IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  11  gennaio   1979,  n.  12,  recante  norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;
  Visto l'art. 3,  secondo comma, lettera e), della  stessa legge, il
quale  dispone  che con  decreto  del  Ministro  del lavoro  e  della
previdenza  sociale,   su  proposta   del  Consiglio   nazionale  dei
consulenti del  lavoro, siano  fissate le modalita'  sulla disciplina
dei due anni di praticantato  necessari per l'ammissione all'esame di
Stato   per  il   conseguimento  del   certificato  di   abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale 3  agosto  1979  recante:
"Modalita' sulla  disciplina dei  due anni di  praticantato necessari
per  l'ammissione  all'esame  di   Stato  per  il  conseguimento  del
certificato  di  abilitazione   all'esercizio  della  professione  di
consulente del lavoro;
  Vista  la nota  n.  3174/ML del  18  luglio 1997  con  la quale  il
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha avanzato la proposta
di modifica del citato decreto ministeriale;
  Ritenuta la  necessita' di  provvedere agli  adempimenti di  cui al
menzionato art. 3, secondo comma, lettera e), della legge n. 12/1979;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Registro dei praticanti
  1.  Presso  ogni consiglio  provinciale  dell'Ordine  e' tenuto  un
registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che,
in   possesso   dei   requisiti  richiesti,   svolgono   la   pratica
professionale   per  l'ammissione   all'esame  di   abilitazione  per
l'esercizio della professione di consulente del lavoro.
  2. La pratica puo' essere  svolta presso lo studio professionale di
un consulente  del lavoro iscritto all'Albo  da almeno due anni  o di
altro professionista di  cui all'art. 1 della legge  11 gennaio 1979,
n. 12,  che abbia effettuato la  comunicazione di cui al  primo comma
del citato art. 1 da almeno tre anni.
  3.  In  quest'ultima  ipotesi  i  praticanti,  nel  numero  massimo
consentito  dall'art.   4,  potranno  essere  ammessi   alla  pratica
esclusivamente presso lo studio per  il quale sia stata effettuata la
comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l'attivita' di
cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 12/1979.
  4. La domanda d'iscrizione nel  registro dei praticanti deve essere
presentata, debitamente  sottoscritta al consiglio  dell'Ordine nella
cui provincia il richiedente ha  la residenza e deve essere corredata
dai seguenti documenti:
    a) certificato di nascita;
    b) certificato di residenza;
    c)  certificato  di  cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno
Stato estero a condizioni di reciprocita';
    d) certificati dei carichi pendenti rilasciati  dalle  competenti
procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;
    e) certificato del casellario giudiziale;
    f)  originale,  copia autenticata o certificazione del titolo  di
studio richiesto;
    g) dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla
pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui
al  secondo  comma  del  presente  articolo,  nonche'  il  numero  di
praticanti presenti nello studio;
    h) ricevuta del pagamento   del  contributo    una  tantum    per
l'iscrizione al  registro e ricevuta attestante  l'avvenuto pagamento
del  contributo   annuale  nelle   misure  stabilite   dal  consiglio
provinciale ai sensi dell'art. 7  del decreto legislativo 23 novembre
1944, n. 382;
    i) due foto formato tessera firmate dall'interessato;
    l)  la    dichiarazione di non svolgere  praticantato  per  altre
attivita' professionali.
  5. I certificati di cui alle  lettere b), c), d), e) debbono essere
in  data non  anteriore a  tre mesi  e possono  essere sostituiti  da
dichiarazioni  autocertificative, ai  sensi e  per gli  effetti delle
norme vigenti.