Alle direzioni regionali del lavoro - Settore poli-
                     tiche e ispezione del lavoro
                 Alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio
                     politiche e ispezione del lavoro
  1. Come e' noto con  decreto ministeriale 14 marzo 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1997, in attuazione della
norma di  cui all'art. 3, comma  4, del decreto del  Presidente della
Repubblica 18 aprile  1994, n. 345, nel testo  modificato dall'art. 1
del decreto del Presidente della  Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634,
e' stata  parzialmente decentrata agli uffici  periferici l'attivita'
amministrativa   relativa    alla   emanazione    dei   provvedimenti
autorizzativi dell'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera
percentuale  di  lavoratori invalidi,  alle  aziende  che hanno  sedi
esclusivamente in ambito regionale.
  2. Con circolare n. 24/97 del  25 febbraio 1997 sono state indicate
le procedure relative alla suddetta attivita' amministrativa.
  3.  Con  l'allegato  decreto   ministeriale,  al  fine  di  rendere
completamente operativo il decentramento,  lo scrivente ha provveduto
a  delegare alle  direzioni  regionali del  lavoro anche  l'attivita'
amministrativa relativa alla emanazione  dei provvedimenti di esonero
parziale richiesti dalle aziende aventi sedi in piu' regioni.
  4.  Per  quanto  concerne  procedure  e  criteri  si  rimanda  alle
indicazioni fornite con la citata circolare n. 24/97, con le seguenti
modifiche:
  4.1 Gli  esoneri parziali  richiesti dalle  aziende aventi  sede in
piu' regioni  sono autorizzati con provvedimento  del direttore della
direzione  regionale  del  lavoro  - settore  politiche  del  lavoro,
competente nel territorio in cui  si trova la provincia ove l'azienda
ha la propria sede legale.
  Alla medesima direzione regionale deve essere trasmessa copia della
domanda di esonero, rispettivamente a cura dell'azienda interessata e
della direzione  provinciale del lavoro competente  nel territorio in
cui  l'azienda ha  la  sede  legale e  presso  la  quale deve  essere
presentata la domanda.
  5. Il Ministero rimane a  disposizione delle direzioni in indirizzo
per ogni collaborazione e richiesta di chiarimento.
                                                    Il Ministro: Treu