IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro; Visto l'art. 3, secondo comma, lettera e), della stessa legge, il quale dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, siano fissate le modalita' sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro; Visto il proprio decreto ministeriale 3 agosto 1979 recante: "Modalita' sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro; Vista la nota n. 3174/ML del 18 luglio 1997 con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha avanzato la proposta di modifica del citato decreto ministeriale; Ritenuta la necessita' di provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 3, secondo comma, lettera e), della legge n. 12/1979; Decreta: Art. 1. Registro dei praticanti 1. Presso ogni consiglio provinciale dell'Ordine e' tenuto un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono la pratica professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro. 2. La pratica puo' essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all'Albo da almeno due anni o di altro professionista di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione di cui al primo comma del citato art. 1 da almeno tre anni. 3. In quest'ultima ipotesi i praticanti, nel numero massimo consentito dall'art. 4, potranno essere ammessi alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l'attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 12/1979. 4. La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al consiglio dell'Ordine nella cui provincia il richiedente ha la residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di residenza; c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocita'; d) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura; e) certificato del casellario giudiziale; f) originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto; g) dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonche' il numero di praticanti presenti nello studio; h) ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l'iscrizione al registro e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382; i) due foto formato tessera firmate dall'interessato; l) la dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attivita' professionali. 5. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.