Ai signori procuratori generali della Repubblica
                         presso le corti di appello
                           e, per conoscenza:
                     Al Ministero dell'interno - Direzione generale
                         della amministrazione civile - Divisione ent
                         locali
                     Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. -
                         Ufficio VIII
  L'emanazione della  circolare di questo Ministero  n. 1/50-FG-11/87
del 25  marzo 1988  in tema  di pluralita' di  prenomi, che  e' stata
redatta al  fine di eliminare  le incertezze sorte presso  gli uffici
demografici dei  comuni in  ordine alle certificazioni  da rilasciare
alle  persone cui  all'atto  della nascita  sono  stati imposti  piu'
prenomi,  non e'  valsa a  risolvere la  problematica della  materia,
rispetto  alla  quale  l'applicazione  della  suddetta  circolare  ha
provocato  perplessita',  dubbi,   inconvenienti  pratici,  ed  anche
dissensi interpretativi.  Tanto che  questa direzione  e' intervenuta
sulla questione, dapprima con una nota  di commento in data 28 luglio
1992 al fine di temperare il rigore interpretativo di alcuni uffici e
di  attenuare i  disagi  sulle vicende  personali  provocati a  molti
cittadini  dal  modo  in  cui sono  state  recepite  le  disposizioni
ministeriali;  e  successivamente con  la  presentazione  in data  29
aprile  1996 di  uno  specifico  quesito al  Consiglio  di Stato  per
conoscere le determinazioni di  quell'autorevole consesso in vista di
un nuovo  intervento chiarificatore  che valesse  a far  risultare il
diritto di ogni persona ad essere indicata con tutti gli elementi che
compongono il  proprio nome, sia il  prenome che il cognome,  in ogni
attestazione o certificazione che lo riguardi.
  Il Consiglio  di Stato ha tuttavia  ritenuto che, in attesa  di una
modifica legislativa, fosse opportuno mantenere la prassi consolidata
in  materia. Percio'  non sono  state impartire  ulteriori istruzioni
circa le  indicazioni delle generalita' dei  cittadini aventi prenomi
composti   da   piu'   elementi,    da   riportare   nelle   relative
certificazioni.
  Comunque e' avvenuto che in alcuni uffici comunali si e' provveduto
ad  una revisione  dei  dati anagrafici  esistenti facendo  esclusivo
riferimento  ai  criteri  di  cui  alla  prima  circolare  di  questa
Direzione  generale del  21 marzo  1988. Cio'  ha provocato  notevoli
pregiudizi  a  coloro  che  in precedenza  erano  stati  identificati
documentalmente  con nomi  (intesi  come  prenomi) plurimi.  Costoro,
all'atto del  rilascio di  certificazioni anagrafiche,  hanno talvota
visto  improvvisamente  mutata  la  propria identita'  e  ridotto  il
proprio nome ad  un solo elemento (il primo dei  prenomi plurimi). Da
qui  tutta una  serie  di  vibranti proteste  di  cui  si sono  fatte
portatrici anche varie organizzazioni  collettive, quali l'Unione dei
consumatori ed il Movimento di difesa del cittadino.
  Si  impone quindi  l'esigenza di  un urgente  intervento di  questo
Dicastero,  prima  ancora  che  si proceda  alla  revisione  ed  alla
semplificazione dell'ordinamento  dello stato civile di  cui all'art.
2, n. 12,  della legge n. 127/1995,  al fine di stabilire  sin da ora
quali  generalita' del  cittadino indicato  nell'atto di  nascita con
piu' prenomi debbano essere riportate  su ogni tipo di certificazione
demografica (anagrafica e di stato civile).
  A tale proposito  deve considerarsi che la  precedente circolare in
materia venne diramata per definire alcuni criteri di interpretazione
della  volonta' del  dichiarante  circa  l'attribuzione del  prenome.
Quindi il riferimento a tale circolare per il rilascio delle relative
certificazioni  avrebbe  potuto  trovare  fondamento  soltanto  nelle
ipotesi  di  contestazione  da  parte  dei  soggetti  richiedenti  la
certificazione.
  Nell'attuazione della  circolare cio'  non sempre e'  avvenuto: nel
senso che  l'ufficiale di stato  civile, talora, proprio in  forza di
tale circolare e  dei criteri ivi indicati, si  e' ritenuto obbligato
ad  intervenire  motu  proprio, cosi'  modificando  anche  situazioni
ampiamente consolidate,  con conseguenti effetti di  instabilita' che
la  circolare  intendeva  invece  eliminare.  Si  e'  prodotto  cosi'
l'effetto contrario a quello  perseguito, con grave pregiudizio delle
persone che avevano  ottenuto per anni senza  alcuna contestazione la
certificazione demografica con il prenome composto da piu' elementi.
  Pertanto si  dispone che, se non  vi e' mai stata  contestazione in
ordine  all'indicazione del  prenome  composto da  piu' elementi  nei
relativi certificati, desumibile in fatto da costante certificazione,
non  e' necessario  ne'  doveroso ne'  opportuno  intervenire con  un
mutamento dello  stesso, mentre  il criterio  interpretativo indicato
nella sopracitata  circolare del 1988 deve  essere applicato soltanto
ove la parte contesti detta indicazione.
  Si invitano  le LL.SS. di  portare quanto sopra a  conoscenza degli
ufficiali dello stato civile dei  rispettivi distretti per il tramite
dei signori procuratori della Repubblica.
                            Il direttore generale degli affari civili
                                   e delle libere professioni
                                         Hinna Danesi