IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante, tra l'altro, norme sulle scuole di specializzazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16 recante norme sull'autonomia delle universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 4, 9 e 16 recanti norme sull'istituzione, ordinamento didattico e attivazione dei corsi di diploma di specializzazione; Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1996, recante modificazioni ed integrazioni all'ordinamento didattico universitario, di cui alla tabella I allegata al regio decreto n. 1652/1938 citato, con l'inserimento, dopo la Tabella XLV/3, della Tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 - Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994/1996, ed in particolare l'art. 13; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' concernenti l'istituzione della scuola di specializzazione in "farmacia ospedaliera" presso la facolta' di farmacia. Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 2 ottobre 1997; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 recante l'autorizzazione ad istituire, fra le altre, la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso la facolta' di farmacia di questa Universita'; Riconosciuta la particolare urgente necessita' di approvare la modifica proposta nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' modificato come appresso indicato: Articolo unico Dopo gli articoli relativi all'ordinamento didattico dei corsi di laurea in "farmacia" ed in "chimica e tecnologia farmaceutiche", sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "farmacia ospedaliera" presso la facolta' di farmacia. Art. 1. E' istituita presso l'Universita' di Reggio Calabria la scuola di specializzazione in "farmacia ospedaliera". La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori: a) farmacia delle istituzioni ospedaliere; b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio. La scuola ha durata triennale.