IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Reggio Calabria,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 27  ottobre
1983, n. 1240, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio decreto-legge  20  giugno  1935, n.  1071  recante
modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni sull'ordinamento  didattico universitario,  e successive
modificazioni
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, recante, tra l'altro, norme sulle scuole di specializzazione;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, ed  in particolare l'art. 16
recante norme sull'autonomia delle universita';
  Vista la  legge 19  novembre 1990,  n. 341,  ed in  particolare gli
articoli  4,  9  e  16 recanti  norme  sull'istituzione,  ordinamento
didattico e attivazione dei corsi di diploma di specializzazione;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 6  settembre 1995,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale   n.  87  del  13   aprile  1996,  recante
modificazioni     ed    integrazioni     all'ordinamento    didattico
universitario, di  cui alla  tabella I allegata  al regio  decreto n.
1652/1938  citato, con  l'inserimento, dopo  la Tabella  XLV/3, della
Tabella  XLV/4  recante gli  ordinamenti  didattici  delle scuole  di
specializzazione del settore farmaceutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 -
Approvazione del piano di sviluppo  delle universita' per il triennio
1994/1996, ed in particolare l'art. 13;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' concernenti l'istituzione
della scuola di specializzazione  in "farmacia ospedaliera" presso la
facolta' di farmacia.
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 2 ottobre 1997;
  Visto   il   decreto   ministeriale   29   ottobre   1997   recante
l'autorizzazione   ad  istituire,   fra  le   altre,  la   scuola  di
specializzazione  in  farmacia  ospedaliera  presso  la  facolta'  di
farmacia di questa Universita';
  Riconosciuta  la particolare  urgente  necessita'  di approvare  la
modifica proposta  nel rispetto delle disposizioni  e delle procedure
previste dalla normativa vigente;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli   studi  di  Reggio  Calabria,
approvato  e  modificato  con  i decreti  indicati  in  premessa,  e'
modificato come appresso indicato:
                           Articolo unico
  Dopo gli  articoli relativi all'ordinamento didattico  dei corsi di
laurea in "farmacia" ed in "chimica e tecnologia farmaceutiche", sono
inseriti,  con  lo  scorrimento   della  numerazione  degli  articoli
successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della
scuola  di  specializzazione  in  "farmacia  ospedaliera"  presso  la
facolta' di farmacia.
                               Art. 1.
  E' istituita presso  l'Universita' di Reggio Calabria  la scuola di
specializzazione in "farmacia ospedaliera".
  La  scuola ha  lo scopo  di  assicurare ai  laureati in  discipline
farmaceutiche  la formazione  professionale  rivolta  a due  distinti
settori:
  a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;
  b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio. La scuola ha
durata triennale.