IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319; Visto in particolare l'art. 6, comma 6, lettera f) del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995 che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'industria la fissazione delle modalita' per l'individuazione delle prestazioni ambientali dell'impresa e per l'attribuzione del relativo punteggio utile per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, dello stesso decreto ministeriale; Considerato che, secondo quanto fissato dal richiamato decreto ministeriale, dette prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime: Decreta: Articolo unico Le prestazioni ambientali utili per la determinazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 5, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, sono quelle indicate nell'allegato al presente decreto e vengono rilevate attraverso gli specifici dati e le informazioni forniti dall'impresa con la domanda di agevolazioni. Nello stesso allegato vengono altresi' indicati i criteri e le modalita' per l'attribuzione alle prestazioni medesime del relativo punteggio. Roma, 21 novembre 1997 Il Ministro: Bersani