IL RETTORE Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Veduto il decreto ministeriale 5 maggio 1997; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1996-98; Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termime triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 24 settembre 1997; Veduto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico piu' sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 619 del vigente testo dello statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in nefrologia secondo il seguente articolato: Art. 1. Istituzione, finalita', titolo conseguibile 1.1. E' istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Universita' degli studi di Pavia, prima facolta' di medicina e chirurgia, con sede amministrativa presso la sezione di medicina interna e nefrologia del dipartimento di medicina interna e terapia medica. Il corpo docente della Scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della Scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia. 1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale. 1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia. 1.4. Conseguito il titolo di specialista, e' possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.