeutica biochimica e biometria.
  Obiettivi:  lo specializzando  deve apprendere  ed approfondire  le
conoscenze generali, anche di  tipo metodologico, che utilizzera' per
lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.
  Settori: F01X  statistica medica, E10X biofisica,  E05A biochimica,
E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare.
   b) Area biochimica e genetica molecolare.
  Obiettivi:  lo specializzando  deve apprendere  ed approfondire  le
conoscenze  generali   anche  di  tipo  metodologico   di  biochimica
cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.
  Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica
clinica,  E11X  genetica,  E13X  biologia  applicata,  F03X  genetica
medica.
   c) Area biochimica analiticostrumentale.
  Obiettivi:  lo specializzando  deve apprendere  ed approfondire  le
conoscenze  di  biochimica  applicata, biochimica  analitica  e  deve
affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.
  Settori:  E05A biochimica,  E05B biochimica  clinica, C01A  chimica
analitica,  C03X   chimica  generale  ed  inorganica,   C07X  chimica
farmaceutica.
   d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  approfondire  lo studio  delle
metodologie  e   tecnologie  utilizzate   in  campo   diagnostico  di
laboratorio  con particolare  riguardo alle  tematiche relative  alla
raccolta,  conservazione  e   trattamento  dei  materiali  biologici,
all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo
di qualita' in medicina di laboratorio.
  Settori: E05A biochimica, E05B  biochimica clinica, K05A sistemi di
elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.
   e) Area diagnostica molecolare a livello genico.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve conoscere  le  metodologie  di
diagnostica  genetica  e  molecolare  delle  malattie  ereditarie  ed
acquisite  e quelle  utilizzate in  campo medicolegale:  deve inoltre
approfondire le conoscenze relative  al supporto biotecnologico della
medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.
  Settori:  F03X  genetica  medica, E04B  biologia  molecolare,  E05A
biochimica, E05B  biochimica clinica,  E13X biologia  applicata, F22B
medicina legale.
   f) Area biochimica clinica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  affrontare  lo  studio  della
biochimica e fisiopatologia delle  principali alterazioni morbose con
particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori
della  patologia  ivi  inclusi  gli aspetti  analitici  connessi  con
trattamenti farmacologici.
  Settori: E05A  biochimica, E05B biochimica clinica,  F04A patologia
generale, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici,
F22B medicina legale.
   g) Area della biochimica clinica speciale.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conoscere  i  principi  e  le
metodologie  di   laboratorio  per   la  diagnosi  biochimica   e  il
monitoraggio di specifiche patologie.
  Settore: E05B biochimica clinica.
  h) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  approfondire   le  tematiche
relative  alla gestione  manageriale  del  laboratorio diagnostico  e
della organizzazione del lavoro  con particolare riguardo ai problemi
connessi con la  prevenzione degli infortuni e norme  di sicurezza ed
elementi di legislaziorie sanitaria.
  Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata,
P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.
  i)    Area   propedeutica    alla   patologia    umana   (indirizzo
analiticotecnologico).
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze inerenti i meccanismi  fisiopatogenici di organi e sistemi
dell'uomo e delle relative patologie umane.
  Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.
  l)        Area        chimicoanaliticostrumentale        (indirizzo
analiticotecnologico).
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali di  chimicofisica biologica,  di chimica analitica  e di
chimica  analitica  e  di   chimica  analitica  clinica,  nonche'  le
conoscenze  delle principali  strumentazioni analitiche  e separative
anche complesse.
  Settori: C02X  chimica fisica, C03X chimica  generale e inorganica,
E05A  biochimica, E05B  biochimica clinica,  C01A chimica  analitica,
C07X chimica farmaceutica.
  m)  Area  integrazione   diagnostica  multidisciplinare  (indirizzo
diagnostico).
  Obiettivo: lo  specializzando deve maturare conoscenze  di base nei
vari  campi della  diagnostica  strumentale, poter  essere pronto  ad
affrontare  un approccio  alla  diagnosi multidisciplinari  integrale
basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica
di laboratorio.
  Settori:  E05B biochimica  clinica,  F04B  patologia clinica,  F18X
diagnostica per immagini e radioterapia.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante
  Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere:
  partecipato all'attivita'  diagnostica di almeno 1000  casi clinici
(indirizzo diagnostico);
  frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:
  esami urgenti;
  laboratorio di grande automazione;
  sedimenti  urinari  ed esame  delle  feci  compresa la  ricerca  di
parassiti;
  proteinologia clinica;
  ricerca di recettori e marcatori tumorali;
  ormonologia clinica;
  biochimica clinica separativa;
  farmacologia clinica e tossicologia;
  biochimica cellulare e colture cellulari;
  biochimica,  biologia molecolare  e  biochimica genetica  applicata
alla clinica;
  frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;
  un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo
analiticotecnologico; gasmassa, NMR).
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo le norme di buona  pratica clinica e limitatamente alla parte
biochimicoanalitico,   di    almeno   3    sperimentazioni   cliniche
controllate.
  Il presente  decreto avra'  piena attuazione  dopo la  ratifica del
Consiglio universitario nazionale nella prossima seduta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1997
                                            Il rettore: Finazzi Agro'